§ 2.2.43 - L.R. 9 marzo 2009, n. 8.
Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Francesco Saverio Nitti.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:09/03/2009
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Partecipazione alla costituzione della Fondazione
Art. 2.  Modalità
Art. 2 bis.  Norma transitoria
Art. 3.  Contributo annuale
Art. 4.  Pubblicazione


§ 2.2.43 - L.R. 9 marzo 2009, n. 8.

Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Francesco Saverio Nitti.

(B.U. 10 marzo 2009, n. 12)

 

Art. 1. Partecipazione alla costituzione della Fondazione

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5 dello Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione denominata “Fondazione Francesco Saverio Nitti”, che sarà costituita con apposito atto pubblico, secondo le procedure fissate dal Codice Civile.

2. La Fondazione persegue lo scopo di promuovere attività nel campo degli studi storici, socio-economici, politico-istituzionali, nel solco del pensiero culturale e civile dello statista lucano.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo Statuto della fondazione prevedano:

a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative di cui al comma 2;

b) l’obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica secondo la normativa vigente.

 

     Art. 2. Modalità

1. Il Presidente della Regione Basificata è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione.

2. Il Consiglio regionale della Basilicata elegge, in rappresentanza della Regione, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima e nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico [1].

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è nominato dalla Giunta Regionale in deroga alle procedure previste dalla L.R. 32/2000 [2].

 

          Art. 2 bis. Norma transitoria [3]

In sede di prima applicazione della presente legge il Presidente della Giunta, con proprio provvedimento nomina i rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

 

     Art. 3. Contributo annuale

1. La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di € 65.000,00 destinato alla costituzione del fondo di dotazione, di cui € 50.000,00 quale contributo straordinario per consentire l’avvio delle attività istituzionali della fondazione ed € 15.000,00 a titolo di contributo annuo.

 

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno 2009 in € 65.000,00 si provvede in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dalla UPB 860.01.

 

3. Per gli anni successivi la Giunta Regionale, con proprio atto, potrà contribuire al finanziamento del Piano delle Attività della Fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle Leggi di bilancio [4].

 

     Art. 4. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] L'originario comma 2 è stato sostituito dagli attuali commi 2 e 3 per effetto dell'art. 1 della L.R. 13 novembre 2009, n. 36. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2016, n. 19.

[2] L'originario comma 2 è stato sostituito dagli attuali commi 2 e 3 per effetto dell'art. 1 della L.R. 13 novembre 2009, n. 36.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2009, n. 36.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2011, n. 22.