§ 6.3.306 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 32.
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:30/12/2015
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 2.  (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 3.  (Residui attivi e passivi presunti)
Art. 4.  (Residui perenti)
Art. 5.  (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2015)
Art. 6.  (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)
Art. 7.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 8.  (Fondo di riserva di cassa)
Art. 9.  (Fondi di riserva e altri Fondi)
Art. 10.  (Quadro generale riassuntivo)
Art. 11.  (Classificazione dell’entrata e della spesa)
Art. 12.  (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)
Art. 13.  (Allegati del bilancio)
Art. 14.  (Pubblicazione)


§ 6.3.306 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 32.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018.

(B.U. 30 dicembre 2015, n. 95)

 

Art. 1. (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2016-2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 6.886.586.423,21 per l’anno 2016 (tabella A) e in euro 4.696.318.238,64 e euro 4.556.381.497,57 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.

2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2016-2018 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per l’anno 2016 (tabella A - riga entrate per conto terzi) ed in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2018.

3. E’ autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2016.

4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2016-2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.886.586.423,21 per l’anno 2016 (tabella B) e in euro 4.696.318.238,64 e euro 4.556.381.497,57 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.

5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2016-2018 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per l’anno finanziario 2016 (tabella B - riga uscite per conto terzi) ed in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2018.

6. E’ autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2016, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2015.

 

     Art. 2. (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. E' approvato in euro 10.657.969.883,45 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2016, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).

2. E’ approvato in euro 2.788.030.129,72 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2016, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2016.

4. E’ approvato in euro 10.640.255.626,51 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2016, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).

5. E’ approvato in euro 2.405.996.399,50 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2016, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).

6. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

 

     Art. 3. (Residui attivi e passivi presunti)

1. E’ approvato in euro 4.338.785.364,02 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2016, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).

2. E’ approvato in euro 438.175.129,72 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2016, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).

3. E’ approvato in euro 3.457.762.115,27 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2016, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

4. E’ approvato in euro 56.141.399,50 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2016, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4. (Residui perenti)

1. L’importo dei residui in perenzione amministrativa di natura vincolata finanziati con l’avanzo di amministrazione che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2016, è determinato complessivamente in euro 288.510.527,70, di cui euro 83.353.725,45 iscritti al capitolo U0700310101 (Programma U.20.01, macroaggregato 110 di parte corrente) ed euro 205.156.802,26 iscritti al capitolo U0700320101 (Programma U.20.01, macroaggregato 205 di parte capitale).

 

     Art. 5. (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2015)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 è determinato in euro 1.991.028.082,75 ed è applicato al bilancio di previsione 2016 per euro 1.261.337.034,64, di cui euro 181.113.075,65 per il finanziamento di spese correnti ed euro 1.080.223.958,99 per il finanziamento di spese d’investimento. Tale quota di avanzo è utilizzata per come di seguito specificato:

- euro 586.666.713,54 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell’esercizio 2015 finanziate con fondi statali e comunitari assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A dell’allegato 1 al bilancio;

- euro 288.510.527,71 per la copertura dei residui perenti relativi ad impegni di spesa assunti a valere su capitoli finanziati da risorse con vincolo di destinazione, così come indicato nella parte B dell’allegato 1 al bilancio;

- euro 386.159.793,39 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C dell’allegato 1 al bilancio.

 

     Art. 6. (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)

1. La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), per un importo massimo complessivo per il periodo 2016-2022 di euro 282.987.775,00 ed un ammontare annuo di euro 40.450.000,00 [1].

2. L’importo indicato al comma 1 riguarda il cofinanziamento del FESR nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020, per euro 21.855.396,43, e del FEASR nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, per euro 18.571.428,57.

3. I mutui di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale sono contratti ai sensi e nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 3 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2016-2018. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 8.500.000,00 [2].

2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 400.000.000,00 [3].

 

     Art. 9. (Fondi di riserva e altri Fondi)

1. Il Fondo di riserva per garantire la copertura della spesa diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale, derivante da atti giudiziali di pignoramento, è iscritto al Programma U.20.01 dello stato di previsione della spesa ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 10.030.692,59.

2. Il Fondo di parte corrente per oneri derivanti da contenziosi ai sensi dell’allegato 4/2, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i. è iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 18.939.685,37.

3. Il Fondo per la copertura delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio delle società a partecipazione regionale, di cui all’articolo 1, comma 550 e successivi, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), è iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 6.155.030,92.

4. Il Fondo per la copertura di debiti nei confronti di Enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'Amministrazione è iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 4.312.500,00.

 

     Art. 10. (Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2016, annesso alla presente legge, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i..

     Art. 11. (Classificazione dell’entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

 

     Art. 12. (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Nel corso dell’esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i..

2. Ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;

b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;

c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;

d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste [4].

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

 

     Art. 13. (Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2016-2018, per come previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

 

     Art. 14. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 2016, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 2016, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 2016, n. 13.