§ 6.3.289 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2015 (art. 16 della legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:13/01/2015
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.289 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2015 (art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 – art. 43 del decreto legislativo 118/2011).

(B.U. 16 gennaio 2015, n. 4)

 

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2015 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2015, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016 definitivamente approvato.

2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio sono autorizzate per intero le spese relative all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, di obblighi tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di altre spese obbligatorie, di quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, nonché delle spese gravanti sui fondi comunitari. Sono altresì autorizzate tutte le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Regione.

3. In conseguenza della chiusura al 31 dicembre 2014 della contabilità speciale istituita ai sensi dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 2696/1997 e nelle more della completa definizione ed operatività delle Comunità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, le entrate relative ai versamenti che i Comuni devono effettuare nelle casse regionali a titolo di tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rideterminata a decorrere dall’anno 2015 con deliberazione della Giunta regionale n. 322 del 28 luglio 2014, sono iscritte nelle relative UPB di entrata e spesa del bilancio di cui al precedente comma 1 per un importo di euro 56.000.000,00 per essere destinate alla copertura finanziaria delle attività volte a garantire l’ammodernamento degli impianti tecnologici, la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio medesimo.

4. Al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti di natura vincolata che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2014, ai sensi di quanto già previsto dagli artt. 23, comma 3, e 52, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e dall’art. 1, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58.

5. La Giunta regionale è autorizzata a gestire l’esercizio provvisorio nel rispetto delle disposizioni contenute nei principi contabili richiamati nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

6. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzata la riclassificazione dei capitoli di bilancio secondo lo schema di bilancio allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Al fine di consentire il rispetto delle regole di finanza pubblica, si autorizza il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio ad inserire vincoli, anche di carattere informatico, agli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nel Bollettino Ufficiale della Regione.