§ 80.6.199 - D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151.
Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:31/07/2014
Numero:151


Sommario
Art. 1.  Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
Art. 2.  Abrogazioni


§ 80.6.199 - D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151.

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(G.U. 24 ottobre 2014, n. 248)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Visto, in particolare l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1998, n. 514 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;

     Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, nonchè il decreto ministeriale 12 settembre 2003 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare l'articolo 19, che fa salve le strutture organizzative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2011 fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

     Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 11, foglio 257, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

     Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 1512/2014 espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

     Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

     1. I termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata Tab. A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4660

 

TABELLA