§ 2.3.30 - L.R. 5 agosto 2014, n. 6.
Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.3 comuni
Data:05/08/2014
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali)
Art. 3.  (Ambito territoriale regionale)
Art. 4.  (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA)
Art. 5.  (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del Comune di Aosta)
Art. 6.  (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale)
Art. 7.  (Finanziamento delle funzioni e dei servizi comunali svolti in ambito territoriale regionale)
Art. 8.  (Unités des Communes valdôtaines)
Art. 9.  (Ambito territoriale delle Unités)
Art. 10.  (Procedimento per l'istituzione delle Unités)
Art. 11.  (Organi)
Art. 12.  (Giunta)
Art. 13.  (Presidente)
Art. 14.  (Statuto)
Art. 15.  (Personale e segretario delle Unités)
Art. 16.  (Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités)
Art. 17.  (Conferenza dei Presidenti delle Unités)
Art. 18.  (Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale comunale)
Art. 19.  (Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni)
Art. 20.  (Contenuti delle convenzioni)
Art. 21.  (Soppressione delle Comunità montane)
Art. 22.  (Successione nei rapporti giuridici)
Art. 23.  (Trasferimenti finanziari agli enti locali)
Art. 24.  (Supporto formativo e tecnico-organizzativo)
Art. 25.  (Rinvio)
Art. 26.  (Disposizioni transitorie)
Art. 27.  (Disposizione finale)
Art. 28.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.3.30 - L.R. 5 agosto 2014, n. 6.

Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.

(B.U. 12 agosto 2014, n. 32)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 2, comma primo, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché nel rispetto dei principi di cui ai titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la presente legge disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale.

 

2. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e in ossequio ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, riconosce la propria articolazione territoriale nei 74 Comuni valdostani quale espressione e risorsa del proprio tessuto identitario, culturale e sociale, a salvaguardia delle peculiarità culturali, linguistiche e storiche del proprio territorio montano.

 

     Art. 2. (Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali)

1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:

 

a) in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

 

b) in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8;

 

c) in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali;

 

d) in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali.

 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), elenca, qualora necessario, le attività ricomprese nelle singole funzioni e nei servizi comunali di cui agli articoli 4, 5, 6, 16 e 19.

 

CAPO II

FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE REGIONALE

 

     Art. 3. (Ambito territoriale regionale)

1. L'ambito territoriale regionale per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali di cui al presente capo è quello che comprende il territorio dell'intera Regione.

 

2. Le funzioni e i servizi comunali esercitati in forma associata in ambito territoriale regionale sono svolti dai Comuni per il tramite dei soggetti individuati dagli articoli 4, 5 e 6, secondo le modalità disciplinate in apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all'articolo 20.

 

     Art. 4. (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA)

1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

 

a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

 

b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;

 

c) supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;

 

d) attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.

 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla consulenza e al supporto agli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 5. (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del Comune di Aosta)

1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Comune di Aosta, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

 

a) piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e dell'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);

 

b) servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna;

 

c) servizio di distribuzione del gas metano nei comuni;

 

d) servizi cimiteriali di interesse regionale.

 

     Art. 6. (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale)

1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dell'Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività o ai seguenti organismi:

 

a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;

 

b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;

 

c) Commissione indipendente di valutazione della performance;

 

d) procedure selettive per il reclutamento del personale;

 

e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità.

 

2. Resta fermo quanto stabilito dalla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), relativamente ai compiti assegnati a INVA SpA in materia di sistema informativo territoriale e di centrale unica di committenza regionale per i servizi e le forniture.

 

     Art. 7. (Finanziamento delle funzioni e dei servizi comunali svolti in ambito territoriale regionale)

1. La Regione, nell'ambito degli interventi finanziari in favore degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), attribuisce specifiche risorse ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 per le funzioni ed i servizi comunali dagli stessi esercitati.

 

CAPO III

FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE PER IL TRAMITE DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES

 

     Art. 8. (Unités des Communes valdôtaines)

1. Le Unités des Communes valdôtaines, di seguito denominate Unités, sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alle Unités si applica, in quanto compatibile e non derogata dalle disposizioni della presente legge, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

 

2. Le Unités associano i Comuni contermini che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune di Aosta che è equiparato ad una Unité autonoma. Ogni Comune può far parte di una sola Unité.

