Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.1 acque pubbliche |
Data: | 14/04/2015 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 5) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 6) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 8) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 9) |
Art. 6. (Abrogazione) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 61) |
§ 3.1.17 - L.R. 14 aprile 2015, n. 8.
Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
(B.U. 28 aprile 2015, n. 17)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1982, N. 59
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 della
"Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
b) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
d) agglomerati: aree in cui la popolazione o le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.".
Art. 2. (Modificazione all'articolo 5)
1. All'articolo 5 della
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 6)
1. All'articolo 6 della
2. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della
"1 bis. Per le strutture ricettive extralberghiere, come definite dalla
a) strada rotabile, non aperta al pubblico transito veicolare;
b) mezzi meccanici di risalita, quali funivie e seggiovie;
c) sentieri o vie alpinistiche.".
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 6 della
"1 ter. Gli scarichi relativi agli edifici isolati di cui al comma 1bis devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto a riferimento per il campionamento stesso, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo.".
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 8)
1. Alla rubrica dell'articolo 8 della
2. Al primo comma dell'articolo 8 della
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 9)
1. L'articolo 9 della
"Art. 9
(Autorizzazione allo scarico)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 101, commi 1 e 2, e 124 del
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 124, comma 8, del
Art. 6. (Abrogazione)
1. L'articolo 7 della
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 61)
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 della
"e) opere interne di singole unità immobiliari che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non mutino la destinazione d'uso né modifichino la volumetria complessiva dell'edificio, anche consistenti in interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con eventuale esecuzione di opere che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari;".
2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 della
"i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, come tali privi di funzioni autonome e destinati invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, i quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;".
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 della
"i bis) realizzazione di pavimentazioni di giardini, di aree cortilizie e di passaggi destinati al servizio esclusivo di edifici esistenti o di loro parti;".