§ 6.3.314 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 40.
Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2016-2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:02/12/2016
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi e fondo cassa)
Art. 2.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 e fondo pluriennale vincolato)
Art. 3.  (Variazioni al Bilancio 2016-2018)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32)
Art. 5.  (Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2016-2018)
Art. 6.  (Variazioni alle spese autorizzate con la legge di stabilità 2016)
Art. 7.  (Nuove autorizzazioni di spesa)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27)
Art. 9.  (Debiti pregressi per prestazioni socio-sanitarie)
Art. 10.  (Variazioni ai fondi di riserva e di accantonamento)
Art. 11.  (Debiti pregressi)
Art. 12.  (Copertura finanziaria)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.314 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 40.

Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2016-2018.

(B.U. 2 dicembre 2016, n. 118)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi e fondo cassa)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, approvato con la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016- 2018” sono rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 10 novembre 2016,per come di seguito indicato:

a) il totale dei residui attivi al 1° gennaio 2016, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente in euro 3.119.801.341,74;

b) il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2016 risulta essere determinato definitivamente in euro 477.037.408,47;

c) il totale dei residui passivi al 1° gennaio 2016, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente in euro 2.745.509.072,28;

d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1°gennaio 2016 risulta essere determinato definitivamente in euro 12.451.052,95.

2. Le differenze fra l‟ammontare dei residui risultanti dal rendiconto e l‟ammontare dei residui presunti riportati nello stato di previsione del bilancio per l‟esercizio finanziario 2016, sono rappresentati nel prospetto 1 (entrata) e nel prospetto 2 (spesa) allegati alla presente legge.

3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1° gennaio 2016 risulta essere determinato in euro 674.853.699,14.

 

     Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 e fondo pluriennale vincolato)

1. A seguito degli aggiornamenti di cui all‟articolo 1, il saldo finanziario alla chiusura dell‟esercizio finanziario 2015 è pari ad euro 1.100.155.384,70.

2. A seguito dell‟approvazione del rendiconto generale dell‟esercizio finanziario 2015, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è rideterminato in euro 87.709.341,40 e il fondo pluriennale di parte in conto capitale in euro 325.867.598,02.

 

     Art. 3. (Variazioni al Bilancio 2016-2018)

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio 2016-2018 - approvato con legge regionale n. 32/2015,sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B".

2. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono le economie di stanziamento, nonché quelle derivanti dal riaccertamento di residui passivi ed in perenzione amministrativa, inerenti a stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, che sono riprodotte nel bilancio 2016.

3. Le variazioni di cui al comma 2 non comprendono le variazioni al bilancio 2016 già effettuate ai sensi dell‟articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nello stato di previsione dell‟entrata relativo alle previsioni per gli anni 2017 e 2018

alla voce “utilizzo avanzo di amministrazione” è iscritto rispettivamente lo

stanziamento di euro 85.955.808,90 e di euro 83.910.519,68 in relazione

“all‟utilizzo fondo anticipazione di liquidità”;

b) nello stato di previsione della spesa, nel Programma 20.03 “Altri fondi”, in relazione

alla voce “Fondo per l‟anticipazione di liquidità in sanità (articolo 1, comma 7, e

seguenti del D.L. 13 novembre 2015, n. 179)” è iscritto lo stanziamento di euro

83.910.519,68 nell‟anno 2017 e di euro 81.802.665,06 nell‟anno 2018 e in relazione

alla voce “ Ripiano disavanzo anticipazione di liquidità di cui all‟art. 3 del D.L. 8

aprile 2013, n. 35” (articolo 1, comma 7 e seguenti, del D.L. 13 novembre 2015, n.

179)”, è iscritto lo stanziamento di euro 2.045.289,22 nell‟anno 2017 e lo

stanziamento di euro 2.107.854,62 nell‟anno 2018;

c) sono rideterminati, in relazione alle modifiche introdotte al precedente comma 1, i

totali generali delle entrate e delle spese per gli anni 2017 e 2018.

 

     Art. 5. (Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2016-2018)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2016-2018 è

modificato secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell‟entrata e della

spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati, di cui all‟articolo 11 del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), sono

modificati in conseguenza delle variazioni apportate con la presente legge agli stati di

previsione dell‟entrata e della spesa.

 

     Art. 6. (Variazioni alle spese autorizzate con la legge di stabilità 2016)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con l‟articolo 2 della legge regionale 30 dicembre

2015, n. 31 recante “Legge di stabilità regionale”, sono apportate le variazioni di cui

alla tabella “C” allegata alla presente legge.

 

     Art. 7. (Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione

di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore, ai sensi dell‟art. 12, comma 2, del

DPCM del 25 gennaio 2008, è autorizzata, per l‟esercizio finanziario 2016, la spesa di

euro 224.262,00, con allocazione al Programma U.04.07 dello stato di previsione della

spesa del bilancio 2016-2018.

2. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione

di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale,

nonché per il recupero della competitività sul piano internazionale, ai sensi dell‟art. 1,

comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per l‟esercizio

finanziario 2016, la spesa di euro 396.045,04, con allocazione al Programma U.07.01

dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018.

3. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione

del progetto “I giovani ripartono dalla Calabria”, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 248

e alla Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulata in data 9 novembre 2011, è autorizzata, per l‟esercizio finanziario 2016, la spesa di euro 330.000,00, con allocazione al Programma U.6.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

4. Al fine di garantire il trattamento economico ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità titolari di contratti presso Enti in dissesto finanziario, è autorizzata, per l‟esercizio finanziario 2016, la spesa di euro 1.867.503,34 con allocazione al Programma U.15.03, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l‟esercizio finanziario 2016, alla “„Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime” di Paravati (VV) un contributo di euro 100.000,00 destinato al completamento dei lavori relativi all‟allestimento artistico e architettonico dell‟Auditorium del complesso religioso e culturale della Fondazione medesima, con allocazione al Programma U.07.01 del bilancio 2016-2018.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27)

1. Al comma 1, dell‟articolo 9, della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “per l‟anno 2015” sono sostituite da “a tutto il 31 dicembre 2015”;

b) il valore “6.000.000,00” è sostituito dal valore “7.500.000,00”;

c) le parole “ed euro 3.000.000,00 nell‟esercizio finanziario 2017” sono sostituite da “ed euro 4.500.000,00 nell‟esercizio finanziario 2017”.

2. Al comma 2, dell‟articolo 9, della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “per l‟anno 2015” sono sostituite da “a tutto il 31 dicembre 2015”;

b) il valore “4.000.000,00” è sostituito dal valore “2.500.000,00”;

c) le parole “ed euro 2.000.000,00 nell‟esercizio finanziario 2017” sono sostituite da “ed euro 500.000,00 nell‟esercizio finanziario 2017”.

3. Al comma 4, dell‟articolo 9, della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “nel bilancio pluriennale 2015-2017, la spesa complessiva di euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 nell‟esercizio finanziario 2016 ed euro 2.000.000,00 nell‟esercizio finanziario 2017” sono sostituite dalle parole “per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 2.000.000,00”.

 

     Art. 9. (Debiti pregressi per prestazioni socio-sanitarie)

1. Le economie derivanti dalle modifiche disposte dal precedente articolo 8, determinate in euro 2.000.000,00 per l‟esercizio finanziario 2017, sono destinate alla copertura dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2014 per le prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017.

2. Al fine di garantire una ulteriore copertura dei debiti pregressi di cui al precedente comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione 2016-2018, annualità 2016.

 

     Art. 10. (Variazioni ai fondi di riserva e di accantonamento)

1. Il fondo di riserva per garantire la copertura della spesa diversa da quella inerente al Servizio sanitario regionale, derivante da atti giudiziali di pignoramento, allocato al

Programma U.20.01, è incrementato, per l‟esercizio finanziario 2016, di euro 15.000.000,00.

2. Il fondo perdite degli organismi partecipati, di cui all‟art. 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2015, n. 32, iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, è incrementato per l‟esercizio finanziario 2016 di euro 23.328,88.

3. Lo stanziamento del Fondo di parte corrente per oneri derivanti da contenziosi di cui all‟art. 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2015, n. 32, è iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, è incrementato, per l‟esercizio finanziario 2016, di euro 3.797.281,02.

 

     Art. 11. (Debiti pregressi)

1. Al fine di garantire la copertura dei debiti pregressi in relazione alle attività istituzionali svolte dalla Protezione civile regionale, è autorizzata per l‟esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 85.000,00, a valere sulle risorse allocate al Programma U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

2. Al fine di far cessare il procedimento di ingiunzione promosso dalla Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e garantire la copertura finanziaria all‟accordo transattivo intervenuto tra la Regione Calabria e la medesima Università, è autorizzata, per l‟esercizio finanziario 2016, la spesa di euro 175.000,00, a valere sulle risorse allocate al Programma U.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

3. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti dalla Regione nell‟anno 2010 nei confronti dei beneficiari della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie), è autorizzata, per l‟esercizio finanziario 2016, la spesa di euro 638.319,00 con allocazione al Programma U.13.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

4. Ai fini di garantire la copertura finanziaria agli atti transattivi in corso di definizione con Enel Trade SpA e Enel Spa ed evitare ulteriori danni per interessi e spese legali conseguenti a sentenze passate in giudicato, che impongono alla regione la restituzione di somme versate dalle stesse società negli anni tributari 1999,2004 e 2006 a titolo di addizionale regionale all‟imposta sul gas metano, è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.777.449,07 di cui euro 4.000.000,00 nell‟anno 2016, euro 2.000.000,00 nell‟anno 2018 ed euro 1.777.449,07 nell‟anno 2019 con allocazione al Programma U.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018 e della successiva annualità 2019.

 

     Art. 12. (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, con le maggiori entrate e le minori spese indicate nelle allegate tabelle A e B.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all‟articolo 51del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.