Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 istituzione e disciplina delle usl |
Data: | 15/03/1985 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Spese di economato). |
Art. 2. (Natura delle spese). |
Art. 3. (Limite di somme). |
Art. 4. (Organizzazione delle attività relative alle spese di economato). |
Art. 5. (Responsabilità degli addetti alle spese economali). |
Art. 6. (Limiti di spesa annui). |
Art. 7. (Prenotazione degli impegni). |
Art. 8. (Anticipazione del fondo). |
Art. 9. (Ripartizione del fondo). |
Art. 10. (Modalità per l'effettuazione delle spese). |
Art. 11. (Modulistica). |
Art. 12. (Documentazione delle spese). |
Art. 13. (Rendicontazione delle spese di economato). |
§ 5.3.26 - R.R. 15 marzo 1985, n. 3. [1]
Regolamento-tipo per la effettuazione delle spese di economato.
(B.U. 20 marzo 1985, n. 8).
Art. 1. (Spese di economato).
Sono da considerarsi spese di economato quelle previste nel presente regolamento che, per loro natura, devono essere effettuate con pagamento in contanti o che, ricorrendo eccezionali circostanze, richiedano il pagamento contestuale all'acquisizione del servizio o della provvista.
Art. 2. (Natura delle spese).
E' ammesso il ricorso alle spese di economato, con i limiti previsti dal presente regolamento, nei seguenti casi quando è richiesto il pagamento in contanti:
1) spese per generi di monopolio e valori bollati;
2) spese postali e telegrafiche;
3) spese per pagamenti di natura fiscale;
4) spese per pagamenti di tasse varie previste per legge relative agli automezzi in uso alla unità sanitaria locale nonché spese per l'assicurazione obbligatoria;
5) spese di registrazione dei contratti;
6) spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per gli automezzi in dotazione;
7) spese di trasporto da pagare agli spedizionieri o spese contro assegno postale;
8) spese per acquisto di pubblicazioni, giornali, riviste, listini, orari di servizi di trasporto, ecc., ove non sia conveniente mediante abbonamento;
9) spese per inserzioni varie sui quotidiani, sulla Gazzetta Ufficiale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ecc.;
10) altre spese che per loro natura richiedono necessariamente il pagamento contestuale per l'acquisizione dei servizi o delle provviste concernenti il mantenimento ed il funzionamento degli uffici nonché la manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti.
E' ammesso, inoltre, il ricorso alle spese di economato, con i limiti previsti dal presente regolamento nei seguenti casi quando eccezionali circostanze comportano il pagamento in contanti:
a) spese per acquisti minuti di articoli di natura tecnico- merceologica;
b) spese di trasporto, di facchinaggio e traslochi;
c) anticipazione al personale della unità sanitaria locale appositamente autorizzato a recarsi in missione per esigenze urgenti ed impreviste;
d) spese legali ed interessi moratori e risarcitori derivanti da decreti ingiuntivi e/o successivi atti esecutivi non opposti dalla unità sanitaria locale, nonché spese per oblazioni in via amministrativa qualora non sia possibile provvedere alla loro liquidazione e pagamento nel termine legale in modo ordinario;
e) altre spese connesse al funzionamento degli uffici, ad interventi di emergenza, di manutenzione ordinaria su impianti, immobili o mobili ove non sia possibile provvedere con personale dipendente e qualora detti interventi non siano contemplati nei disciplinari dei contratti in vigore.
Le spese previste dalle lettere d) ed e) del precedente secondo comma debbono essere preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio competente e dal Presidente del comitato di gestione.
Art. 3. (Limite di somme).
Le spese indicate al primo comma del precedente articolo e quelle di cui alle lettere d) ed e) del secondo comma possono essere effettuate, in presenza di tutte le altre condizioni poste dal presente regolamento, senza alcun limite di spesa per ogni acquisto, mentre quelle previste dalle rimanenti lettere del secondo comma dell'articolo precedente non possono superare il limite di L. 400.000 escluse imposte e tasse, per ogni acquisto.
E' fatto tassativo divieto di frazionare artificiosamente in più partite gli acquisti e gli interventi da effettuare nello stesso momento e riguardanti lo stesso oggetto.
