§ 3.1.392 - L.R. 18 ottobre 2016, n. 71.
Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:18/10/2016
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007
Art. 2.  Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007


§ 3.1.392 - L.R. 18 ottobre 2016, n. 71.

Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007.

(B.U. 26 ottobre 2016, n. 48)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Al fine di una corretta gestione del trasporto di salme e di cadaveri all’interno del territorio regionale, è opportuno introdurre nella l.r. 18/2007 due disposizioni, recentemente soppresse dalla legge regionale 9 agosto 2016, n. 58 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2016), concernenti l’osservazione della salma presso appositi spazi delle strutture adibite al commiato ed il trasferimento di cadavere dal luogo del decesso all’obitorio;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), dopo le parole: “ servizio mortuario delle strutture ospedaliere ” sono aggiunte le seguenti: “ o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato ”.

 

     Art. 2. Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 dopo le parole: “ dal luogo del decesso “ sono inserite le seguenti: “ all’obitorio, ”.