Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 03/03/2021 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Oggetto |
Art. 3. Contributi |
Art. 4. Criteri di priorità |
Art. 5. Revoca |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Abrogazione |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 3.5.175 - L.R. 3 marzo 2021, n. 8.
Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana.
(B.U. 10 marzo 2021, n. 22)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020. Approvazione);
Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021);
Considerato quanto segue:
1. La presenza di mura storiche per borghi e città è una costante nel contesto della Toscana e rappresenta un dato identitario rilevante del territorio. Qui, infatti, sono presenti a tutt’oggi strutture murarie di varie epoche in tutte le città capoluogo di provincia e si contano due dei quattro capoluoghi di provincia italiani che conservano una cinta muraria integra: Lucca e Grosseto;
2. Tali edificazioni, già presenti a partire dall’epoca etrusca e romana, si accrescono in età medioevale, quando il ruolo difensivo delle fortificazioni murarie diviene essenziale e, con esso, anche l’edificazione di castelli e torri, per proseguire all’epoca dei liberi comuni, quando le città divennero luogo d’incontro e commercio. È in questo periodo che le strutture murarie, con gli edifici connessi, assumono, oltre al prevalente ruolo di difesa della comunità nel suo complesso, una connotazione di elemento urbanistico; infine nel Rinascimento, epoca in cui il valore architettonico si aggiunse al ruolo strategico e difensivo e si ebbero altissime espressioni di carattere progettuale;
3. Il recupero dell’accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, rappresenta dunque un intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della Regione e consente di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato. Ciò ai fini di una promozione e valorizzazione dell’appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per i turisti;
4. La materia trova compiuta disciplina nella presente legge e pertanto si abroga la
5. I tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure istruttorie connesse all’attuazione della presente legge, rendono opportuno prevederne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Finalità
1. Nell’ambito dell’attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Toscana, la Regione riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico costituente già fortificazione muraria per la delimitazione e la difesa dei centri urbani delle città toscane, rilevando il peculiare carattere identitario del territorio regionale che in tale patrimonio risiede e che deriva dalla sua correlazione alle vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.
Art. 2. Oggetto
1. La presente legge disciplina interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.
2. Il complesso degli edifici di cui al comma 1, è di seguito denominato “mura storiche”.
Art. 3. Contributi
1. Per la finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.
2. La Giunta regionale, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della
3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi dell’articolo 23 del
4. Ciascun comune può presentare una sola domanda.
Art. 4. Criteri di priorità
1. Costituiscono criteri di priorità per la valutazione di qualità delle domande di contributo:
a) l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo alla data di presentazione della domanda;
b) la data d’inizio lavori;
c) la finalizzazione prioritaria del progetto di recupero delle mura storiche all’accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti;
d) la strategicità del progetto nel quadro del recupero delle mura storiche a funzioni di pubblico interesse connesse a interventi di carattere sociale e culturale;
e) la presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.
Art. 5. Revoca
1. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel decreto di concessione del contributo, è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
2. Le somme da restituire ai sensi del comma 1, possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l’erogazione a favore dei comuni inadempienti a valere sul bilancio della Regione
Art. 6. Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
2. Ai fini della copertura degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo;
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
Anno 2023
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00;
3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 7. Abrogazione
1. La
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.