§ 6.2.95 - R.R. 15 dicembre 2014, n. 29.
Disposizioni di prima attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:15/12/2014
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Spese economali)
Art. 3.  (Spese di rappresentanza)
Art. 4.  (Gestione della cassa economale)
Art. 5.  (Vice-economo)
Art. 6.  (Monitoraggio)
Art. 7.  (Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili)
Art. 8.  (Costituzione e gestione del fondo economale)
Art. 9.  (Modalità e criteri per l’utilizzo della cassa economale)
Art. 10.  (Strumenti di pagamento)
Art. 11.  (Pagamenti in contanti)
Art. 12.  (Anticipazioni di contanti)
Art. 13.  (Strumenti elettronici di pagamento)
Art. 14.  (Fattura elettronica)
Art. 15.  (Responsabilità)
Art. 16.  (Verifiche e controlli)
Art. 17.  (Rendicontazione trimestrale)
Art. 18.  (Rendiconto finale)
Art. 19.  (Procedura di approvazione dei rendiconti)
Art. 20.  (Autorizzazione all’incasso)
Art. 21.  (Norme di rinvio)
Art. 22.  (Abrogazioni)
Art. 23.  (Disposizione finale)
Art. 24.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.95 - R.R. 15 dicembre 2014, n. 29.

Disposizioni di prima attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato.

(B.U. 16 dicembre 2014, n. 100)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del fondo economale presso le strutture della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa di contabilità dello Stato ed, in particolare, dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e in attuazione degli articoli 3 e 43-bis della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

2. Attraverso la cassa economale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, si provvede al pagamento delle spese economali entro i limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.

 

     Art. 2. (Spese economali)

1. Ai fini del presente regolamento, sono spese economali quelle necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili ed urgenti ovvero a soddisfare bisogni correnti di minima entità, previa adeguata motivazione e, comunque, per importi non superiori a cinquemila euro.

2. La cassa economale non può essere utilizzata per l’acquisizione di beni o servizi disponibili presso il magazzino o nell’ambito di contratti di fornitura o somministrazione in corso.

3. L’ammontare del fondo economale è determinato con legge di bilancio o con successive variazioni, nei limiti degli stanziamenti previsti nei capitoli dedicati alle spese economali.

4. Le strutture della Giunta regionale, attraverso la cassa economale, possono fare fronte al pagamento delle seguenti tipologie di spesa:

a) spese d’ufficio e di funzionamento, relative, tra l’altro, a:

1) acquisto di carta, stampati, generi di cancelleria, francobolli, marche ovvero valori bollati, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche in formato digitale;

2) spese di spedizione o per la pubblicazione di avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

3) manutenzioni di modesta entità.

b) spese di rappresentanza;

c) spese di missione dei componenti della Giunta regionale per finalità istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali ed entro il limite di spesa di cui al presente regolamento.

4 bis. Fermi restando i limiti di cui al presente articolo, l’Avvocatura regionale può provvedere al pagamento tramite cassa economale delle spese necessarie allo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all'espletamento delle procedure esecutive e di notifica, nonché delle spese di giudizio liquidate con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ove necessario ad evitare l’avvio o il proseguimento di procedure esecutive nei confronti della Regione [1].

 

     Art. 3. (Spese di rappresentanza)

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate nel rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità e sono caratterizzate da un legame con il fine istituzionale della Regione. La Regione, attraverso le spese di rappresentanza, realizza un’adeguata proiezione all’esterno della propria immagine, mantiene ed accresce il proprio prestigio, nonché fa conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale.

2. Sono da considerare spese di rappresentanza, tra l’altro:

a) le spese derivanti dalla necessità di ospitare autorità pubbliche ovvero rappresentanti di enti o associazioni di particolare prestigio;

b) le spese sostenute in occasione di incontri, visite ufficiali e manifestazioni promosse dalla Regione ovvero da altri soggetti istituzionali ai quali la medesima aderisce;

c) le spese per servizi di comunicazione e informazione televisiva, audiovisiva e radiofonica.

3. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza il Presidente, il vice Presidente e gli Assessori, nell’ambito delle rispettive competenze e previa apposita delega.

