Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 13/01/2015 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.289 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2015 (art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 – art. 43 del decreto legislativo 118/2011).
(B.U. 16 gennaio 2015, n. 4)
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2015 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2015, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016 definitivamente approvato.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio sono autorizzate per intero le spese relative all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, di obblighi tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di altre spese obbligatorie, di quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, nonché delle spese gravanti sui fondi comunitari. Sono altresì autorizzate tutte le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Regione.
3. In conseguenza della chiusura al 31 dicembre 2014 della contabilità speciale istituita ai sensi dell’
4. Al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti di natura vincolata che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2014, ai sensi di quanto già previsto dagli artt. 23, comma 3, e 52, comma 7, della
5. La Giunta regionale è autorizzata a gestire l’esercizio provvisorio nel rispetto delle disposizioni contenute nei principi contabili richiamati nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
6. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui al
7. Al fine di consentire il rispetto delle regole di finanza pubblica, si autorizza il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio ad inserire vincoli, anche di carattere informatico, agli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.