§ 79.2.1422 - Ordinanza 26 agosto 2016, n. 388.
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:26/08/2016
Numero:388


Sommario
Art. 1.  Coordinamento degli interventi
Art. 2.  Modello operativo
Art. 3.  Contributi autonoma sistemazione
Art. 4.  Disposizioni finanziarie
Art. 5.  Deroghe
Art. 6.  Occupazioni d'urgenza
Art. 7.  Sospensione dei mutui


§ 79.2.1422 - Ordinanza 26 agosto 2016, n. 388.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.

(G.U. 29 agosto 2016, n. 201)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

     della protezione civile

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

     Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

     Considerato che tale fenomeno ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando un elevato numero di vittime, il ferimento di varie persone e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

     Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al soccorso ed all'assistenza alla popolazione, nonchè all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità;

     Rilevato, altresì, che a causa del terremoto sussiste la necessità di acquisire, mobilitare e rendere disponibili i beni utili a fornire il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite;

     Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

     Atteso che la situazione emergenziale in atto, per intensità ed estensione, richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

     Acquisite le intese delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Coordinamento degli interventi

     1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei presidenti delle regioni, dei prefetti e dei sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, nonchè delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, secondo il modello operativo indicato al successivo art. 2. I presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati si avvalgono delle rispettive strutture organizzative. La Struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attua gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al presente comma.

     2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

     a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

     b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

     c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

     3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4.

 

     Art. 2. Modello operativo

     1. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione di comando e controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonchè le Regioni interessate.

     2. La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed opera in raccordo con i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio.

 

     Art. 3. Contributi autonoma sistemazione [1]

     1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

     2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro.

     2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata, ove necessario, l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate.

     3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. All'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 1, sulla base della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento e l'azione realizzata, si provvede secondo indicazioni operative appositamente adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

 

     Art. 5. Deroghe

     1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

     regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

     decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonchè dall'art. 239 all'art. 253;

     decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

     leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza [2].

     2. Per gli eventuali interventi che, ai sensi della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 13, 20, 29, 33, 37, 57, 59, 112, 114, 118, 119, 120, , 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, nonchè le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, tuttora vigenti, per la parte strettamente connessa [3].

     3. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00.

 

     Art. 6. Occupazioni d'urgenza

     1. Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

 

     Art. 7. Sospensione dei mutui

     1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 gennaio 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Per la cessazione del contributo di cui al presente articolo, vedi l'art. 9 duodecies del D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 111.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della Ordinanza 6 settembre 2016, n. 392.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della Ordinanza 6 settembre 2016, n. 392.