 

3. Le Unités si intendono costituite dalla data di elezione del Presidente di cui all'articolo 13.

 

     Art. 9. (Ambito territoriale delle Unités)

1. Il limite demografico minimo delle Unités è stabilito in 10.000 abitanti.

 

2. Anche al fine di salvaguardare le particolarità linguistiche e territoriali, il limite demografico minimo di 10.000 abitanti non trova applicazione nel caso in cui le proposte di associazione di cui all'articolo 10, comma 1, prevedano territori coincidenti con quelli delle attuali Comunità montane.

 

3. Al fine del rispetto del limite demografico di cui al comma 1, la popolazione residente di ogni comune è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile, alla data di entrata in vigore della presente legge, fornito dall'Istituto nazionale di statistica.

 

4. Le Unités possono stipulare fra loro o con singoli Comuni apposite convenzioni, aventi i contenuti di cui all'articolo 20, per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali che interessano ambiti territoriali più ampi.

 

     Art. 10. (Procedimento per l'istituzione delle Unités)

1. Ciascun Comune, previa intesa con gli altri Comuni interessati, definisce una proposta di associazione, con deliberazione del Consiglio comunale di contenuto identico per tutti i Comuni aderenti, da trasmettere alla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. La Giunta regionale individua, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, gli ambiti territoriali delle Unités, la cui istituzione è sancita con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

3. Nel caso in cui uno o più Comuni non provvedano alla definizione della proposta di associazione entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede entro i trenta giorni successivi.

 

4. Nel caso in cui uno o più Comuni presentino una proposta non conforme a quanto disposto dall'articolo 9, la Giunta regionale, al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito territoriale ottimale dell'Unité, può richiedere modifiche alla proposta presentata e, in caso di mancato adeguamento, provvede, entro i successivi trenta giorni, all'individuazione dell'ambito dell'Unité e all'istituzione di quest'ultima con le modalità di cui al comma 2.

 

5. L'appartenenza di un Comune ad una Unité può essere modificata con decreto del Presidente della Regione a seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio del Comune interessato e dai Consigli dei Comuni delle Unités coinvolte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

 

6. I sotto-ambiti territoriali omogenei previsti dalle vigenti disposizioni (SubATO) possono essere modificati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la coincidenza territoriale con le Unités, singole o associate.

 

     Art. 11. (Organi)

1. Gli organi delle Unités sono il Presidente e la Giunta. Essi sono costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Al Presidente e ai componenti della Giunta non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di sorta.

 

     Art. 12. (Giunta)

1. La Giunta è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Unité ed è composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta.

 

2. La Giunta delibera:

 

a) lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni;

 

b) i regolamenti;

 

c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i rendiconti;

 

d) le convenzioni tra Unités e con i singoli Comuni;

 

e) gli atti di programmazione e di indirizzo;

 

f) la dotazione organica;

 

g) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente;

 

h) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;

 

i) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unité presso altri enti;

 

j) l'accensione di mutui e le aperture di credito;

 

k) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

 

l) gli acquisti, le alienazioni, le permute, le costituzioni e le modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unité;

 

m) l'adozione degli ulteriori atti ad essa attribuiti dallo Statuto.

 

3. Il funzionamento della Giunta, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della LR 54/1998.

 

4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune associato con il maggiore numero di abitanti. La convocazione della Giunta per l'elezione del primo presidente dell'Unité è disposta dal Sindaco del Comune associato con il maggior numero di abitanti.

 

     Art. 13. (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali, e dura in carica cinque anni. Il Presidente può essere revocato con le stesse modalità stabilite per la sua elezione.

 

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unité ed in particolare provvede ad incaricare e revocare il segretario, i dirigenti, ove previsti, e i responsabili degli uffici e dei servizi e a sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

 

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un Vicepresidente eletto tra i componenti della Giunta con le modalità di cui al comma 1.

