§ 6.2.97 - R.R. 28 dicembre 2015, n. 19.
Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:28/12/2015
Numero:19


Sommario
Art. 1.  “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio [...]


§ 6.2.97 - R.R. 28 dicembre 2015, n. 19.

Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato)

(B.U. 29 dicembre 2015, n. 104)

 

Art. 1. “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato)”

1. Al regolamento regionale 14 dicembre 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4 bis. Fermi restando i limiti di cui al presente articolo, l’Avvocatura regionale può provvedere al pagamento tramite cassa economale delle spese necessarie allo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all'espletamento delle procedure esecutive e di notifica, nonché delle spese di giudizio liquidate con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ove necessario ad evitare l’avvio o il proseguimento di procedure esecutive nei confronti della Regione.”.

b) All’articolo 8, comma 2, secondo periodo, le parole “in misura non superiore al venticinque per cento della quota assegnata” sono soppresse.

c) Al comma 2 dell’articolo 17 le parole “dei limiti di cui all’articolo 8, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del limite della quota di fondo economale individuata con la determinazione del Direttore della Direzione Centrale acquisti di cui all’articolo 8, comma 2, primo periodo.