§ 5.1.129 - L.R. 1 agosto 2016, n. 46.
Città murate della Toscana


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:01/08/2016
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Contributi
Art. 3.  Domande di concessione
Art. 4.  Istruttoria
Art. 5.  Criteri di priorità
Art. 6.  Erogazione e verifica
Art. 6 bis.  Contributi per l’anno 2017
Art. 6 ter.  Contributi per l’anno 2019
Art. 7.  Revoche
Art. 8.  Collaborazione tra uffici
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 5.1.129 - L.R. 1 agosto 2016, n. 46. [1]

Città murate della Toscana

(B.U. 1 agosto 2016, n. 31)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

 

Considerato quanto segue.

1. La presenza di mura storiche per borghi e città è una costante nel contesto della Toscana e rappresenta un dato identitario rilevante del territorio. Qui, infatti, sono presenti a tutt’oggi strutture murarie di varie epoche in tutte le città capoluogo di provincia e si contano due dei quattro capoluoghi di provincia italiani che conservano una cinta muraria integra: Lucca e Grosseto;

2. L’edificazione di cinte murarie attraversa tutte le fasi della storia della Toscana. Tali edificazioni, infatti, sono presenti a partire dall’epoca etrusca e romana, nella quale l’uso della delimitazione muraria delle città prende avvio; in età medioevale, quando il ruolo difensivo delle fortificazioni murarie era essenziale e, col medesimo scopo, anche l’edificazione di castelli e torri; all’epoca dei liberi comuni, quando le città divennero luogo d’incontro e commercio e le strutture murarie, con gli edifici connessi, assunsero un prevalente ruolo di difesa della comunità nel suo complesso e quindi elemento urbanistico; infine nel Rinascimento, epoca in cui il valore architettonico si aggiunse al ruolo strategico e difensivo e si ebbero altissime espressioni di carattere progettuale.

3. Nell’800, il diffuso fenomeno di rifacimento e di innovazione urbanistica, motivato dall’espansione demografica, ebbe in Toscana il suo culmine nei lavori per Firenze capitale e condusse alla distruzione di buona parte del patrimonio murario esistente. In particolare a Firenze si registrò l’abbattimento delle mura collocate sul lato destro del fiume Arno, sostituite dai viali di scorrimento, mantenendo solo le antiche porte.

4. Il recupero dell’accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi rappresenta dunque un intervento di valorizzazione del patrimonio arti¬stico, storico e identitario del territorio della Regione e consente di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato. Ciò ai fini di una promozione e valorizzazione dell’appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per i turisti;

5. Lo stretto cronoprogramma previsto in legge ed i tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2016, rendono opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Finalità

1. Il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico costituente già fortificazione muraria per la delimitazione e la difesa dei centri urbani delle città toscane, rilevando il peculiare carattere identitario del territorio regionale che in tale patrimonio risiede e che deriva dalla sua correlazione alle vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.

2. Al fine della valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Toscana, la presente legge disciplina interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri e dei castelli, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

3. Il complesso degli edifici di cui al comma 2 è di seguito denominato “mura storiche”.

 

     Art. 2. Contributi

1. Per la finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum in conto capitale a favore di comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

2. I contributi sono concessi entro il limite dell’80 per cento della spesa ammissibile, e comunque non oltre il limite di euro 200.000,00 per comune, con procedura valutativa a bando.

3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta gli indirizzi per l’emanazione del bando per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il bando è pubblicato entro il 30 settembre 2016 sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

 

     Art. 3. Domande di concessione

1. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dal bando, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

2. La domanda di concessione è presentata unitamente alla seguente documentazione:

a) il progetto definitivo o esecutivo;

b) la relazione che illustra le caratteristiche e gli effetti attesi dalla realizzazione dell’intervento in riferimento alla valorizzazione edilizia e storico-culturale dei luoghi e alla loro fruibilità;

c) il cronoprogramma dei lavori con previsione della fine degli stessi entro il 31 dicembre 2018.