 

4. Qualora non diversamente stabilito dallo Statuto dell'Unité, in caso di cessazione del Presidente dalla carica di Sindaco, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro trenta giorni.

 

     Art. 14. (Statuto)

1. Lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni sono approvati dalla Giunta con le procedure e con le maggioranze previste dall'articolo 33 della LR 54/1998.

 

2. Lo Statuto, oltre a prevedere le modalità di coinvolgimento dei Comuni associati, promuovendone la piena partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati conseguiti, disciplina:

 

a) la ripartizione delle competenze tra gli organi dell'Unité per quanto non previsto nella presente legge;

 

b) la sede, da individuare nell'ambito di quelle esistenti nei Comuni associati, e l'organizzazione funzionale dell'Unité;

 

c) le ulteriori modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13;

 

d) le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

 

     Art. 15. (Personale e segretario delle Unités)

1. Le Unités dispongono di propri uffici e personale e si avvalgono, in sede di prima applicazione, del personale delle preesistenti Comunità montane. Il personale in servizio a tempo indeterminato è trasferito alle rispettive Unités a decorrere dalla data di costituzione delle stesse, secondo le modalità stabilite dal piano di successione di cui all'articolo 22, comma 2, e nel rispetto delle relazioni sindacali. Il personale trasferito ha diritto alla conservazione del trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle preesistenti Comunità montane, le Unités subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla prevista scadenza, con le stesse modalità di cui al secondo periodo.

 

2. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa regionale vigente in materia di assunzione di personale, la spesa sostenuta per il personale delle Unités non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa sostenuta dalle preesistenti Comunità montane di appartenenza per le funzioni ed i servizi comunali assegnati alle Unités. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere in ogni caso assicurati progressivi risparmi sulla spesa per il personale.

 

3. Il segretario dell'Unité è incaricato dal Presidente secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta). L'Unité può sottoscrivere convenzioni per il servizio di segreteria unicamente con uno o più Comuni che la compongono.

 

4. Il segretario dell'Unité e i segretari dei Comuni in essa associati adottano modalità operative ispirate al principio di leale collaborazione, al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni esercitate e dei servizi comunali svolti.

 

     Art. 16. (Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités)

1. Alle Unités è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:

 

a) sportello unico degli enti locali (SUEL);

 

b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:

 

1) assistenza domiciliare e microcomunità;

 

2) assistenza agli indigenti;

 

3) assistenza ai minori e agli adulti;

 

4) scuole medie e asili nido;

 

5) soggiorni vacanze per anziani;

 

6) telesoccorso;

 

7) trasporto di anziani e inabili;

 

c) servizi connessi al ciclo dell'acqua;

 

d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento;

 

e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie.

 

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono esercitati obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, individua i criteri per favorire tali forme di gestione associata.

 

     Art. 17. (Conferenza dei Presidenti delle Unités)

1. Al fine di promuovere il coordinamento delle politiche relative ai servizi e alle funzioni comunali gestiti dalle Unités e di garantire uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale, è istituita la conferenza dei Presidenti delle Unités, di cui fa parte anche il Sindaco del Comune di Aosta.

 

2. La conferenza dei Presidenti delle Unités propone all'approvazione del CPEL:

 

a) le indicazioni e le linee guida finalizzate all'ottimale esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalle Unités;

 

b) la definizione di politiche tariffarie omogenee;

 

c) le modalità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali a livello sovracomunale.

 

3. Le modalità di funzionamento della conferenza dei Presidenti delle Unités sono disciplinate da un apposito regolamento interno.

 

4. La conferenza dei Presidenti delle Unités ha sede presso il CPEL, che ne assicura il coordinamento e il corretto funzionamento.

 

CAPO IV

FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE COMUNALE

 

     Art. 18. (Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale comunale)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités, singole o associate, e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

 

CAPO V

FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE CONVENZIONI FRA COMUNI

 

     Art. 19. (Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni)

1. I Comuni esercitano obbligatoriamente in ambito sovracomunale, mediante convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 20, le funzioni e i servizi inerenti agli ambiti di attività di seguito elencati:

 

a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;

 

b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;

 

c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;

 

d) polizia locale;

 

e) biblioteche.

