Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 bonifica e irrigazione |
Data: | 09/05/2017 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche art. 23) |
Art. 2. (Modifica art. 24) |
Art. 3. (Modifica art. 28) |
Art. 4. (Adeguamento statuti consortili) |
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.7 - L.R. 9 maggio 2017, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica).
(B.U. 9 maggio 2017, n. 44)
Art. 1. (Modifiche art. 23)
1. All’articolo 23 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del
b) al comma 2, le parole “di cui al precedente comma 1” sono soppresse;
c) al comma 5, le parole “, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2,” sono soppresse.
Art. 2. (Modifica art. 24)
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della
Art. 3. (Modifica art. 28)
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della
Art. 4. (Adeguamento statuti consortili)
1. I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi statuti.
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6. (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).