§ 80.6.201 - D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24.
Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:21/01/2015
Numero:24


Sommario
Art. 1 . Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
Art. 2 . Abrogazioni


§ 80.6.201 - D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24.

Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(G.U. 9 marzo 2015, n. 56)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1998, n. 514 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;

     Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

     Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini, non superiori a novanta giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 664 del 2014, espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014;

     Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

     1. I termini non superiori a novanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. Sono abrogate, per quanto di ragione, le tabelle allegate al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini fino a novanta giorni dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute di cui al presente regolamento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 737

 

Tabella A