 

     Art. 4. (Gestione della cassa economale)

1. Alla gestione della cassa economale centrale, è preposto l’economo centrale funzionalmente incardinato presso la Direzione regionale Centrale acquisti. L’economo centrale è nominato con determinazione del direttore della medesima Direzione tra i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale.

2. Per esigenze funzionali ed organizzative, con determinazione del direttore della direzione di cui al comma 1, di concerto con il direttore della direzione competente, possono essere nominati economi decentrati, incardinati presso singole strutture presenti sul territorio o sedi di rappresentanza, scelti tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D.

3. L’incarico di economo centrale e decentrato è conferito per la durata massima di tre anni rinnovabile per una sola volta.

 

     Art. 5. (Vice-economo)

1. Al fine ottimizzare la gestione del servizio e per particolari esigenze organizzative, con provvedimento del direttore della Direzione regionale Centrale acquisti, può essere individuato un vice-economo, scelto tra il personale della medesima direzione di categoria non inferiore alla D, che, sulla base delle direttive impartite dall’economo centrale, coadiuva il medesimo nello svolgimento dell’attività.

2. Il vice-economo sostituisce l’economo centrale in caso di assenza o impedimento temporanei di quest’ultimo, al fine di garantire la gestione della cassa economale. In ogni caso, l’economo rimane responsabile della rendicontazione di cui agli articoli 17 e 18.

3. Il vice-economo risponde direttamente all’economo dell’attività svolta, che deve risultare da apposita documentazione.

4. L’incarico di vice-economo termina con la cessazione dall’incarico dell’economo e può essere rinnovato per una sola volta.

5. Al vice-economo compete, ricorrendone i presupposti, l’indennità di maneggio valori nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 6. (Monitoraggio)

1. La Direzione regionale Centrale acquisti effettua, nei confronti degli economi, un costante monitoraggio sui livelli di consumo e di spesa, attraverso l’analisi, lo studio e l’elaborazione dei dati e delle informazioni fornite, al fine di garantire processi di ottimizzazione relativi all’approvvigionamento dei beni e dei servizi, nonché il rispetto delle previsioni del piano annuale degli acquisti e delle direttive impartite dalla Direzione medesima con appositi provvedimenti.

 

     Art. 7. (Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili)

1. Ciascun direttore regionale, nel documento di rilevazione dei fabbisogni di cui all’articolo 498-ter, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, indica, ove ricorrenti e/o programmabili, le spese economali presumibilmente necessarie per il funzionamento della struttura di competenza.

 

     Art. 8. (Costituzione e gestione del fondo economale)

1. Per la costituzione del fondo economale si provvede con l’anticipazione di cassa.

2. All’inizio di ciascun esercizio, con determinazione del direttore della Direzione regionale Centrale acquisti, è individuata la quota di fondo economale assegnata all’economo centrale ed agli economi decentrati, nel rispetto del limite complessivo annuo di cui all’articolo 2, comma 3. Con il medesimo provvedimento è, altresì, individuata l’entità della somma per la costituzione iniziale della cassa economale centrale e delle eventuali casse economali decentrate [2].

3. Il fondo economale è costituito mediante l’emissione di un mandato di pagamento a favore dell’economo centrale.

4. L’economo centrale introita nella cassa economale i fondi di pertinenza propria e quelli delle sedi decentrate, trasferendoli tempestivamente agli economi decentrati, facendosi rilasciare apposita ricevuta.

5. Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle sedi decentrate sono depositati in appositi conti correnti bancari presso l’istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria regionale.

 

     Art. 9. (Modalità e criteri per l’utilizzo della cassa economale)

1. Ogni struttura della Giunta può richiedere, su apposito modulo predisposto dalla Direzione regionale Centrale acquisti, un acquisto con cassa economale, indicando il nome del responsabile della struttura richiedente, il codice del centro di costo a cui si riferisce la spesa e la descrizione dettagliata di quest’ultima, specificando la riconducibilità ad una delle categorie di cui all’articolo 2.

2. Per le spese di rappresentanza, in particolare, è rigorosamente evidenziato il rispetto della disciplina di cui all’articolo 3, attraverso l’analitica specificazione:

a)dell’interesse istituzionale perseguito;

b) del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata;

c)della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione della spesa.