Art. 4. (Organizzazione delle attività relative alle spese di economato).
La responsabilità della gestione del fondo di anticipazione di cui al successivo articolo 6 è affidata, mediante apposita deliberazione, al funzionario preposto al settore competente in materia.
Qualora la struttura organizzativa della unità sanitaria locale lo richieda, il comitato di gestione può articolare le attività relative alle spese di economato nei distretti sanitari e/o negli altri presidi e uffici decentrati della unità sanitaria locale stessa affidando la gestione delle relative spese ad un dipendente appartenente al ruolo amministrativo di posizione funzionale non inferiore ad assistente amministrativo per ciascun distretto, presidio o ufficio. Tali dipendenti operano, per le attribuzioni relative al presente regolamento, sotto la vigilanza del funzionario responsabile di cui al comma precedente.
Art. 5. (Responsabilità degli addetti alle spese economali).
Il responsabile del fondo economale ed i responsabili dei fondi economali costituiti presso i distretti sanitari e/o i presidi o uffici decentrati, sono considerati agenti contabili e sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti in base alla disciplina contenuta nel presente regolamento. Ad essi si applica la normativa in materia di responsabilità degli agenti contabili della pubblica amministrazione.
I dipendenti di cui al comma precedente non sono obbligati a prestare cauzione per il fondo loro assegnato.
Ad essi non è corrisposto alcun altro assegno in eccedenza al trattamento economico dovuto salva diversa previsione da parte delle norme che regolano il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali.
Art. 6. (Limiti di spesa annui).
Il comitato di gestione provvede con apposita deliberazione a determinare il limite annuo delle spese effettuabili ai sensi del presente regolamento entro il tetto massimo pari al 2 per cento dello stanziamento dei capitoli dal numero 133098 al n. 133197 dell'ultimo bilancio di previsione approvato.
Detto limite non può in ogni caso, superare l'importo di L. 360.000.000 annui.
Art. 7. (Prenotazione degli impegni).
Ai fini dell'accantonamento della necessaria disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio, sui quali dovranno gravare le spese effettivamente sostenute e rendicontate, il comitato di gestione, all'inizio di ogni anno, su proposta del servizio o settore competente in materia di programmazione e bilancio e in base alle indicazioni fornite dal responsabile del fondo economale, adotta, per le esigenze riferite all'intero esercizio, una deliberazione di prenotazione di impegno per ciascuno dei capitoli di bilancio interessati, nel rispetto dei limiti previsti al precedente articolo 6.
L'utilizzazione del fondo economale non potrà superare per ciascun capitolo di spesa interessato i limiti fissati con le prenotazioni di impegno di cui al comma precedente.
Qualora nel corso della gestione del fondo o in sede di approvazione del rendiconto se ne dovesse presentare la necessità, il comitato di gestione con le procedure di cui al primo comma del presente articolo e nel rispetto dei limiti ivi richiamati, provvede alle opportune variazioni.
Art. 8. (Anticipazione del fondo).
Per far fronte ai pagamenti elencati nel precedente articolo 2, il comitato di gestione stabilisce nella stessa deliberazione di cui al precedente articolo 7 l'entità della somma da anticipare al responsabile del fondo economale, in relazione ai pagamenti che si prevede di effettuare nel primo trimestre.
In esecuzione di tale deliberazione il competente servizio amministrativo emette, a favore del responsabile del fondo economale, un mandato di pagamento imputato al capitolo n. 415335 - «Anticipazioni di fondi per servizio economato» - del bilancio di previsione.
La somma anticipata al responsabile del fondo economale deve essere depositata su apposito conto corrente bancario istituito presso il tesoriere della unità sanitaria locale.
I controlli relativi alle operazioni sul conto corrente bancario di cui al terzo comma del presente articolo sono esperiti dal competente servizio o settore della unità sanitaria locale con le stesse modalità previste per gli altri conti correnti.
Art. 9. (Ripartizione del fondo).
Il responsabile del fondo economale provvede, tenuto conto delle esigenze economali dei distretti sanitari e/o presidi ed uffici decentrati, alla ripartizione del fondo assegnando una quota a ciascun responsabile del fondo economale, affinché lo stesso provveda al pagamento delle spese di economato relative al singolo distretto sanitario e/o presidio e ufficio decentrato.
