Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 05/04/2016 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale" |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Clausola di corrispondenza |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 46.6.202 - D.M. 5 aprile 2016, n. 66.
Regolamento concernente l'istituzione di nuove specialità nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e la modifica delle dotazioni organiche degli ufficiali del medesimo ruolo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
(G.U. 12 maggio 2016, n. 110)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata la necessità di adeguare l'assetto del predetto ruolo tecnico-logistico-amministrativo alle esigenze funzionali e organizzative del Corpo della guardia di finanza mediante l'istituzione, in luogo della specialità "motorizzazione", della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale", al fine di poter disporre di ufficiali tecnici in grado di assicurare la corretta efficienza e il mantenimento di ottimali livelli di prontezza operativa della flotta aeronavale impiegata nella vigilanza in mare a livello nazionale e internazionale;
Considerato, altresì, necessario modificare le unità organiche di cui alla tabella 4 allegata al citato
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 novembre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-1535 del 16 febbraio 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Istituzione della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale"
1. Nell'ambito del comparto tecnico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza è istituita la specialità «motorizzazione terrestre, aerea e navale» in sostituzione della specialità «motorizzazione».
2. In attuazione del disposto di cui al comma 1:
a) all'articolo 44, comma 1, lettera b), del
b) la tabella n. 4 allegata al
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3. Clausola di corrispondenza
1. I riferimenti alla specialità «motorizzazione» di cui all'articolo 1, contenuti in norme o in atti amministrativi, sono da intendersi relativi alla specialità «motorizzazione terrestre, aerea e navale».
Art. 4. Entrata in vigore
1. La rideterminazione, indicata nella tabella allegata, delle dotazioni organiche dirigenziali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo ha efficacia dal 31 dicembre 2018.
2. Le restanti disposizioni del presente decreto hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1139
Allegato