§ 3.1.6 - Legge regionale 24 agosto 1982, n. 59.
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 acque pubbliche
Data:24/08/1982
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Ambito di applicazione delle disposizioni).
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Conformità degli scarichi ai limiti).
Art. 5.  (Scarichi di acque reflue industriali).
Art. 6.  (Scarichi di acque reflue domestiche).
Art. 7.  (Scarichi degli insediamenti civili esistenti).
Art. 8.  (Scarichi di acque reflue urbane).
Art. 9.  (Autorizzazione allo scarico).
Art. 10.  (Sanzioni amministrative).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Aggiornamento delle tabelle).
Art. 13.  (Rinvio).


§ 3.1.6 - Legge regionale 24 agosto 1982, n. 59. [1]

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(B.U. 11 ottobre 1982, n. 14).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La presente legge disciplina le modalità ed i limiti degli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni le componenti naturali dello ambiente considerate come beni di interesse collettivo.

 

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione delle disposizioni).

     Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti ed a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

 

     Art. 3. (Definizioni)

     1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) agglomerati: aree in cui la popolazione o le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

 

     Art. 4. (Conformità degli scarichi ai limiti).

     Tutti gli scarichi dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni salvo le deroghe previste dalla presente legge.

     Il rispetto dei limiti di accettabilità non potrà comunque essere conseguito mediante diluizione degli affluenti con acque impiegate esclusivamente allo scopo.

 

     Art. 5. (Scarichi di acque reflue industriali).

     Gli scarichi di acque reflue industriali sono soggetti alle seguenti norme:

     1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;

     2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti gestori dell'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell'impianto fognario;

     3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene.

 

     Art. 6. (Scarichi di acque reflue domestiche).

     Gli scarichi di acque reflue domestiche devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, non possono esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

     1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto dal punto 3) dell'articolo 5 e salvo quanto disposto al punto 3) del presente articolo;

     2) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali purché i livelli di trattamento non siano inferiori a quelli conseguibili attraverso i trattamenti previsti nelle allegate tabelle D - E - F - G - H;

     3) nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore ai 2000 metri cubi, è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo degli scarichi provenienti dai soli servizi inerenti alla vita di famiglia o comunità, purché previamente trattati con processi biologici tali da garantire all'uscita il rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A, e semprechè ciò non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

     1 bis. Per le strutture ricettive extralberghiere, come definite dalla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definite dalla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), si applicano i limiti di accettabilità allo scarico di cui all'allegata tabella D, unicamente nei casi di edifici isolati, raggiungibili esclusivamente attraverso:

a) strada rotabile, non aperta al pubblico transito veicolare;

b) mezzi meccanici di risalita, quali funivie e seggiovie;

c) sentieri o vie alpinistiche.

     1 ter. Gli scarichi relativi agli edifici isolati di cui al comma 1bis devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto a riferimento per il campionamento stesso, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo.

 

     Art. 7. (Scarichi degli insediamenti civili esistenti).

     [Abrogato]

 

     Art. 8. (Scarichi di acque reflue urbane).

     Le acque reflue urbane devono essere recapitate in corso d'acqua superficiale previa depurazione in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle D - E - F - G - H salvo casi particolari di piccole frazioni in cui lo scarico in corso d'acqua superficiale sia tecnicamente impossibile.

     Gli impianti di depurazione attualmente esistenti dovranno rientrare nei limiti delle tabelle di cui al comma precedente.

 

     Art. 9. (Autorizzazione allo scarico).

     1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 101, commi 1 e 2, e 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

     2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 124, comma 8, del d.lgs. 152/2006, è consentita l'applicazione del rinnovo tacito dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta. L'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata, con le modalità definite dai relativi provvedimenti di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o, più in generale, della tipologia del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non è applicabile agli scarichi assimilabili ai domestici, come definiti dalla normativa statale vigente.

 

     Art. 10. (Sanzioni amministrative).

     Chiunque contravviene:

     1) alle disposizioni di cui all'articolo 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000;

     2) alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a Lire 3.000.000;

     3) all'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 mila a Lire 2.000.000;

     4) alle altre prescrizioni di cui alla presente Legge, soggiace alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 50.000 a Lire 500.000.

     L'ammontare delle sanzioni sopra previste è determinato in relazione alla gravità della violazione, valutata con particolare riguardo al pericolo o al danno all'ambiente; essa è raddoppiata in caso di recidiva.

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al personale sanitario e di vigilanza tecnica del servizio n. 1 di Igiene Pubblica dell'USL.

 

     Art. 12. (Aggiornamento delle tabelle).

     La Giunta regionale potrà apportare modifiche alle tabelle allegate alla presente legge in funzione del progresso tecnologico di depurazione ovvero in relazione allo stato di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

 

     Art. 13. (Rinvio).

     Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia, sempreché compatibili con le presenti disposizioni.

 

 

Tabelle - (Omissis).

 

 

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 14 aprile 2015, n. 8.