Art. 10. (Modalità per l'effettuazione delle spese).
I responsabili del fondo economale dei distretti sanitari e/o presidi o uffici decentrati provvedono al pagamento delle sole spese previste nel presente regolamento relative a tali distretti e/o presidi o uffici decentrati.
Il responsabile del fondo economale provvede al pagamento delle spese di economato connesse al funzionamento dei servizi non decentrati della unità sanitaria locale e comunque alle spese indicate dai punti 3, 4, 5, 7, 9, 10 e dalle lettere c), d)., ed e) del precedente articolo 2.
Art. 11. (Modulistica).
Per l'esecuzione del servizio per le spese di economato, il responsabile del fondo economale deve tenere:
a) un registro riepilogativo del fondo economale;
b) un registro delle spese effettuate direttamente;
c) bollettari a madre e figlia relativi alle singole spese sostenute.
I responsabili del fondo economale di distretto sanitario e/o presidio e ufficio decentrato devono tenere:
a) un registro delle spese effettuate;
b) bollettari a madre e figlia relativi alle singole spese sostenute.
I registri ed i bollettari previsti nei commi precedenti dovranno necessariamente contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
a) per i registri:
1) il numero d'ordine, la descrizione e l'importo totale della spesa;
2) la suddivisione di tale spesa nei capitoli di bilancio interessati;
3) l'importo progressivo delle spese sostenute;
4) un riepilogo mensile delle spese sostenute;
b) per i bollettari:
1) la dimostrazione della somma disponibile mediante la indicazione dell'importo anticipato, delle somme utilizzate in precedenza e della somma relativa all'attuale prelievo;
2) l'indicazione della cifra erogata, il motivo e la dichiarazione di ricevuta della somma stessa;
3) le firme di traenza da parte del responsabile del fondo e di ricevuta del partecipante;
4) l'eventuale dichiarazione che per l'acquisto di cui trattasi non si è potuto ottenere un formale documento giustificativo della spesa.
I registri ed i bollettari sopra menzionati dovranno essere predisposti secondo le direttive impartite al riguardo dall'Assessorato regionale alla sanità;
Art. 12. (Documentazione delle spese).
Tutte le spese devono essere documentate secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Per quelle spese per le quali non sia possibile ottenere una documentazione e siano di importo non superiore a L. 20.000, la prova della spesa sarà data dall'apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato materialmente la spesa, prevista al n. 4 del penultimo comma del precedente articolo.
Art. 13. (Rendicontazione delle spese di economato).
Ogni mese e comunque in caso di esaurimento del fondo assegnato, il responsabile del fondo economale dei distretti sanitari e/o dei presidi o uffici decentrati presenta al responsabile del fondo economale il registro delle spese, i bollettari e i documenti giustificativi delle spese sostenute nonché la situazione mensile di cassa.
Delle spese sostenute dai responsabili del fondo economale sopracitati e di quelle sostenute direttamente, il responsabile del fondo economale tiene annotazione nel registro riepilogativo delle spese nel quale annota, altresì, le anticipazioni ed i rimborsi previsti nel presente regolamento.
Ogni trimestre e comunque in caso di esaurimento del fondo anticipato, il responsabile del fondo economale trasmette al servizio o settore programmazione e bilancio apposito rendiconto contenente la descrizione delle spese sostenute, l'imputazione nei competenti capitoli di bilancio ed i documenti giustificativi.
Il servizio o settore programmazione e bilancio, esperiti i necessari controlli, predispone lo schema di deliberazione di approvazione del rendiconto di cui al comma precedente, provvedendo all'imputazione delle spese sui competenti capitoli di bilancio.
Divenuta esecutiva tale deliberazione, da trasmettersi in copia al collegio dei revisori, il competente servizio amministrativo provvede all'emissione del mandato di rimborso in favore del responsabile del fondo economale.
Prima della chiusura dell'esercizio finanziario il responsabile del fondo economale, a seguito di apposito rendiconto da redigersi ed approvarsi con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, deve provvedere al versamento dell'intera somma accreditatagli al tesoriere dell'unità sanitaria locale.
[1] Abrogato dall'art. 22 del