Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 23/03/2015 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1 . Modifica all’ articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 |
Art. 2 . Modifiche all’ articolo 4 della l.r. 40/2012 |
Art. 3 . Modifica all’articolo 6 della l.r. 40/2012 |
Art. 4 . Modifica all’articolo 7 della l.r. 40/2012 |
Art. 5 . Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2012 |
Art. 6 . Modifica all’articolo 10 della l.r. 40/2012 |
Art. 7 . Modifica all’articolo 11 della l.r. 40/2012 |
Art. 8 . Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 40/2012 |
§ V.5.150 - L.R. 23 marzo 2015, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)
(B.U. 27 marzo 2015, n. 43)
Art. 1. Modifica all’ articolo 2 della
1. Il comma 6 dell’articolo 2 della
“6. L’aula didattica è il luogo o l’area attrezzata a servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3.”.
Art. 2. Modifiche all’ articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
a) al punto 1 della lettera b) dopo le parole: “iniziative realizzate” sono inserite le seguenti: “o previste da realizzare”;
b) al punto 2 della lettera b) dopo le parole: “materiale didattico-informativo prodotto” sono inserite le seguenti: “o previsto da produrre”;
c) al punto 1 della lettera d) le parole: “piano operativo di sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “documento di valutazione dei rischi”;
d) al punto 2 della lettera d) la parola: “fidejussoria” è soppressa.
Art. 3. Modifica all’articolo 6 della
1. Al punto 4 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 4. Modifica all’articolo 7 della
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l .r 40/2012 è sostituita dalla seguente:
“a) la messa a dimora nella giornata dell’albero di essenze erbacee, arbustive e arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco;”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per i boschi di latifoglie il gestore del bosco didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal decreto annuale del Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della
Art. 6. Modifica all’articolo 10 della
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della
Art. 7. Modifica all’articolo 11 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 della
“c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l’incolumità pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo).”.
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della