§ 4.6.30 - L.R. 24 novembre 2016, n. 38.
Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:24/11/2016
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla L.R. 27/2016)
Art. 2.  (Modifiche alla L.R. 22/2016)
Art. 3.  (Finalità)
Art. 4.  (Contributi alle istituzioni ed associazioni culturali della musica e del teatro)
Art. 5.  (Contributi agli eventi culturali e di promozione regionale)
Art. 6.  (Contributi alle manifestazioni storiche di rilevante interesse culturale)
Art. 7.  (Contributi ai Comuni per le manifestazioni culturali)
Art. 8.  (Contributi a sostegno dell'Istruzione, della Ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale regionale)
Art. 9.  (Obblighi discendenti dalle misure di aiuto)
Art. 10.  (Rifinanziamento delle LL.RR. 35/1978, 55/2013 e 46/2014)
Art. 11.  (Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane)
Art. 12.  (Contributo in favore dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano")
Art. 13.  (Contributo straordinario per la chiusura della procedura di liquidazione della S.I.R. S.p.A. in liquidazione)
Art. 14.  (Disposizioni a sostegno della crescita culturale dei giovani)
Art. 15.  (Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 10/2004, 54/1983, 49/2010, 96/1996, 27/2011, 20/2016, 35/2007 e 1/2012)
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie in materia di protezione civile)
Art. 17.  (Interventi in materia di lotta agli incendi boschivi)
Art. 18.  (Norma finanziaria e clausola di salvaguardia)
Art. 19.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.30 - L.R. 24 novembre 2016, n. 38.

Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.. (B.U. 25 novembre 2016, n. 148 Speciale)

 

Titolo I.

(Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo)

 

Art. 1. (Modifiche alla L.R. 27/2016)

1. Alla legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole "delle quali la Regione ha il controllo analogo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i consorzi e le società consortili partecipati dalla Regione e dalla stessa controllati mediante la designazione degli organi amministrativi e di controllo";

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis

(Norme di prima attuazione per i Centri di Ricerca regionale CRAB e COTIR)

1. Per le medesime finalità di cui al presente Capo, nonché al fine di consentire l'uscita dallo stato di liquidazione mediante la capitalizzazione dei Centri di Ricerca regionali CRAB e COTIR, sono conferiti in proprietà agli stessi gli immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo siti, rispettivamente, nella città di Avezzano (AQ), Via S. Pertini, censito al catasto urbano al foglio 53, particella 1091 con relative pertinenze, e nella città di Vasto (CH), Via S.S. Adriatica 240, censito al catasto urbano al foglio 10, particella 4083, subalterni 1, 2, 3, 4 e 5 con relative pertinenze.

2. Il conferimento di cui al comma 1 è concesso per il finanziamento pubblico di attività non economiche nel rispetto del paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione europea COM 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione, e nel rispetto del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione europea COM 2016/C 262/01 relativa alla nozione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

3. Il conferimento è attuato nel rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed è altresì subordinato alle necessarie modifiche degli statuti dei Centri di Ricerca regionali CRAB e COTIR finalizzate a garantire l'esclusiva partecipazione pubblica agli stessi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11, si applicano anche agli enti di cui al presente articolo; alle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 11 provvedono, per quanto di competenza, i Centri di Ricerca CRAB e COTIR.";

c) dopo l'articolo 11-bis è inserito il seguente:

"Art. 11-ter

(Norme comuni)

1. Gli immobili conferiti con l'autorizzazione prevista dalla presente legge sono vincolati al perseguimento dell'oggetto sociale e nelle ipotesi di scioglimento e cessazione delle attività degli enti proprietari sono riacquisiti al patrimonio della Regione Abruzzo.".

 

     Art. 2. (Modifiche alla L.R. 22/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo) della legge regionale 20 luglio 2016, n. 22 (Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo) è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la continuità delle attività dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, è concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 1.000.000,00 in ragione dello svolgimento di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attività economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.".

