Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 27/04/2015 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Fondi Speciali) |
Art. 2. (Rifinanziamento leggi regionali) |
Art. 3. (Nuove autorizzazioni di spesa) |
Art. 4. (Istituzione Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto) |
Art. 5. (Istituzione Fondo per la Valorizzazione Ambientale delle Spiagge della Regione Calabria) |
Art. 6. (Entrate derivanti dalla tariffa sui rifiuti solidi urbani) |
Art. 7. (Interventi di Sviluppo dell'Area di Gioia Tauro) |
Art. 8. (Norma finanziaria) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.296 - L.R. 27 aprile 2015, n. 12.
Legge di stabilità regionale
(B.U. 27 aprile 2015, n. 27)
Art. 1. (Fondi Speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del
Art. 2. (Rifinanziamento leggi regionali)
1. Ai sensi dell’allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del
Art. 3. (Nuove autorizzazioni di spesa)
1. Per il ripiano, da parte della Regione Calabria, delle perdite d’esercizio della Società Aeroporto S. Anna S.p.A., registrate nel secondo semestre dell’anno 2012, nell’esercizio 2013 e nel periodo 1 gennaio - 14 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 2447 del Codice civile e in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale (14,11%), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di € 659.580,26 con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
2. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del progetto “I giovani ripartono dalla Calabria”, di cui alla
3. Al fine di sostenere l’attività dell’Associazione donatori di sangue per il paziente emopatico (ADSPEM) con sede in Reggio Calabria è autorizzata per l’esercizio finanziario 2015, la spesa di euro 40.000,00 con allocazione all’UPB 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
4. Al fine di sostenere l’attività della sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2015, la spesa di euro 75.000,00 con allocazione all’UPB 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
Art. 4. (Istituzione Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto)
1. La Regione Calabria favorisce la stipula di appositi accordi con la Regione Sicilia per la valorizzazione, l’integrazione e lo sviluppo in tema di infrastrutture, trasporti, ambiente, università, ricerca e innovazione tecnologica, turismo, politiche sociali, culturali ed economiche dell’Area dello Stretto delle Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina.
2. E’ istituita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto. La Conferenza ha sede presso il Consiglio Regionale della
Calabria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o un suo delegato. Entro 60 giorni
dalla pubblicazione della presente legge sul BURC, il Consiglio regionale approva, su
proposta dell’Ufficio di Presidenza, apposito regolamento interno che ne disciplina la
composizione, il funzionamento e la struttura organizzativa. Il Regolamento interno
individua anche un comitato tecnico di supporto allo svolgimento dell’attività della
Conferenza stessa.
3. Per il funzionamento della Conferenza è autorizzata per l’esercizio finanziario 2015 la
spesa di euro 100.000,00 con allocazione all’UPB 1.1.01.01 dello stato di previsione
della spesa del bilancio medesimo.
Art. 5. (Istituzione Fondo per la Valorizzazione Ambientale delle Spiagge della Regione Calabria)
1. Al fine di qualificare l’offerta turistica balneare mediante il miglioramento della qualità
dei servizi e la valorizzazione e tutela ambientale delle coste e delle spiagge, viene
istituito il Fondo per la Valorizzazione Ambientale delle Spiagge della Regione Calabria
con una dotazione finanziaria pari a euro 100.000,00 con l’istituzione di un nuovo
capitolo nello stato di previsione della spesa all’UPB 3.2.01.01.
2. Nelle more di un intervento legislativo di riordino della
fondo sostiene con priorità le spese di funzionamento e di investimento di carattere
ambientale, strutturale o dotazionale, poste in essere dai comuni a cui è stato
assegnato per l’anno di riferimento l’ecolabel volontario denominato Bandiera Blu FEE
e/o che hanno ottenuto per le spiagge ricadenti nel loro territorio il punteggio minimo di
3 Vele assegnate dalla Guida Blu di Legambiente e Touring Club.
3. All’erogazione dei contributi si provvede con le procedure di cui all’articolo 19 della
quanto applicabili.
Art. 6. (Entrate derivanti dalla tariffa sui rifiuti solidi urbani)
1. Per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, nelle more della completa definizione ed
operatività delle Comunità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11
agosto 2014, n. 14, l’ammontare complessivo delle entrate relative ai versamenti che i
comuni devono effettuare nelle casse regionali a titolo di tariffa per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, parzialmente iscritte con il comma 3 dell’articolo 1
della
92.500.000,00, per ciascuno degli anni considerati, ed iscritte all’UPB 1.1.03 dello stato
di previsione dell’entrata e all’UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017.
Art. 7. (Interventi di Sviluppo dell'Area di Gioia Tauro)
1. Per gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema produttivo del porto di Gioia Tauro, previsti dall’articolo 47 della
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente leggesi fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2015.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.