§ 5.4.144 - L.R. 11 settembre 1996, n. 88.
Modifiche ed integrazioni della L.R. 71/90 nel testo modificato dalla L.R. 55/95: Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:11/09/1996
Numero:88


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      L'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana (ATAM) e la Società del Teatro e della Musica «Luigi Barbara», compresi dall'art. 2 della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 1 della L.R. 55/95, [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Il programma di attività per il perseguimento delle finalità istituzionali deve tenere presente l'economicità e l'equilibrio della gestione dell'Ente. Deve pertanto essere adeguato ai mezzi [...]
Art. 7.      Il contributo regionale, fissato ogni anno con legge di bilancio, viene erogato dalla Giunta regionale nella misura dell'80%, a titolo di anticipazione, entro 30 gg. dalla pubblicazione della [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.200.000.000 per il 1996 si fa fronte con i fondi iscritti al fondo globale, elenco n. 3, quota parte della partita n. [...]
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.      Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 (come modificato dall'art. 4 della L.R. 55/95), 9, 10, 13 e 15 della L.R. 71/90 sono soppressi.
Art. 11.  Urgenza.


§ 5.4.144 - L.R. 11 settembre 1996, n. 88.

Modifiche ed integrazioni della L.R. 71/90 nel testo modificato dalla L.R. 55/95: Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo.

(B.U. n. 32 speciale del 27 settembre 1996).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     L'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana (ATAM) e la Società del Teatro e della Musica «Luigi Barbara», compresi dall'art. 2 della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 1 della L.R. 55/95, accedono ai finanziamenti regionali, secondo le previsioni della L.R. 91/84.

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6.

     Il programma di attività per il perseguimento delle finalità istituzionali deve tenere presente l'economicità e l'equilibrio della gestione dell'Ente. Deve pertanto essere adeguato ai mezzi economici a disposizione.

     Questi sono costituiti dalle entrate proprie, derivanti dall'attività di istituto, da contributi statali, regionali e di Enti locali e da altri possibili sostegni per sponsorizzazioni o elargizioni diverse.

 

     Art. 7.

     Il contributo regionale, fissato ogni anno con legge di bilancio, viene erogato dalla Giunta regionale nella misura dell'80%, a titolo di anticipazione, entro 30 gg. dalla pubblicazione della stessa legge di bilancio.

     La residua quota del 20% sarà erogata con ordinanza del Dirigente del Servizio preposto, ad acquisizione del conto consuntivo, regolarmente approvato dagli Organi Statutari competenti, relativo all'anno di riferimento del contributo stesso, il cui ammontare comunque non può superare la soglia del pareggio del bilancio, da valutarsi al termine di ogni biennio di programmazione.

 

     Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.200.000.000 per il 1996 si fa fronte con i fondi iscritti al fondo globale, elenco n. 3, quota parte della partita n. 3 denominata: Interventi a favore del Teatro nella Regione.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono inserite le seguenti variazioni per competenza e cassa:

     Cap. 323000: Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - in diminuzione L. 1.200.000.000

     Cap. 062434 che assume la seguente denominazione: Interventi per il sostegno delle attività di produzione, distribuzione, promozione e formazione teatrale dell'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo

- in aumento L. 1.200.000.000

     La tabella di cui all'art. 12 della L.R. 9.2.1996, n. 13 è modificata con riferimento allo stanziamento del Cap. 062434.

 

     Art. 9. Norma transitoria. [5]

     All'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in considerazione dei tempi necessari alla predisposizione dell'attività teatrale, il cui rispetto è fondamentale per lo svolgimento dell'attività stessa nell'intero territorio regionale, procede alla nomina, con decreto del Presidente della Regione, su designazione dell'Assessore regionale alla cultura, di un Commissario scelto in base a fondati requisiti di competenza per i seguenti provvedimenti:

     a) promozione e definizione dell'adesione degli Enti locali delle quattro Province della Regione, attraverso l'adozione di protocolli d'intesa;

     b) predisposizione dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nei termini di cui al precedente art. 3.

     Lo stesso deve prevedere la garanzia dell'effettuazione delle stagioni teatrali in distribuzione con interventi tecnico finanziari pari a quelli realizzati nell'ultimo biennio;

     c) predisposizione di quanto necessario per garantire al meglio l'effettuazione della stagione teatrale 1996/97;

     d) preparazione e presentazione degli atti dovuti al Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'ammissione ai contributi statali.

     La composizione degli organi statutari e la conseguente cessazione delle funzioni commissariali, previste al I comma del presente articolo, deve aver luogo entro il 30 novembre 1996.

     I compensi dovuti al Commissario, di cui al primo comma del presente articolo, sono commisurati a quelli vigenti nel relativo campo professionale teatrale e sono a carico del bilancio dell'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo.

     Non possono comunque essere superiori a quelli percepiti dal precedente Direttore del soppresso Teatro Stabile Abruzzese. La gestione dei beni e dei rapporti giuridici instaurati dal Teatro Regionale Abruzzese (T.R.A.), nelle more della definizione di quanto previsto dall'art. 3 della presente Legge, è affidata al Commissario, nel rispetto di quanto disposto al precedente art. 9 - 1° comma [6].

     Ai sensi delle disposizioni recate dalla presente legge, il Teatro Regione Abruzzese (T.R.A.), istituito con la L.R. 71/90, chiude il proprio ultimo esercizio di attività alla data del 31 ottobre 1996.

     Al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui alla legge 203/95, saranno promosse intese con le Regioni limitrofe, al fine di assicurare all'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo una dimensione interregionale e, quindi, un adeguato bacino di utenza con relativo sostegno finanziario.

     Il Commissario è autorizzato a stipulare con l'ATAM una convenzione della durata massima di due anni, eventualmente rinnovabile, in presenza delle condizioni per la gestione da parte dell'Ente Teatrale di cui alla presente legge, entro il termine del periodo convenzionato, delle funzioni di distribuzione esercitate dall'ATAM.

     In presenza di detta convenzione - allo scopo di far fronte alla fase intermedia ed agli oneri aggiuntivi di cui l'ATAM dovrà farsi carico per sostenere adeguatamente la circuitazione della produzione dell'Ente Teatrale Regionale, nonché la facilitazione di collaborazioni con gli altri teatri operanti sul territorio nazionale - la Regione provvederà con legge a regolare il processo di passaggio delle strutture dell'ATAM nel nuovo Ente per ciò che attiene ai rapporti di lavoro del personale dipendente ed ai rapporti giuridici in atto entrambi alla data del 31.5.1996 [6], ed a concedere all'ATAM un contributo aggiuntivo straordinario rapportato agli spettacoli distribuiti.

 

     Art. 10.

     Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 (come modificato dall'art. 4 della L.R. 55/95), 9, 10, 13 e 15 della L.R. 71/90 sono soppressi.

 

     Art. 11. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 9 maggio 1990, n. 71.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 9 maggio 1990, n. 71.

[3] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 9 maggio 1990, n. 71.

[4] Modifica l'art. 12 della L.R. 9 maggio 1990, n. 71.

[5] Vedi l'art. 2 della L.R. 2 agosto 1997, n. 76 per la proroga del termine di cui al presente articolo.

[6] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 76.

[6] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 76.