§ 4.6.26 - L.R. 2 agosto 2016, n. 23.
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:02/08/2016
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla L.R. 39/2015)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.26 - L.R. 2 agosto 2016, n. 23.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere).

(B.U. 19 agosto 2016, n. 107 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica alla L.R. 39/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere)), le parole "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "entro sessanta mesi" [1].

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 aprile 2017, n. 27.