Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.6 assistenza scolastica |
Data: | 05/12/2016 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 28/2007) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/2007) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2007) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2007) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 28/2007) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/2007) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 28/2007) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 28/2007) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 28/2007) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/2007) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2007) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 28/2007) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 28/2007) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 28/2007) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 28/2007) |
Art. 16. (Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 28/2007) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 28/2007) |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 28/2007) |
Art.19. (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 28/2007) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 26 della l.r. 28/2007) |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/2007) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 30 della l.r. 28/2007) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2007) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 28/2007) |
Art. 25. (Modifiche all'articolo 33 della l.r. 28/2007) |
Art. 26. (Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 28/2007) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 37 della l.r. 28/2007) |
Art. 28. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato) |
Art. 29. (Norma transitoria e di prima attuazione) |
Art. 30. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.6.35 - L.R. 5 dicembre 2016, n. 25.
Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).
(B.U. 7 dicembre 2016, n. 49 - 1° suppl.)
CAPO I.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 28 (NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, la città metropolitana e le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 27 ed erogano altresì le relative risorse. ".
Art. 6. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:
a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
b) all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico.
2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.
3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, nonché con altre provvidenze statali in materia di istruzione.
4. Ciascuno studente può beneficiare di una sola tipologia di assegno di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27, che definisce:
a) le fasce di reddito sulla base delle quali graduare l'assegno;
b) l'importo dell'assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e alla condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza;
c) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
d) la percentuale delle risorse complessivamente stanziate per l'attribuzione del beneficio da destinare rispettivamente agli assegni di studio di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze.
7. Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo è pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno.
8. A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher. ".
Art. 9. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 10. (Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 4 dell'articolo 14 della
2. Il comma 5 dell'articolo 14 della
5. Il provvedimento di cui all'articolo 27 definisce le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo. ".
Art. 11. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della
2. Al comma 5 dell'articolo 15 della
3. Il comma 8 dell'articolo 15 della
Art. 12. (Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 13. (Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
Art. 14. (Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 15. (Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
2. Al comma 3 dell'articolo 19 della
3. Al comma 4 dell'articolo 19 della
4. Il comma 5 dell'articolo 19 della
5. Il provvedimento di cui all'articolo 27 individua le modalità di graduazione degli assegni di studio a favore dei residenti in comuni in situazioni di svantaggio. ".
Art. 16. (Modifiche dell'articolo 20 della
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della
Art. 17. (Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della
1. La Regione, anche su proposta delle autonomie locali, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa e delle azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa previste all'articolo 4, comma 1, lettera g). ".
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della
2. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche pubbliche nella realizzazione di progetti relativi ad attività formative integrative nell'ambito di iniziative di carattere regionale individuate dalla Giunta regionale. ".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della
2 bis. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti e delle azioni di cui al comma 1. ".
Art. 18. (Modifiche all'articolo 22 della
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della
2. Al comma 6 dell'articolo 22 della
3. Al comma 7 dell'articolo 22 della
Art.19. (Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 3 dell'articolo 25 della
Art. 20. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della
1 bis. Per le finalità previste dal comma 1, la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa si riunisce di diritto nei mesi di febbraio ed ottobre di ogni anno. ".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della
Art. 21. (Modifiche all'articolo 27 della
1. L'articolo 27 della
Art. 27. (Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio)
1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta di atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a) le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e i criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali;
b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri;
c) i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
d) i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
e) gli interventi di edilizia scolastica;
f) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge, la cui attuazione non sia demandata alla Giunta regionale.
3. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è sottoposto a modifica con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
4. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse. ".
Art. 22. (Modifiche all'articolo 30 della
1. La rubrica dell'articolo 30 della
2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 30 della
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della
Art. 23. (Modifiche all'articolo 31 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della
Art. 24. (Modifiche all'articolo 32 della
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della
Art. 25. (Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 2 dell'articolo 33 della
Art. 26. (Sostituzione dell'articolo 34 della
1. L'articolo 34 della
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio, all'istruzione e all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta annualmente, avvalendosi dell'attività della Conferenza regionale di cui all'articolo 26, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:
a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;
c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;
d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;
e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;
f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo 19.
3. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse trasferite.
4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle azioni previste dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 4. Tali attività, se necessario, sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 37. ".
Art. 27. (Modifiche all'articolo 37 della
1. L'articolo 37 della
1. Agli oneri di parte corrente e in conto capitale derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'esercizio 2016 con le risorse rispettivamente valutate in euro 30.737.601,00 e in euro 6.460.000,00, in termini di competenza e di cassa, allocate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) e nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica (solo per le regioni)) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
2. Agli oneri di parte corrente per ciascun anno del biennio 2017-2018, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse valutate per il 2017 in 38.280.000,00 euro e per il 2018 in 27.047.010,00 euro e allocate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
3. Le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono assegnate in coerenza con le esigenze, anche di pianificazione, dei rispettivi beneficiari. ".
CAPO II.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 28. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 29. (Norma transitoria e di prima attuazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 della
1 bis. Fino all'approvazione del provvedimento previsto dal comma 2, l'erogazione delle risorse a favore della Città metropolitana di Torino e delle province per la gestione delle funzioni loro attribuite con la
2. Entro il 30 aprile 2017 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, la proposta di atto di indirizzo di cui all'articolo 21.
3. Il bando concernente i contributi di cui all'articolo 12 della
4. In deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12 della
5. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 12 della
Art. 30. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Comma inserito dall'art. 149 della