§ 3.3.113 - L.R. 3 febbraio 2017, n. 1.
Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:03/02/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 32/2002
Art. 2.  Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002
Art. 3.  Formazione nell'apprendistato. Sostituzione dell’articolo 18 bis della l.r. 32/2002
Art. 4.  Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
Art. 5.  Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
Art. 6.  Norma finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 3.3.113 - L.R. 3 febbraio 2017, n. 1.

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002.

(B.U. 8 febbraio 2017, n. 3)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

 

Considerato quanto segue:

1. In materia di istruzione la Regione, per favorire il pluralismo delle offerte educative nell’ambito della scuola dell’infanzia, promuove azioni di sostegno finalizzate a garantire la più ampia partecipazione dei bambini all’esperienza educativa fornita dalla scuola con i seguenti interventi rivolti alle scuole dell’infanzia paritarie: potenziamento dell’offerta integrata e delle reti di scuole, coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole stesse e supporto per l’implementazione del sistema informativo;

2. In materia di formazione professionale la Regione, per realizzare opportunità formative in favore degli studenti iscritti agli istituti, tecnici o professionali, e ampliare le possibilità occupazionali degli stessi, promuove azioni finalizzate all’acquisizione di competenze professionali per l’ottenimento della qualifica professionale;

3. In materia di apprendistato, si disciplinano le modalità organizzative delle tipologie dell’apprendistato che realizzano il sistema duale per la parte di competenza regionale a seguito della modifica intervenuta nella normativa statale con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha abrogato il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247), e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), che riduce il margine di autonomia legislativa lasciato alle regioni;

4. Per quanto riguarda la Commissione regionale permanente tripartita, si inseriscono alcune deroghe alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in considerazione del ruolo che la Commissione svolge quale organo di concertazione con le parti sociali. Viene inoltre sostituito il riferimento alle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” con quello delle “organizzazioni rappresentative delle imprese”. La finalità è quella di ampliare la composizione della Commissione per non limitarla alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale. Inoltre la modifica consente di superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1566/2016, che ha annullato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative;

5. In considerazione dell’urgenza a provvedere alla modifica delle norme regolamentari per dar seguito alla procedura di rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

“Art. 4 ter. Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia

1. La Regione riconosce alla scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell’infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell’infanzia, garantendo:

a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;

b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;

c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia;

d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell’istruzione, di cui all'articolo 16 ter.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):

a) scuole dell’infanzia gestite da enti locali;

b) scuole dell’infanzia private.

3. Per promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell’adozione di un avviso pubblico regionale.”.

 

     Art. 2. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“4 bis. La Regione, allo scopo di ampliare le possibilità occupazionali degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro, promuove azioni per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all’acquisizione di competenze professionali per l’ottenimento della qualifica professionale.”.

 

     Art. 3. Formazione nell'apprendistato. Sostituzione dell’articolo 18 bis della l.r. 32/2002

1. L’articolo 18 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 bis. Formazione nell'apprendistato

1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:

a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato;

b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;

c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor;

d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;

e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti;

f) rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso il sistema duale, di cui al comma 3.

2. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) contratto di apprendistato professionalizzante;

c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

3. Con le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale, di cui all'articolo 41, comma 3, del d.lgs. 81/2015, che si caratterizza per un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro.

4. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative dei percorsi formativi per le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c).

5. La deliberazione di cui al comma 4 è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia. Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca la deliberazione è approvata sentiti anche i soggetti di cui all’articolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015.

6. Per il contratto di apprendistato professionalizzante la Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 5 bis, disciplina gli ambiti di propria competenza individuati dal d.lgs. 81/2015.”.

 

     Art. 4. Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002

1. Il comma 4 bis dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“4 bis. Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della l.r. 5/2008:

a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;

b) articolo 13, commi da 2 a 5 ter.”.

 

     Art. 5. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Nella lettera c) del comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 le parole: “sindacali dei datori di lavoro,” sono sostituite dalle seguenti: “rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali”.

2. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“5 bis. Relativamente all’apprendistato professionalizzante, il regolamento regionale definisce le modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del d.lgs. 81/2015.”.

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.