§ 6.2.137 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 23.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/12/2015
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida
Art. 2.  Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 3.  Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie
Art. 4.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 5.  Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015) - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2015
Art. 6.  Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
Art. 7.  Costituzione fondo di garanzia a favore delle imprese colpite da calamità naturali o in fase di ristrutturazione aziendale
Art. 8.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 9.  Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 10.  Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti
Art. 11.  Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 12.  Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
Art. 13.  Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
Art. 14.  Strategie di valorizzazione del sistema agroalimentare
Art. 15.  Società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l.
Art. 16.  Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
Art. 17.  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
Art. 18.  Opere di consolidamento e sistemazione versanti
Art. 19.  Copertura finanziaria
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 6.2.137 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 23.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)

(B.U. 29 dicembre 2015, n. 339)

 

Art. 1. Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida

1. Per l'anno 2016 i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 degli stanziamenti della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

 

     Art. 2. Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

     Art. 3. Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie [1]

1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)).

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

 

     Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2016, un contributo di euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali.

 

     Art. 5. Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015) - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2015

1. L'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, disposta dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2015 n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)), è modificata in euro 40.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

 

     Art. 6. Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito

1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi del previgente articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell'attività effettuata con il fondo nei territori.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2016 una autorizzazione di spesa pari a euro 2.000.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

 

     Art. 7. Costituzione fondo di garanzia a favore delle imprese colpite da calamità naturali o in fase di ristrutturazione aziendale

1. Al fine di favorire la progressiva restituzione dei finanziamenti per la liquidità aziendale contratti dalle imprese colpite dal sisma del 2012, ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché delle successive proroghe disposte a norma di legge e delle integrazioni dei soggetti ammissibili previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)) ed anche al fine di favorire il ripristino delle attività produttive colpite dagli eccezionali eventi atmosferici e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 e del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma, la Regione è autorizzata a costituire un fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite da tali eventi.

2. In caso di non completo utilizzo degli stanziamenti, il Fondo può altresì essere utilizzato in favore delle imprese, anche non residenti, che presentino progetti di investimento nelle zone colpite da calamità naturali di cui al comma 1.

3. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi 1 e 2, a soggetti iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 141 del 2010.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante un'autorizzazione di spesa pari a euro 4.500.000,00 nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività- Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

5. Sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2015 e dall'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017).

 

     Art. 8. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) esercizio 2016 euro 685.050,00;

b) esercizio 2017 euro 500.000,00;

c) esercizio 2018 euro 500.000,00.

 

     Art. 9. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è disposta, per l'esercizio finanziario 2016, un'autorizzazione di spesa pari a euro 3.500.000,00, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali.

 

     Art. 10. Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) sono autorizzati per il bilancio 2016-2018 i seguenti importi, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA:

a) euro 20.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati);

b) euro 5.000.000,00, per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

 

     Art. 11. Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 delle legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per il bilancio 2016-2018, l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 120.000.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

 

     Art. 12. Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2016 l'importo di euro 4.000.000,00 nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

 

     Art. 13. Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata per il bilancio 2016-2018 in complessivi euro 46.993.830,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:

a) acquisto di beni e servizi per euro 21.110.830,00;

b) trasferimenti correnti per euro 23.583.000,00;

c) acquisto di beni per euro 2.300.000,00.

 

     Art. 14. Strategie di valorizzazione del sistema agroalimentare

1. Al fine di consolidare e sviluppare il patrimonio di conoscenze e relazioni acquisito attraverso la partecipazione a Expo Milano 2015, la Regione realizza attività e progetti volti alla definizione di strategie di valorizzazione del sistema agroalimentare ed in particolare dei prodotti agricoli regionali anche verso i paesi terzi.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta, per l'esercizio 2016, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 65.000,00 nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

 

     Art. 15. Società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l., della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata"), mediante il conferimento di beni, per il valore di euro 1.854.000,00.

2. La rilevazione delle transazioni è effettuata attraverso regolazioni contabili, a valere sugli stanziamenti della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1 Trasporto ferroviario, Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e il corrispondente stanziamento di entrata del Titolo 4 Entrate in conto capitale, Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.

 

     Art. 16. Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2016, un contributo pari a euro 50.000,00 al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero - Programma 1 Sport e Tempo libero.

 

     Art. 17. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è disposta, per l'esercizio 2016, un'autorizzazione di spesa pari a euro 4.000.000,00, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

 

     Art. 18. Opere di consolidamento e sistemazione versanti

1. Per la realizzazione delle opere di consolidamento e degli interventi di sistemazione versanti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 è disposta, per l'esercizio 2016, un'autorizzazione di spesa pari a euro 2.500.000,00, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo.

 

     Art. 19. Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2016-2018 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2016.

 

TABELLA A

(Omissis)

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 2016, n. 21.