 

Titolo II

(Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione)

 

     Art. 3. (Finalità)

1. La Regione, nel quadro delle politiche per la promozione del settore della Cultura e della Formazione, per l'annualità 2016, intende promuovere le seguenti tipologie di interventi di sostegno finanziario:

a) alle istituzioni culturali della musica e del teatro;

b) ad eventi culturali e di promozione regionale;

c) ai Comuni per la valorizzazione di manifestazioni culturali di rilevante interesse storico;

d) ai Comuni per la valorizzazione di manifestazioni culturali di promozione locale;

e) ai centri regionali di istruzione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

 

     Art. 4. (Contributi alle istituzioni ed associazioni culturali della musica e del teatro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nel rispetto delle condizioni generali fissate dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché delle condizioni specifiche di cui all'articolo 53, paragrafi 5 ed 8 del medesimo regolamento europeo, sono concessi quali aiuti al funzionamento i seguenti contributi finanziari:

a) alla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti euro 250.000,00;

b) alla Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli di Lanciano euro 35.000,00;

c) all'Ente Manifestazioni Pescaresi euro 100.000,00;

d) all'Ente Morale Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo euro 50.000,00;

e) all'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona euro 30.000,00;

f) al Teatro Rossetti di Vasto euro 20.000,00;

g) all'Associazione Teatri dei Marsi euro 50.000,00;

h) all'Associazione ACS Abruzzo Circuito Spettacolo euro 20.000,00;

i) all'Associazione Teatro dei Colori Onlus - Centro di produzione, ricerca e pedagogia nello spettacolo euro 10.000,00.

 

     Art. 5. (Contributi agli eventi culturali e di promozione regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nel rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", sono concessi quali contributi individuali "ad hoc" in regime "de minimis" e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, per le seguenti manifestazioni o eventi i rispettivi importi:

a) alla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture per gli eventi culturali di Castelbasso euro 40.000,00;

b) all'E.R.S.I. per il Festival dell'Acqua euro 80.000,00;

c) all'Associazione Scerne Progetto 2000 per il XVI Festival Buskers euro 5.000,00;

d) al Consorzio Lancianofiera - Polo Fieristico d'Abruzzo per il calendario delle manifestazioni 2016 euro 40.000,00;

e) all'Associazione culturale Mente Locale per il Festival della Letteratura dell'Adriatico - FLA euro 20.000,00;

f) all'Associazione culturale Il Fiume e la Memoria per la XV Manifestazione Il Fiume e la Memoria euro 10.000,00;

g) all'Associazione Flaiano per il Premio Flaiano euro 25.000,00;

h) all'Associazione Ricerca Suonoimmagine - A.R.S. per il Festival Blues sotto le stelle euro 20.000,00;

i) alla Fondazione Museo delle Genti d'Abruzzo per i servizi educativi e i costi di funzionamento euro 25.000,00;

j) all'Associazione culturale Futile Utile di Pratola Peligna per il premio nazionale Pratola 2016 euro 5.000,00;

k) al Circolo Musicale Banda i Leoncini d'Abruzzo per gli eventi del 2016 euro 5.000,00.

 

     Art. 6. (Contributi alle manifestazioni storiche di rilevante interesse culturale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono concessi a favore delle amministrazioni comunali per le manifestazioni storiche di rilevante interesse per il territorio regionale i seguenti contributi:

a) Perdonanza Celestiniana 2016 - Comune di L'Aquila euro 50.000,00;

b) Rievocazione storica dell'investitura del Mastro Giurato - Comune di Lanciano euro 125.000,00, anche a copertura dei costi di funzionamento;

c) Giostra Cavalleresca 2016 - Comune di Sulmona euro 50.000,00;

d) Bimillenario Ovidiano - Comune di Sulmona euro 100.000,00.

2. I contributi alle amministrazioni comunali di cui al comma 1 sono destinati al sostegno per le spese necessarie allo svolgimento delle manifestazioni e per l'acquisizione di beni e servizi e sono utilizzati dalle stesse nel rispetto della normativa europea e statale in materia di appalti. Tali contributi non sono cumulabili con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.