3. Ciascun comune può presentare una sola domanda.

4. Le domande sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

 

     Art. 4. Istruttoria

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale costituisce una commissione tecnica per l’istruttoria delle domande pervenute, individuando le professionalità tecniche necessarie alla valutazione delle domande e della documentazione allegata.

2. Al termine dell’istruttoria la commissione tecnica redige l’elenco delle domande ammissibili con relativo punteggio assegnato in base alla valutazione di qualità.

3. L’elenco di cui al comma 2 è approvato dell’Ufficio di presidenza che determina l’entità dei singoli contributi concessi.

 

     Art. 5. Criteri di priorità

1. Costituiscono criteri di priorità per la valutazione di qualità delle domande di contributo:

a) l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo alla data di presentazione della domanda;

b) la data d’inizio lavori;

c) la finalizzazione prioritaria del progetto di recupero delle mura storiche all’accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti;

d) la strategicità del progetto nel quadro del recupero delle mura storiche a funzioni di pubblico interesse connesse a interventi di carattere sociale e culturale;

e) la presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.

 

     Art. 6. Erogazione e verifica

1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 31 dicembre 2016.

2. Entro il 31 gennaio 2019 i comuni beneficiari del contributo presentano l’attestazione della conclusione dei lavori entro il termine dichiarato nel cronoprogramma.

 

     Art. 6 bis. Contributi per l’anno 2017 [2]

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all’articolo 2 anche per l’anno 2017.

2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 , 3 e 6, per l’anno 2017:

a) il termine di cui al comma 4 dell’articolo 2 è il 30 settembre 2017;

b) il termine di cui alla lettera c del comma 2 dell’articolo 3 è il 31 dicembre 2019;

c) il termine di cui al comma 1 dell’articolo 6 è il 31 dicembre 2017;

d) il termine di cui al comma 2 dell’articolo 6 è il 31 gennaio 2020.

3. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto l’intero ammontare del finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all’articolo 2 della presente legge per l’anno 2016.

 

     Art. 6 ter. Contributi per l’anno 2019 [3]

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all’articolo 2 anche per l’anno 2019.

2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 4, entro il quale procedere alla pubblicazione del bando, è il 31 marzo 2019.

3. A partire dall’anno 2019 i contributi sono concessi nel rispetto dei termini stabiliti dal crono programma adottato dal dirigente competente.

4. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto il finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all’articolo 2 negli anni precedenti.

 

     Art. 7. Revoche

1. In caso di inottemperanza degli obblighi previsti nel decreto di concessione del contributo è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

2. Le somme da restituire ai sensi del comma 2, possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l’erogazione a favore dei comuni inadempienti a valere sul bilancio della Regione.

 

     Art. 8. Collaborazione tra uffici

1. Per la costituzione della Commissione tecnica di cui all’articolo 4 e per lo svolgimento delle procedure di verifica di cui all’articolo 6, il Segretario generale del Consiglio regionale può concordare forme di collaborazione tra gli uffici del Consiglio e gli uffici della Giunta regionale.

 

     Art. 9. Norma finanziaria [4]

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle presente legge, si fa fronte, per l’esercizio 2016, con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale, Missione di spesa n. 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma n. 03 “Altri fondi”, Titolo 2”Spese di investimento”, correlati al capitolo del Bilancio gestionale n. 10505 “Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale – spese di investimento” per l’importo di euro 990.000,00.

2. Con susseguente variazione del bilancio del Consiglio regionale tali somme saranno iscritte in aumento alle autorizzazioni di spesa Missione n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma n. 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 spese di investimento, per l’importo di euro 990.000,00.

2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 6 bis, si fa fronte per l’esercizio 2017, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017- 2019 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese di investimento” per l’importo massimo di euro 900.000 [5].

2 ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2019 per l’importo di euro 1.170.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale [6].

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2021, n. 8.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 14 luglio 2017, n. 33.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 2019, n. 9.

[4] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2016, n. 80.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2017, n. 33.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 15 febbraio 2019, n. 9.