 

2. I Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui al comma 1, che deve essere costituito da due o più comuni contermini appartenenti preferibilmente alla medesima Unité, la cui popolazione complessiva sia pari ad almeno 1.000 abitanti, calcolata come previsto all'articolo 9, comma 3.

 

3. L'ambito territoriale ottimale della convenzione deve obbligatoriamente comprendere Comuni appartenenti alla medesima Unité entro la conclusione del mandato decorrente dalle elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dall'obbligo di appartenenza alla medesima Unité il Comune o i Comuni che sottoscrivono con il Comune di Aosta una convenzione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1.

3 bis. Nel caso in cui uno o più Comuni non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e previa diffida ad adempiere, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla sottoscrizione delle relative convenzioni [1].

3 ter. In sede di prima applicazione, il Comune di Aosta non è assoggettato all'obbligo di convenzionamento, limitatamente al servizio di segreteria comunale [2].

 

     Art. 20. (Contenuti delle convenzioni)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già elencati dall'articolo 104, comma 2, della LR 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali secondo le modalità stabilite dalla presente legge. I suddetti contenuti comprendono la possibilità di costituzione di uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, e l'individuazione dell'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.

 

CAPO VI

SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÁ MONTANE E SUCCESSIONE DELLE UNITÉS

 

     Art. 21. (Soppressione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane della Valle d'Aosta, istituite ai sensi dell'articolo 73 della LR 54/1998, sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unités.

 

     Art. 22. (Successione nei rapporti giuridici)

1. Le Unités subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il relativo personale, delle preesistenti Comunità montane in relazione alle funzioni ed ai servizi comunali assegnati.

 

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Unité coincida con l'ambito della preesistente Comunità montana, l'Unité succede, dalla data di costituzione, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il personale, della Comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Negli altri casi, la successione nei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari è disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il CPEL entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La suddetta deliberazione definisce le modalità e i tempi di attuazione dei piani di successione, prevedendo anche la nomina di amministratori temporanei per l'adozione di ogni atto necessario a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento delle Comunità montane nelle more del subentro delle Unités.

 

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

 

     Art. 23. (Trasferimenti finanziari agli enti locali)

1. Nelle more del riordino normativo di cui all'articolo 25, comma 1, i riferimenti alle Comunità montane contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e negli atti amministrativi attuativi in materia di finanza locale si intendono effettuati alle Unités.

 

2. Tra i criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli enti locali di cui alla LR 48/1995 è ricompreso anche il costo unitario ottimale di riferimento per le funzioni ed i servizi comunali esercitati ai sensi della presente legge, da definire, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, con deliberazione della Giunta regionale da adottare d'intesa con il CPEL.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 24. (Supporto formativo e tecnico-organizzativo)

1. Il CPEL, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate ai sensi dalla presente legge, può intraprendere, avvalendosi del CELVA, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:

 

a) assistenza giuridico-amministrativa;

 

b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.

 

     Art. 25. (Rinvio)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare il quadro legislativo di riferimento coordinandolo con le disposizioni di cui alla presente legge, si provvede al riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

 

2. Nelle more del riordino normativo di cui al comma 1, i riferimenti alle Comunità montane contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono effettuati, ove compatibili, alle Unités.

 

     Art. 26. (Disposizioni transitorie)

1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dei soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, le funzioni ed i servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati nei predetti articoli, nei tempi e con le modalità stabiliti nelle convenzioni da stipulare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della stipulazione delle predette convenzioni, rimangono valide le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Le funzioni e i servizi comunali di cui all'articolo 16 non esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge dalle preesistenti Comunità montane sono esercitate dalle Unités entro un anno dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

 

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio associato mediante convenzione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19. Entro quattro mesi dall'individuazione di tale ambito, i Comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni e i servizi di cui al medesimo articolo. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2015, se successiva.

 

     Art. 27. (Disposizione finale)

1. Le Unités di cui alla presente legge esercitano le funzioni e i servizi comunali loro affidati a decorrere dalle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 8 maggio 2015, n. 10.

[2] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 8 maggio 2015, n. 10.