 

     Art. 7. (Contributi ai Comuni per le manifestazioni culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono concessi a favore delle amministrazioni comunali per le manifestazioni di rilevante interesse per il territorio regionale i seguenti contributi:

a) Festival letterario John Fante - Comune di Torricella Peligna euro 15.000,00;

b) Festival della Partecipazione - Comune di L'Aquila euro 5.000,00;

c) Progetto De Thomasis: dallo studio del passato un progetto per il futuro - Comune di Montenerodomo euro 5.000,00;

d) Un mosaico per Tornareccio: la città delle api - Comune di Tornareccio euro 5.000,00;

e) Manifestazione Lungo le Antiche Rue - Comune di Civitella Roveto euro 10.000,00;

f) Presepe Vivente di Rivisondoli - Comune di Rivisondoli euro 20.000,00;

g) Eventi interculturali Act Atri Cultura Territoriale 2016 - Comune di Atri euro 50.000,00;

h) Manifestazione Romantica - Comune di Bugnara euro 5.000,00.

2. I contributi alle amministrazioni comunali di cui al comma 1 sono destinati al sostegno per le spese sostenute o da sostenere per lo svolgimento delle manifestazioni e per l'acquisizione di beni e servizi e sono utilizzati dalle stesse nel rispetto della normativa europea e statale in materia di appalti. Tali contributi non sono cumulabili con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.

 

     Art. 8. (Contributi a sostegno dell'Istruzione, della Ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e nel rispetto delle considerazioni generali sulle attività non economiche o non in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri svolte dalla Commissione europea nella propria Comunicazione Com (2016/C 262/01), in particolare al capitolo 2, paragrafi 2.5 e 2.6, ed in conformità con i parametri interpretativi di cui al Considerando 72 del Reg. (UE) n. 651/2014, sono concessi i seguenti contributi:

a) alla Fondazione Michetti con sede in Francavilla al Mare euro 40.000,00;

b) all'Istituto musicale "G. Braga" di Teramo euro 100.000,00 per le dotazioni strumentali allo svolgimento delle attività, nonché per manifestazioni in ambito regionale aventi finalità sociali;

c) al Centro regionale di studi e ricerche economico-sociali (CRESA) delle Camere di commercio abruzzesi euro 40.000,00;

d) alla Deputazione abruzzese di Storia Patria di L'Aquila euro 40.000,00;

e) alla Fondazione "Brigata Maiella" euro 30.000,00;

f) alla Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa per la promozione di studi su illustri personaggi abruzzesi scomparsi euro 30.000,00.

2. Per l'anno 2016, al fine di dare continuità alle iniziative previste nella legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio internazionale Ignazio Silone) la stessa viene rifinanziata per l'organizzazione della XXI edizione nella misura di euro 40.000,00.

 

     Art. 9. (Obblighi discendenti dalle misure di aiuto)

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali e nazionali per le medesime finalità ed attività e sono concessi nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

2. Per l'anno 2016, con la presente legge non possono essere concessi ulteriori contributi al di fuori di quanto espressamente previsto al Titolo II in favore di Comuni della regione Abruzzo per promuovere e valorizzare manifestazioni culturali.

3. Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Cultura è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al Titolo II.

 

     Art. 10. (Rifinanziamento delle LL.RR. 35/1978, 55/2013 e 46/2014)

1. Sono autorizzate le seguenti spese per le seguenti finalità:

a) euro 35.000,00 per il finanziamento della gestione dei centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 35 (Disciplina dei centri di servizi culturali);

b) euro 211.200,00 per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura di cui all'articolo 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013);

c) euro 330.000,00 per il finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo e per il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale di cui all'articolo 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014).

2. L'importo di cui al comma 1, lettera b) è destinato per euro 35.000,00 allo scorrimento delle graduatorie degli avvisi pubblici di cui all'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 20 ottobre 2016, e per la quota restante per la realizzazione degli interventi diretti di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2014, n. 2/Reg (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)), di cui euro 50.000,00 da destinare a favore dei soggetti operanti nel campo della tradizione coristica ed euro 25.000,00 a sostegno della cinematografia.

3. In deroga a quanto previsto all'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46, l'importo di cui al comma 1, lettera c) è destinato integralmente ad incrementare le risorse a sostegno delle sole istituzioni beneficiarie del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo).

 

Titolo III

(Interventi a sostegno dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti)

 

     Art. 11. (Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane)

1. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalità delle infrastrutture urbane.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposto lo stanziamento pari ad euro 1.200.000,00 da iscrivere nella competenza e nella cassa dello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018) nella Missione 11, Programma 02, Titolo II.

3. Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Opere Pubbliche è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 12. (Contributo in favore dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano")

1. Al fine della preservazione del territorio e per la copertura dei costi di funzionamento del Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", è concesso per l'anno 2016 un contributo di euro 50.000,00 in favore del medesimo Consorzio ai sensi dell'articolo 21 (Partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano") della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2013).

2. Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Aree Protette e Paesaggio è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 13. (Contributo straordinario per la chiusura della procedura di liquidazione della S.I.R. S.p.A. in liquidazione)

1. Al fine di consentire la chiusura della procedura di liquidazione e procedere alla cancellazione della S.I.R. (Società di Ingegneria Regionale) S.p.A. in liquidazione, è concesso un contributo straordinario di euro 40.800,00 quale intervento del socio Regione, da corrispondere alla medesima Società nella persona del Liquidatore mediante apposito atto a cura del Direttore del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle disposizioni fissate dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e con destinazione vincolata al pagamento degli oneri derivanti da debiti erariali, previdenziali e da quelli certi, liquidi ed esigibili al solo fine della chiusura della procedura liquidatoria.

 

     Art. 14. (Disposizioni a sostegno della crescita culturale dei giovani)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel libro bianco della Commissione Europea (Un nuovo impulso per la gioventù europea) e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia:

a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;

b) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;

c) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;

d) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;

e) favorisce l'appartenenza euromediterranea delle giovani generazioni;

f) concorre all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione.

3. I destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i tredici ed i trentaquattro anni.

4. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, favorisce la promozione di progetti, da parte degli enti locali, rivolti ai giovani e finalizzati alla valorizzazione della pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, attraverso sostegni finanziari, materiali e tecnici.

5. Agli oneri finanziari, valutati per l'anno 2016 in euro 50.000,00, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno finanziario in materia di politiche per i giovani" nell'ambito della Missione 04 "Istruzione e Diritto allo studio", Programma 08 "Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio". La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2016 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99, la maggiore somma di euro 50.000,00;

b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 04 "Istruzione e Diritto allo studio", Programma 08 "Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio", Titolo 1, la somma di euro 50.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno finanziario in materia di politiche per i giovani".

6. A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 5 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 15. (Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 10/2004, 54/1983, 49/2010, 96/1996, 27/2011, 20/2016, 35/2007 e 1/2012)

1. Alla lettera r) del comma 4 dell'articolo 53 (Sanzioni amministrative) della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le seguenti: ", dei Regolamenti regionali in materia venatoria e di gestione faunistica".

2. All'articolo 12-bis (Contributo alle spese d'istruttoria) della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo), le parole "di euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "da definirsi con provvedimento della Giunta regionale".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 (Attuazione dell'art. 14 del d.l. 78/2010) della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa per il personale tra gli Enti di cui al comma 1 possono essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzazione del personale dipendente, privo di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2004.".

4. All'articolo 36 (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi) della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2016 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.";

b) alla lettera a) del comma 4 le parole "15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016".

5. Il comma 3 dell'articolo 4 (Norma transitoria) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)), è sostituito dal seguente:

"3. Le Commissioni assegnazioni alloggi, ad esclusione dei presidenti che mantengono la carica sino all'entrata in vigore delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, restano confermate sino alla data del 28 febbraio 2017, termine ultimo entro il quale devono essere ricostituite.".

6. All'articolo 1 (Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse) della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In via transitoria e comunque fino alla scadenza del loro mandato, i Commissari straordinari possono essere delegati dai Comuni, con deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei Sindaci appartenenti all'Ambito A, per le procedure di costituzione Ambito Distrettuale Sociale, così come previsto nel verbale 70/3 del 9 agosto 2016 del Consiglio regionale.";

b) al comma 4 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

c) al comma 5 le parole "31 marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2018".

7. È abrogato il comma 49 dell'articolo 1 (Disposizioni) della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).

8. All'articolo 36 (Disposizioni finanziarie per l'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la rubrica "Disposizioni finanziarie per l'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009" è sostituita dalla seguente: "Disposizioni finanziarie per le aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire la ripresa delle attività sociali ed economiche nei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attività di ricostruzione il pagamento degli oneri dovuti, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28, è ridotto del 60%.";

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dalla ditta costruttrice all'atto di presentazione dell'istanza per le nuove pratiche ed è introitato dalla Giunta regionale; per le pratiche in itinere, il rilascio dell'attestato di Autorizzazione sismica o di Deposito sismico è subordinato alla trasmissione dell'attestazione di pagamento del contributo di cui al comma 1.

