§ 6.1.238 - L.R. 20 gennaio 2015, n. 3.
Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:20/01/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Entrate)
Art. 2.  (Residui attivi)
Art. 3.  (Accertamento, riscossione e versamento)
Art. 4.  (Spese)
Art. 5.  (Residui passivi)
Art. 6.  (Unità Previsionali di Base)
Art. 7.  (Contabilità Speciali)
Art. 8.  (Autonomia del Consiglio regionale)
Art. 9.  (Autorizzazione per impegni e pagamenti)
Art. 10.  (Quadro generale riassuntivo)
Art. 11.  (Risultato di amministrazione e saldo finanziario)
Art. 12.  (Disposizioni inerenti la perenzione dei residui passivi)
Art. 13.  (Residui passivi spese correnti e in conto capitale)
Art. 14.  (Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)
Art. 15.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 16.  (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 17.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
Art. 18.  (Fondo crediti di dubbia esigibilità)
Art. 19.  (Variazioni al bilancio)
Art. 20.  (Variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base)
Art. 21.  (Codifica dei capitoli)
Art. 22.  (Garanzie prestate dalla Regione)
Art. 23.  (Variazioni relative alle contabilità speciali)
Art. 24.  (Restituzioni di importi a destinazione vincolata)
Art. 25.  (Eliminazione dei capitoli)
Art. 26.  (Pubblicità degli atti)
Art. 27.  (Annullamento dei diritti di credito)
Art. 28.  (Limite per gli impegni)
Art. 29.  (Erogazione delle spese)
Art. 30.  (Disposizioni per i pagamenti)
Art. 31.  (Allegati al bilancio)
Art. 31 bis.  (Agenzia Sanitaria Regionale - ASR)
Art. 31 ter.  (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari)
Art. 31 quater.  (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - ARIT)
Art. 31 quinquies.  (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA)
Art. 32.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.238 - L.R. 20 gennaio 2015, n. 3.

Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017.

(B.U. 23 gennaio 2015, n. 7 Speciale)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

 

Art. 1. (Entrate)

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio pluriennale 2015-2017 per l'importo di Euro 6.236.747.536,96 per l'esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per l'esercizio finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l'esercizio finanziario 2017.

2. E' approvato in Euro 6.534.136.940,80 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2015, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 295.000.000,00 stimata al 1° gennaio 2015.

 

     Art. 2. (Residui attivi)

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro 2.488.098.151,74.

 

     Art. 3. (Accertamento, riscossione e versamento)

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione giusta lo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 4. (Spese)

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 per l'importo di Euro 6.236.747.536,96 per l'esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per l'esercizio finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l'esercizio finanziario 2017.

2. E' approvato in Euro 6.534.136.940,80 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

 

     Art. 5. (Residui passivi)

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro 1.752.342.896,74.

 

     Art. 6. (Unità Previsionali di Base)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 11, comma 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono approvate le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

 

     Art. 7. (Contabilità Speciali)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della L.R. 3/2002, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa di competenza, per complessivi Euro 1.797.785.500,00.

 

     Art. 8. (Autonomia del Consiglio regionale)

1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 e alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), è la 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

2. Ai sensi dell'articolo 3-bis della L.R. 18/2001, al bilancio di previsione della Regione è allegato il bilancio di previsione del Consiglio regionale.

 

     Art. 9. (Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

 

     Art. 10. (Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

 

     Art. 11. (Risultato di amministrazione e saldo finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2014 è stabilito in un disavanzo di amministrazione pari ad Euro 454.964.094,21.

2. Ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 12 e 14, del D.Lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa è iscritto in apposito capitolo di bilancio 00.00.001 - 10, denominato "Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente", uno stanziamento pari a Euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, Euro 20.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed Euro 30.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2017.

3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'entità del disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 e degli esercizi finanziari di origine dello stesso, procede entro il 31 marzo 2015 a presentare all'approvazione del Consiglio regionale apposito provvedimento avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, con indicazione dei provvedimenti necessari per ripristinare il pareggio e mediante utilizzo delle economie, dei proventi e delle altre entrate di cui all'articolo 42, comma 12, ultimo periodo del D.Lgs. 118/2011.

4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 10, comma 7, della L.R. 3/2002, è approvato il saldo finanziario presunto, relativo alle risorse vincolate da riassegnare, pari a Euro 1.030.755.255,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 15.01.003 - 323600, denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate", e 15.01.003 - 323700, denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui", a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.

 

     Art. 12. (Disposizioni inerenti la perenzione dei residui passivi)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 60 del D.Lgs. 118/2011 e in anticipazione dello stesso, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione.

 

     Art. 13. (Residui passivi spese correnti e in conto capitale)

1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.002 - 321920, denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 18, comma 2, della L.R. 3/2002, con lo stanziamento per competenza di Euro 21.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, di Euro 25.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 e di Euro 20.167.000,00 per l'esercizio finanziario 2017.

2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previa:

a) assunzione, da parte della struttura amministrativa richiedente, del provvedimento di riaccertamento del residuo, nel quale viene dato atto delle ragioni del mantenimento del residuo medesimo, anche mediante la certificazione da parte della struttura medesima:

- degli estremi dell'impegno di spesa che ha dato luogo al residuo passivo, successivamente caduto in perenzione amministrativa;

- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

- dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza;

b) trasmissione da parte della struttura amministrativa richiedente della richiesta del pagamento del credito dell'avente diritto.

 

     Art. 14. (Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 34, comma 7, lettera b), della L.R. 3/2002, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.003 - 323700, denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" con lo stanziamento per competenza di Euro 150.000.000,00.

2. Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 34, comma 7, lettera c) della L.R. 3/2002, è autorizzata, altresì, l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.003 - 323600, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" con lo stanziamento per competenza di Euro 880.755.255,00.

3. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro 1.030.755.255,00. Tali stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario presunto, relativo alle risorse vincolate da riassegnare, di cui all'articolo 11 della presente legge.

4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dai fondi di cui ai commi 1 e 2, con propria determinazione, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma 3 per la contestuale iscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 15. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del capitolo 15.01.002 - 321940, denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 18, comma 3, della L.R. 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, Euro 6.429.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed Euro 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2017.

2. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L.R. 3/2002.

3. Ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 18 della L.R. 3/2002, il Presidente della Giunta regionale dispone, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nell'elenco allegato al bilancio di cui al comma 2.

 

     Art. 16. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del capitolo 15.01.002 - 321930, denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste", ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 19 della L.R. 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 5.000,00.

2. I prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla adozione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, e dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, nonché dell'articolo 19 della L.R. 3/2002.

 

     Art. 17. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 20 della L.R. 3/2002, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.002 - 321910, denominato "Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti", con uno stanziamento di cassa di Euro 150.000.000,00.

2. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, nonché dell'articolo 20 della L.R. 3/2002, con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 18. (Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa:

- del capitolo 15.01.002 - 321000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - art. 46 D.Lgs. 118/2011", con uno stanziamento di competenza pari a Euro 3.422.449,97 per l'esercizio finanziario 2015, a Euro 3.700.813,36 per l'esercizio finanziario 2016 e a Euro 3.587.601,69 per l'esercizio finanziario 2017;

- del capitolo 15.02.003 - 322000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - art. 46 D.Lgs. 118/2011", con uno stanziamento di competenza pari a Euro 372.263,61 per l'esercizio finanziario 2015, a Euro 372.263,61 per l'esercizio finanziario 2016 e a Euro 372.263,61 per l'esercizio finanziario 2017.

 

     Art. 19. (Variazioni al bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. 3/2002, ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di base presenti o per l'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.

 

     Art. 20. (Variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della L.R. 3/2002 e dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. 118/2011, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge.

2. Le variazioni di bilancio di cui al comma 1 sono disposte su proposta del competente Direttore regionale o Capo Dipartimento e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni o Dipartimenti, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori o Capi Dipartimento interessati.

3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al comma 7 dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della Giunta.

 

     Art. 21. (Codifica dei capitoli)

1. La Giunta regionale può procedere, nel corso dell'esercizio finanziario, alla ricodifica dei capitoli di bilancio, ferma restando l'appartenenza degli stessi alle relative unità previsionali di base.

 

     Art. 22. (Garanzie prestate dalla Regione)

1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 16.03.003 - 312600, denominato "Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie" ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 3/2002.

2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.

 

     Art. 23. (Variazioni relative alle contabilità speciali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

 

     Art. 24. (Restituzioni di importi a destinazione vincolata)

1. Ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 3/2002, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

 

     Art. 25. (Eliminazione dei capitoli)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di entrata e di spesa che non sono più utili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.

2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 26. (Pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

 

     Art. 27. (Annullamento dei diritti di credito)

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in Euro 10,00.

 

     Art. 28. (Limite per gli impegni)

1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei Direttori regionali o dei Capi Dipartimento ovvero dei Dirigenti di Servizio, nonché limiti insuperabili in ordine alle obbligazioni comunque poste in essere attraverso propri provvedimenti o proposte di provvedimento.

2. L'operatività di tutte le leggi regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse sono proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

 

     Art. 29. (Erogazione delle spese)

1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa segue, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e dell'articolo 66 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2001) ove ne sia consentita l'applicabilità da parte della legge statale.

 

     Art. 30. (Disposizioni per i pagamenti)

1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

2. Sono comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

 

     Art. 31. (Allegati al bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 è allegata la Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 è allegato l'elaborato concernente la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale. La Giunta regionale procede con provvedimento amministrativo alle modifiche e alle integrazioni dei capitoli di entrata e di spesa oggetto di perimetrazione di cui al presente comma.

3. In attuazione dell'articolo 11, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, al bilancio pluriennale 2015-2017 è allegato, per fini conoscitivi, il bilancio pluriennale 2015-2017 con lo schema di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 118/2011.

4. Ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 3/2002, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 sono allegati il Quadro generale riassuntivo e il Prospetto che mette a raffronto le entrate dell'Unione Europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto che mette a raffronto le entrate regionali vincolate, per legge, alle specifiche destinazioni di spesa.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della L.R. 3/2002, al bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017 sono allegati l'elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende regionali e l'elenco delle Società partecipate.

 

     Art. 31 bis. (Agenzia Sanitaria Regionale - ASR) [1]

1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).

2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore della ASR:

a) Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001 - 81509 per il finanziamento dell'Agenzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

     Art. 31 ter. (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari) [2]

1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi Universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila:

a) Euro 4.500.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;

b) Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, adottano i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

     Art. 31 quater. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - ARIT) [3]

1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT).

2. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT):

a) Euro 1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

b) Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

          Art. 31 quinquies. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA) [4]

1. Ai sensi dell'art. 47 della l.r. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA).

2. Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'Ambiente (ARTA), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'ARTA:

a) Euro 1.500.000,00 al capitolo 05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell'Agenzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'ARTA adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

     Art. 32. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 2015, n. 21.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 2015, n. 21.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2015, n. 21.

[4] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2015, n. 21.