Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 28/11/2016 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione del finanziamento. Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 46/2016 |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.1.133 - L.R. 28 novembre 2016, n. 80.
Integrazione del finanziamento previsto a favore delle città murate. Modifiche alla l.r. 46/2016.
(B.U. 12 dicembre 2016, n. 54)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue.
1. L’ampia platea di comuni del territorio toscano caratterizzati dalla presenza di cinte murarie, edifici ad esse inglobati o connessi, di torri e castelli, rispetto ai quali si configura molto rilevante l’esigenza di un recupero dell’accessibilità e fruibilità pubblica in adeguate condizioni di sicurezza e di una valorizzazione, anche attraverso articolati percorsi di carattere culturale, come previsti dalla
2. È stata verificata la disponibilità di ulteriori fondi per il finanziamento delle leggi regionali d’iniziativa consiliare a valere sul bilancio del Consiglio regionale tale da consentire l’integrazione dello stanziamento di spesa effettuato all’atto dell’approvazione della
3. La ristrettezza dei tempi tecnici rende opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la seguente legge.
Art. 1. Integrazione del finanziamento. Modifiche dell’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 2. Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l’esercizio 2016, con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale, Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese di investimento ”, per l’importo di euro 190.000,00.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.