Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 18/12/2015 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 24/2009 |
Art. 2. Definizioni e parametri. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2009 |
Art. 3. Interventi straordinari di ampliamento. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/2009 |
Art. 4. Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 24/2009 |
Art. 5. Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 24/2009 |
Art. 6. Condizioni generali di ammissibilità degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2009 |
Art. 7. Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2009 |
Art. 8. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2009 |
Art. 9. Sanzioni. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 24/2009 |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 5.1.126 - L.R. 18 dicembre 2015, n. 79.
Misure incentivanti l’attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.
(B.U. 23 dicembre 2015, n. 56)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto;
Vista l'intesa Stato-Regioni ed Enti locali sottoscritta in sede di conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. Il permanere dell'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;
2. I segnali di ripresa economica rendono indispensabile per la Regione continuare a favorire iniziative volte al rilancio di tale economia, anche nel settore edilizio;
3. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;
4. La necessità di adeguare la
5. L'esigenza di individuare con maggiore precisione gli ambiti di applicazione della
6. La necessità di fissare il termine di vigenza della
7. In linea con quanto previsto dall'articolo 135, comma 5, della
8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
Art. 1. Finalità. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole “ 3 gennaio 2005, n. 1 ”, sono sostituite dalle seguenti: “ 10 novembre 2014, n. 65 ”.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 2. Definizioni e parametri. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 della
2. Dopo il numero 3 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
“ 3 bis) in applicazione dell’articolo 4 della
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 3. Interventi straordinari di ampliamento. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla fine della rubrica dell'articolo 3 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
“ b bis) edificio diverso da quelli di cui alla lettera a) e b), di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati. ”.
4. Il comma 2 dell'articolo 3 della
“ 2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali.”.
5. Il comma 3 dell'articolo 3 della
“ 3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f), g) e l) della
a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla
6. Al comma 5 dell'articolo 3 della
Art. 4. Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale. Modifiche all'articolo 3 bis della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della
“ 1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia, sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011, data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo. ”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 bis della
“ 1 bis. Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. ”.
3. Al comma 2 dell'articolo 3 bis della
4. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della
5. Al comma 4 dell'articolo 3 bis della
Art. 5. Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione. Modifiche all'articolo 4 della
1. Alla fine della rubrica dell'articolo 4 della
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della
3. Il comma 5 dell'articolo 4 della
“ 5. Gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l), della
a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla
4. Il comma 6 dell'articolo 4 della
“ 6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al
5. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 4 della
6. Al comma 8 dell'articolo 4 della
Art. 6. Condizioni generali di ammissibilità degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della
4. Al comma 2 dell'articolo 5 della
5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della
6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della
7. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della
“ g) collocati all’interno di aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano l’approvazione di piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati ai sensi degli articoli 107 e 121 della
8. Il comma 3 dell'articolo 5 della
“ 3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3 bis, è consentito l’ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove già esistenti nella porzione di edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui agli articoli 3 bis e 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione. ”.
9. Il comma 4 dell'articolo 5 della
“ 4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla
a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all'articolo 3, comma 1, all’articolo 3 bis, comma 1, ed all'articolo 4, comma 1;
b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3, 3 bis e 4. ”.
10. Il comma 5 dell'articolo 5 della
“ 5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3, 3 bis e 4, non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali. ”.
11. Al comma 6 dell'articolo 5 della
Art. 7. Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 8. Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“ Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 141 della
2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2016. ”.
Art. 9. Sanzioni. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.