Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 10/11/2016 |
Numero: | 405 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica |
Art. 2. Disposizioni a favore del personale della Difesa |
Art. 3. Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività dei Comuni |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
§ 79.2.1439 - Ordinanza 10 novembre 2016, n. 405.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.
(G.U. 15 novembre 2016, n. 267)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'articolo 5 della
Visto l'articolo 107 del
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 10 del
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, nonchè del 31 ottobre 2016, n. 400, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Dispone:
Art. 1. Ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica
1. Ferme restando le disposizioni in materia di verifica di agibilità post-sisma degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici richiamati in premessa, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la Dicomac provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati.
2. La ricognizione di cui al comma 1 viene effettuata utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente. La ricognizione è effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.
3. La ricognizione di cui al comma 1 potrà essere effettuata:
a. da tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni o da professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, di cui al richiamato art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016;
b. da ulteriori tecnici professionisti che a titolo volontario si rendono disponibili, iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri dotati abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia;
c. da ulteriori tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di professionalità tecniche e adibiti, nelle amministrazioni di appartenenza, allo svolgimento di funzioni in materia di edilizia, opere e lavori pubblici e individuati dalle medesime amministrazioni.
4. I tecnici di cui alle lettere b. e c. del comma 3 sono impiegati previa formazione speditiva sulle finalità ed i contenuti della scheda «FAST». Lo svolgimento dell'attività formativa è coordinato dalla Dicomac in raccordo con le Regioni.
5. Ai tecnici di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, in materia di rimborso spese e copertura assicurativa.
6. Ai tecnici professionisti mobilitati per il tramite dei rispettivi Consigli nazionali, impegnati a titolo volontario, a far data dal 24 agosto 2016, in tutte le attività finalizzate allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di cui all'art. 3 della citata ordinanza n. 392/2016 ed a quelli che, sempre mobilitati per il tramite dei rispettivi Consigli nazionali, a decorrere dalla data della presente ordinanza, saranno impegnati nelle attività di cui al presente articolo garantendo la propria presenza ed attività per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'art. 9, comma 10, del
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai tecnici professionisti che a titolo volontario si sono resi disponibili, su individuazione dei rispettivi ordini e collegi professionali, impegnati, a far data dal 24 agosto 2016, in Dicomac presso la Funzione censimento danni e rilievo dell'agibilità post evento nello svolgimento delle attività di data entry per l'informatizzazione delle schede Aedes o FAST od in quelle relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione stessa, nonchè presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.
Art. 2. Disposizioni a favore del personale della Difesa
1. Al personale appartenente alla Difesa, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 396/2016, nonchè dai commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 400/2016 [1].
2. Al restante personale non dirigenziale appartenente alla Difesa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:
a) per le attività sul territorio colpito, la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all'art. 9 del
b) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite.
3. Al restante personale dirigenziale della Difesa direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:
a) per le attività sul territorio colpito, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite;
b) per l'impegno in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite.
4. Al personale non dirigenziale di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo può essere riconosciuta, a decorrere dal 1° ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all'art. 9 del
5. Al personale dirigente della Difesa di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo può essere riconosciuta, a decorrere dal 1° ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite [3].
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016.
7. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 400/2016.
8. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 400/2016.
Art. 3. Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività dei Comuni
1. Al fine di garantire l'effettivo coordinamento della partecipazione dei comuni italiani alle attività volte a fronteggiare gli eventi calamitosi in premessa, all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, relativi all'indennità di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, per il personale direttamente impiegato sui territori colpiti dai predetti eventi sismici nonchè presso la Dicomac ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, a far data dal 24 agosto 2016 e fino al termine dello stato d'emergenza [4].
2. Restano fermi gli adempimenti in capo ad Anci previsti dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, come integrato dall'art. 7, comma 3 e 4, dell'ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016.
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 30 ottobre 2016 citate in premessa.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 3 della
[2] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 3 della
[3] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 3 della