§ 4.5.98 - L.R. 8 maggio 2014, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:08/05/2014
Numero:24


Sommario
Art. 1 . Sostituzione dell’ articolo 1 della l.r. 73/2005
Art. 2 . Modifiche all’ articolo 5 della l.r. 73/2005
Art. 3 . Sostituzione dell’ articolo 9 della l.r. 73/2005
Art. 4 . Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 73/2005
Art. 5 . Sostituzione dell’ articolo 11 della l.r. 73/2005
Art. 6 . Inserimento dell’ articolo 11 bis nella l.r. 73/2005


§ 4.5.98 - L.R. 8 maggio 2014, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

(B.U. 14 maggio 2014, n. 20)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio Regionale

 

Visto l’articolo 45 e l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;

 

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi;

 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La l.r. 73/2005 necessita di un aggiornamento volto a recepire i mutamenti repentini avvenuti nel contesto economico regionale. La cooperazione, spesso considerata come un fenomeno marginale, ha dimostrato di rappresentare un modello d’impresa moderno e in grado di dare un importante contributo all’economia reale, al rafforzamento dei legami sociali e al pieno sviluppo della persona umana: il ruolo che le cooperative stanno svolgendo nella crisi sta rendendo ancor più manifesto tale contributo, qualificandone le potenzialità in termini di alternativa efficiente, equa e praticabile;

 

2. Il processo di liberalizzazione tracciato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, interesserà anche il settore dei servizi di pubblica utilità in cui il soggetto pubblico, tuttora presente, in maniera rilevante, nelle aziende speciali, dovrà progressivamente lasciare spazio all’intervento del privato; molte delle comunità, a causa dei sempre più stringenti vincoli di sostenibilità economica, si troveranno in difficoltà nel mantenere l’erogazione dei servizi di pubblica utilità, e potrebbero trovare una risposta ai loro bisogni attraverso forme di cooperazione con il coinvolgimento degli utenti, singoli o associati, nella gestione di tali servizi;

 

3. Al fine di mantenere vive comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento ai territori montani e marginali, è opportuno riconoscere la funzione sociale della cooperazione di comunità che può porre in essere tutte le attività che rispondono ai bisogni della stessa comunità locale, quali, in particolare, quelle che interessano il paesaggio e l’ambiente;

 

4. Al fine di fornire un’alternativa a tutti i lavoratori di aziende in crisi che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro e per contrastare gli effetti del perdurare della crisi economica, è fondamentale prevedere misure di sostegno a operazioni di acquisto di una società da parte dei dipendenti costituiti in cooperativa, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

5. Al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni abitativi di tutte le persone, soprattutto dei giovani, e quindi di garantire il fondamentale diritto alla casa che appartiene a ciascuno, è opportuno sostenere progetti di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, compresi quelli per il recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;

 

6. Al fine di promuovere una maggiore competitività del tessuto imprenditoriale cooperativo toscano, è necessario favorire e sostenere percorsi di patrimonializzazione, integrazione e aggregazione tra imprese che possano aumentarne la produttività e l’efficienza, con particolare riferimento alle reti e fusioni e nelle diverse filiere cooperative;

 

7. Al fine di costruire una riforma del sistema di welfare che non metta in discussione il diritto alla salute come uno dei principi fondamentali della Costituzione, e di non accrescere ulteriori disuguaglianze, è importante promuovere il ruolo svolto dalla cooperazione anche attraverso la valorizzazione dell’offerta integrata dei servizi di welfare facente capo alla rete dei rapporti mutualistici, includendola tra gli attori principali della riorganizzazione regionale e sostenendone il lavoro; può rientrarvi a pieno titolo la promozione dell’integrazione fra cooperative sociali di tipo A di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale), tra cooperative di medici di medicina generale, di medicina specialistica, operatori sanitari, laboratori di analisi nonché società di mutuo soccorso operanti nella prestazione di assistenza sanitaria integrativa;

 

8. La disposizione di cui all’articolo 10 della l.r. 73/2005 risulta superata alla luce dell’approvazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e se ne rende pertanto necessaria l’abrogazione;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione dell’ articolo 1 della l.r. 73/2005

1. L’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), è sostituito dal seguente:

“ Art. 1 - Principi generali e finalità

1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall’articolo 45 della Costituzione e dall’articolo 4 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell’impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilità sociale d’impresa, in grado di contribuire all’evoluzione del modello socio-economico regionale.

2. A tal fine la Regione:

a) promuove la diffusione della cultura cooperativa d’impresa, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria partecipata, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico a tutela dell’occupazione, sia giovanile, sia femminile;

b) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell’attività svolta;

c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;

d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del welfare toscano, quali strumenti di politica attiva secondo i principi di sussidiarietà orizzontale.

3. Il sistema cooperativo esplica il proprio ruolo anche nello svolgere attività tese:

a) all’acquisto di servizi alle migliori condizioni di offerta;

b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti produttori o gestori, anche organizzati in forma di società cooperativa, pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;

c) alla partecipazione degli utenti alla gestione di società private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali società o la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi. ”.

 

     Art. 2. Modifiche all’ articolo 5 della l.r. 73/2005

1. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 73/2005 è sostituita dalla seguente:

“ k) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale. ”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’ articolo 9 della l.r. 73/2005

1. L’articolo 9 della l.r. 73/2005 è sostituito dal seguente:

“ Art. 9 - Interventi per lo sviluppo e il sostegno della cooperazione

1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:

a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;

b) allo sviluppo degli investimenti, all’integrazione e alla patrimonializzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione per l’accesso al credito, mediante il sostegno, nelle forme previste dalla legge, delle attività di garanzia svolte dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) nei confronti delle imprese cooperative, nonché mediante eventuali interventi finanziari di sostegno alla capitalizzazione attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi al capitale di rischio, di azioni di sovvenzione, fondi chiusi e partecipazioni;

c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell’innovazione e della ricerca e all’attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro, sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso i CAIC di cui all’articolo 3;

d) all’attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell’orientamento, della formazione professionale e del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della diffusione della cultura cooperativa;

e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione nell’ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;

f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani, per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale;

g) al sostegno di iniziative imprenditoriali in forma cooperativa intraprese da ex lavoratori di aziende in crisi;

h) al sostegno di iniziative di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, comprese quelle finalizzate al recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;

i) al sostegno di iniziative volte al miglioramento della competitività e dell’efficienza aziendale delle imprese cooperative, quali fusioni ed aggregazioni, strumenti di integrazione, con particolare riferimento a consorzi, gruppi cooperativi paritetici e contratti di rete;

j) alla promozione di imprese cooperative fra medici di medicina generale, di medicina specialistica, operatori sanitari, laboratori di analisi, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne;

k) alla promozione della cooperazione di comunità di cui all’articolo 11 bis. ”.

 

     Art. 4. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 73/2005

1. L’articolo 10 della l.r. 73/2005 è abrogato.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’ articolo 11 della l.r. 73/2005

1. L’articolo 11 della l.r. 73/2005 è sostituito dal seguente:

“ Art. 11 - Cooperazione sociale

1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.

2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all’erogazione dei servizi con le modalità e nei limiti della normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.

3. Nell’ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l’accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore. ”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’ articolo 11 bis nella l.r. 73/2005

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 73/2005 è inserito il seguente:

“ Art. 11 bis - Cooperazione di comunità

1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità e tesa all’organizzazione e gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e l’ambiente. ”.