Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.6 revisione e controlli contabili |
Data: | 20/06/2012 |
Numero: | 144 |
Sommario |
Art. 1. Registro dei revisori legali |
Art. 2. Requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali |
Art. 3. Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche |
Art. 4. Contenuto della domanda di iscrizione delle società |
Art. 5. Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche |
Art. 6. Presentazione della domanda di iscrizione delle società |
Art. 7. Contributo per l'iscrizione |
Art. 8. Esame delle domande e iscrizione |
Art. 9. Decorrenza dell'iscrizione |
Art. 10. Cancellazione |
§ 87.6.19 - D.M. 20 giugno 2012, n. 144.
Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
(G.U. 29 agosto 2012, n. 201)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la
Visto il
Visto in particolare, l'articolo 6, comma 1, del
Visto l'articolo 6, comma 2, del
Visto l'articolo 8 del
Visto il
Visto l'articolo 16 del
Visto l'articolo 38 del
Visto il
Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo 2012;
Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1. Registro dei revisori legali
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del
2. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.
Art. 2. Requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali
1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del
Capo II
Iscrizione delle persone fisiche e delle società
Art. 3. Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche
1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonchè l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività;
c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;
d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il titolo di studio conseguito;
f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del
g) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del
h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;
i) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;
j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del
l) l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
m) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del
n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
o) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.
2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) del
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonchè, se diverso il domicilio fiscale;
c) il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il titolo di studio conseguito;
f) il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini dell'esercizio della revisione legale nel Paese di origine e l'indicazione dell'autorità competente alla tenuta dell'albo o registro;
g) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
h) l'indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
i) l'eventuale rete di appartenenza così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del
j) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;
l) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera a) del
3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) del
a) le informazioni di cui ai punti da a) a k) del comma precedente;
b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera b) del
c) di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti nel Paese terzo.
Art. 4. Contenuto della domanda di iscrizione delle società
1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 4 del
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
c) i riferimenti necessari per contattare la società, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;
d) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società;
e) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonchè di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d), del
f) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
g) il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
h) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
i) la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell'articolo 2, comma 4 del
j) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del
k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.
Art. 5. Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche
1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del
2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente in corso di validità.
3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonchè della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
5. Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.
Art. 6. Presentazione della domanda di iscrizione delle società
1. La domanda di iscrizione delle società, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del
2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
4. I legali rappresentanti delle società che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle società in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.
Capo III
Istruttoria della domanda di iscrizione al Registro
Art. 7. Contributo per l'iscrizione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresì, i termini e le modalità di versamento di detto contributo.
Art. 8. Esame delle domande e iscrizione
1. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione.
2. L'Ufficio competente, se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'iscrizione, ne dà comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell'istruttoria è sospeso.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione.
4. Il provvedimento di iscrizione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonchè comunicato al richiedente.
Art. 9. Decorrenza dell'iscrizione
1. L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della società di revisione nella Gazzetta Ufficiale.
Capo IV
Cancellazione dal registro dei revisori
Art. 10. Cancellazione
1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione previste dal capo VIII del
a) su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del
b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci.
2. La cancellazione dal registro dei revisori è disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione.
3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del
4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 363