§ 3.1.17 - L.R. 14 aprile 2015, n. 8.
Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 acque pubbliche
Data:14/04/2015
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 3)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 5)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 6)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 8)
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 9)
Art. 6.  (Abrogazione)
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 61)


§ 3.1.17 - L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

(B.U. 28 aprile 2015, n. 17)

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1982, N. 59

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) agglomerati: aree in cui la popolazione o le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.".

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 5)

1. All'articolo 5 della l.r. 59/1982, le parole: "scarichi dei nuovi insediamenti produttivi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "scarichi di acque reflue industriali".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 6)

1. All'articolo 6 della l.r. 59/1982, le parole: "scarichi dei nuovi insediamenti civili", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "scarichi di acque reflue domestiche".

2. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della l.r. 59/1982, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per le strutture ricettive extralberghiere, come definite dalla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definite dalla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), si applicano i limiti di accettabilità allo scarico di cui all'allegata tabella D, unicamente nei casi di edifici isolati, raggiungibili esclusivamente attraverso:

a) strada rotabile, non aperta al pubblico transito veicolare;

b) mezzi meccanici di risalita, quali funivie e seggiovie;

c) sentieri o vie alpinistiche.".

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 6 della l.r. 59/1982, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"1 ter. Gli scarichi relativi agli edifici isolati di cui al comma 1bis devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto a riferimento per il campionamento stesso, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo.".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 8)

1. Alla rubrica dell'articolo 8 della l.r. 59/1982, la parola: "fognature" è sostituita dalle seguenti: "acque reflue urbane".

2. Al primo comma dell'articolo 8 della l.r. 59/1982, le parole: "acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni, comprensori o consorzi," sono sostituite dalle seguenti: "acque reflue urbane".

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 59/1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Autorizzazione allo scarico)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 101, commi 1 e 2, e 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 124, comma 8, del d.lgs. 152/2006, è consentita l'applicazione del rinnovo tacito dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta. L'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata, con le modalità definite dai relativi provvedimenti di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o, più in generale, della tipologia del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non è applicabile agli scarichi assimilabili ai domestici, come definiti dalla normativa statale vigente.".

 

     Art. 6. (Abrogazione)

1. L'articolo 7 della l.r. 59/1982 è abrogato.

 

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 61)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"e) opere interne di singole unità immobiliari che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non mutino la destinazione d'uso né modifichino la volumetria complessiva dell'edificio, anche consistenti in interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con eventuale esecuzione di opere che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari;".

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:

"i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, come tali privi di funzioni autonome e destinati invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, i quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;".

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, come sostituita dal comma 2, è inserita la seguente:

"i bis) realizzazione di pavimentazioni di giardini, di aree cortilizie e di passaggi destinati al servizio esclusivo di edifici esistenti o di loro parti;".