1-ter. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata n. 34040 - Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 - del bilancio regionale e destinati a finanziare gli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona sismica di cui alla L.R. 28/2011.

1-quater. Le entrate di cui al comma 1-ter, quantificate presuntivamente per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in complessivi euro 180.000,00, sono destinate a finanziare il capitolo di spesa n. 151440/8, Missione 11, Programma 01, Titolo I, nella quota parte pari a euro 20.000,00, e il capitolo di spesa n. 151589, Missione 08, Programma 02, Titolo I, nella quota parte pari ad euro 160.000,00. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

1-quinquies. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti di cui al precedente comma 1-quater sia sul capitolo di entrata n. 34040, Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 che su quelli corrispondenti di spesa n. 151440/8 - Missione 11, Programma 01, Titolo I - e 151589 - Missione 08, Programma 02, Titolo I. Per gli anni 2016-2018 al bilancio regionale corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 2016 e di solo competenza per gli anni 2017 e 2018:

a) in aumento di euro 180.000,00 sul Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02, capitolo di entrata n. 34040 denominato "Entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28";

b) in aumento di euro 160.000,00 sulla Missione 08, Programma 02, Titolo I, capitolo di spesa n. 151589 denominato "Spesa per la partecipazione al consorzio istituto superiore europeo per l'artigianato del recupero nell'edilizia. L.R. 2.10.1998, n. 113" e di euro 20.000,00 sulla Missione 11, Programma 01, Titolo I, capitolo di spesa n. 151440/8 denominato "Spese per il funzionamento dei Servizi regionali dei Geni Civili e per l'espletamento delle funzioni regionali di cui alla L.R. 28/2011 - Prestazioni professionali".".

 

Titolo IV

(Disposizioni in materia di protezione civile)

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie in materia di protezione civile)

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire la continuità del contratto con la società Telespazio SpA per la fornitura dell'infrastruttura di rete nazionale, componente satellitare, servizi applicativi e connettività satellitare, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 139.948,62 cui si fa fronte per euro 10.660,17 con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 151300/7 e per euro 129.288,45 con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 151303/1, della parte spesa del bilancio regionale 2016-2018.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, Capitolo 151300/7 per euro 10.660,17;

b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, Capitolo 151303/1 per euro 129.288,45;

c) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, Capitolo 152188/1 per euro 10.660,17;

d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, Capitolo 152187/1 per euro 129.288,45.

 

     Art. 17. (Interventi in materia di lotta agli incendi boschivi)

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare le attività di lotta agli incendi boschivi, protezione civile e monitoraggio ambientale, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 174.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione 151303/5 della parte spesa del bilancio regionale 2016-2018.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, Capitolo di nuova istituzione 151303/5 per euro 174.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, Capitolo 152187/2 per euro 174.000,00.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria e clausola di salvaguardia)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 14 (Disposizioni a sostegno della crescita culturale dei giovani) e 15 (Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 10/2014, 54/1983, 49/2010, 96/1996, 27/2011, 20/2016, 35/2007 e 1/2012) nonché dalle disposizioni di cui al Titolo IV (Disposizioni in materia di Protezione Civile), gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria nell'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018):

a) nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 1.740.000,00, riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b) nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 la competenza e la cassa, nella Missione 50, Programma 01, Titolo I, sono ridotte della somma di euro 786.000,00;

c) nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 99, capitolo 35026 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" la maggiore somma di euro 941.000,00 derivante da maggiori entrate accertate;

d) nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 05, Programma 02, Titolo I, la maggiore somma di euro 2.096.200,00;

e) nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 09, Programma 05, Titolo I, la maggiore somma di euro 90.800,00;

f) nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 14, Programma 01, Titolo I, la maggiore somma di euro 40.000,00;

g) nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 14, Programma 03, Titolo I, la maggiore somma di euro 40.000,00;

h) nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 11, Programma 02, Titolo II, la maggiore somma di euro 1.200.000,00.

2. Gli impegni di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge possono essere effettuati solo previo accertamento delle entrate di cui ai commi che precedono.

 

     Art. 19. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).