3. La richiesta d’acquisto presentata dalle strutture è valutata dall’economo, il quale verifica il rispetto dei principi di cui all’articolo 2 nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al presente regolamento e provvede a comunicare tempestivamente l’acquisto effettuato al responsabile del magazzino.

 

     Art. 10. (Strumenti di pagamento)

1. L’utilizzo dei fondi economali sono ammessi i seguenti strumenti di pagamento:

a) pagamenti in contanti a mezzo del servizio di cassa;

b) pagamenti a mezzo bonifico bancario o conto corrente postale;

c) anticipazione di contanti;

d) strumenti elettronici di pagamento.

 

     Art. 11. (Pagamenti in contanti)

1. La liquidità in denaro non può superare la somma di ventimila euro per la cassa economale centrale e la somma di cinquemila euro per le casse decentrate.

2. I pagamenti in contanti sono effettuati, per ciascuna operazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che alcuna richiesta di beni o servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nel limite suindicato.

 

     Art. 12. (Anticipazioni di contanti)

1. Per le spese economali può essere utilizzata l’anticipazione di contanti, che si configura come strumento alternativo alle ordinarie procedure di pagamento.

2. Qualora la spesa effettiva risulti inferiore all’anticipazione concessa, il soggetto che ha ricevuto il contante è tenuto a riversare tempestivamente all’economo la somma non utilizzata, unitamente ai documenti giustificativi della spesa.

3. Le anticipazioni di contanti sono utilizzate esclusivamente nei limiti delle disponibilità liquide esistenti al momento della presentazione della richiesta.

4. Le anticipazioni di contanti vengono erogate previa richiesta scritta. Il sospeso di cassa derivante dall’anticipazione viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa sottoscritta dal richiedente.

5. L’economo è tenuto a registrare le anticipazioni concesse dandone evidenza nel rendiconto.

 

     Art. 13. (Strumenti elettronici di pagamento)

1. In alternativa al denaro contante, è consentito l’uso di strumenti elettronici di pagamento per effettuare, a titolo esemplificativo, acquisti via web di biglietti aerei, ferroviari nonché la prenotazione di alberghi.

2. Gli strumenti elettronici di pagamento sono affidati all’economo, il quale è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia ed il buon uso degli stessi ed è responsabile ai sensi della normativa vigente. In caso di smarrimento o sottrazione dei medesimi, l’economo è tenuto a darne immediata comunicazione, oltre che al direttore della Direzione regionale di riferimento e al direttore della Direzione regionale Centrale acquisti, al soggetto emittente nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

3. L’economo registra tutte le spese effettuate corredate dalla prescritta documentazione giustificativa.

 

     Art. 14. (Fattura elettronica)

1. Le ditte fornitrici trasmettono la fattura elettronica all’economo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, specificando nella stessa che è stata emessa a seguito di spesa economale.

 

     Art. 15. (Responsabilità)

1. L’economo centrale, il vice economo e gli economi decentrati, qualora nominati, sono responsabili della gestione della cassa economale alla quale sono preposti, nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni vigenti in materia. Sono responsabili, in particolare, degli oggetti e dei valori riposti nella cassaforte economale. Eventuali furti sono immediatamente denunciati all’autorità competente e comunicati al direttore della Direzione regionale Centrale acquisti.

2. La Direzione regionale Centrale acquisti adotta i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza relativa alla conservazione dei fondi e dei valori.

 

     Art. 16. (Verifiche e controlli)

1. Al fine di consentire l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, l’economo tiene aggiornata la situazione di cassa con la documentazione giustificativa delle spese e delle entrate.

2. Il direttore della Direzione regionale Centrale acquisti esercita il controllo sulle casse economali. Il servizio di economato è altresì assoggettato a controlli periodici da parte dell’organo di revisione contabile.

3. L’economo centrale compie accertamenti, ogni volta che ne rilevi l’opportunità, per riscontrare l’esistenza presso le casse economali decentrate delle somme prelevate, la regolarità dei pagamenti disposti, la regolare tenuta delle scritture e dei registri e l’osservanza delle altre disposizioni stabilite dal presente regolamento. Il risultato di ogni verifica è riportato in apposito verbale da trasmettere al direttore della Direzione regionale Centrale acquisti.

 

     Art. 17. (Rendicontazione trimestrale)

1. Gli economi decentrati presentano trimestralmente all’economo centrale, entro dieci giorni lavorativi dal termine del trimestre, il rendiconto delle spese sostenute a valere sul fondo economale, raggruppate per capitoli di bilancio. L’economo centrale presenta trimestralmente al direttore della Direzione regionale Centrale acquisti, entro venti giorni lavorativi dal termine del trimestre, il proprio rendiconto unitamente a quello degli economi decentrati.

2. Qualora la somma disponibile risulti insufficiente, l’economo centrale presenta il rendiconto anticipatamente rispetto alla cadenza trimestrale e provvede ad emettere la richiesta di ulteriore anticipazione di cassa, nel rispetto del limite della quota di fondo economale individuata con la determinazione del Direttore della Direzione Centrale acquisti di cui all’articolo 8, comma 2, primo periodo [3].

3. I rendiconti trimestrali sono redatti in ordine cronologico, anche in modalità informatica, in base alle spese effettuate e sono costituiti da:

a) modello di richiesta di spesa da parte della struttura richiedente;

b) causale del pagamento;

c) giustificativi della spesa effettuata;

d) dati identificativi del creditore;

e) importo corrisposto;

f) indicazione del capitolo di bilancio su cui è imputata la spesa.

 

     Art. 18. (Rendiconto finale)

1. Entro il 10 dicembre di ciascun anno, gli economi delle sedi decentrate presentano il rendiconto della gestione all’economo centrale il quale provvede, entro i successivi dieci giorni, a presentare il rendiconto finale della gestione della cassa economale, mediante il quale viene chiuso il conto economale. L’economo centrale provvede, altresì, al riversamento presso la tesoreria regionale dell’eventuale residuo a propria disposizione, comprensivo dei residui contanti delle casse economali decentrate. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, il rendiconto è presentato entro quindici giorni dalla data di cessazione medesima.

 

     Art. 19. (Procedura di approvazione dei rendiconti)

1. Con determinazione del direttore della Direzione regionale Centrale acquisti sono approvati i rendiconti trimestrali ed il rendiconto annuale.

2. La Direzione regionale competente in materia di bilancio effettua il controllo di regolarità contabile delle determinazioni con le quali si approvano i rendiconti ai sensi dell’articolo 55, comma 2, della l.r. 25/2001. Le spese si intendono legalmente discaricate a seguito dell’esito positivo del controllo da parte della Direzione regionale competente in materia di bilancio.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento, i conti giudiziali relativi alla gestione annuale delle casse economali sono trasmessi alla Corte dei conti a cura della Direzione regionale Centrale acquisti.

 

     Art. 20. (Autorizzazione all’incasso)

1. Nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, gli economi sono autorizzati ad incassare denaro contante in luogo della tesoreria o attraverso conti correnti postali appositamente aperti.

2. Per ogni somma riscossa è rilasciata apposita ricevuta ed è effettuata la relativa registrazione in apposito rendiconto che, in ogni caso, viene allegato al rendiconto finale redatto dall’economo centrale ai sensi dell’articolo 18.

3. Periodicamente, e comunque entro il 31 dicembre di ogni esercizio, le somme incassate sono versate sul conto di tesoreria, indicando la relativa causale.

4. E’ fatto divieto di utilizzare, a qualsiasi titolo, le somme introitate per far fronte a pagamenti di competenza della cassa economale.

 

     Art. 21. (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni vigenti in materia di contabilità.

 

     Art. 22. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, il regolamento regionale 15 marzo 1985, n. 3.

 

     Art. 23. (Disposizione finale)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore della Direzione regionale Centrale acquisti adotta i provvedimenti per la costituzione della cassa economale centrale e la nomina dell’economo centrale.

 

     Art. 24. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 28 dicembre 2015, n. 19.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 28 dicembre 2015, n. 19.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 28 dicembre 2015, n. 19.