Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 01/08/2014 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Destinatari degli interventi |
Art. 3. Priorità |
Art. 4. Interventi ammissibili |
Art. 5. Osservatorio regionale |
Art. 6. Programma annuale |
Art. 7. Disposizioni finanziarie |
Art. 8. Norme finali |
§ IV.1.119 - L.R. 1 agosto 2014, n. 35.
Interventi regionali per la promozione dell’ aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca
(B.U. 4 agosto 2014, n. 105)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione e dell’articolo 11dello Statuto regionale, promuove lo sviluppo della cooperazione in ambito della pesca, agricolo, forestale e rurale, riconoscendo a essa un ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del settore agroalimentare, della pesca e delle aree rurali, costiere e marine del territorio regionale. La presente legge si propone di:
a) favorire l’aggregazione delle aziende agricole e della pesca che operano nella raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della pesca, agricoli, zootecnici e forestali e nei servizi connessi;
b) favorire l’aggregazione di imprese cooperative per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo anche mediante interventi finalizzati alla concentrazione dell’offerta e all’integrazione dei componenti delle diverse filiere agroalimentari e della pesca;
c) tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli e della pesca;
d) accrescere l’efficienza e la competitività del sistema agroalimentare e della pesca;
e) promuovere la trasformazione e commercializzazione, nonché la ricerca e applicazione della tracciabilità analitica di prodotti pugliesi agricoli e della pesca di qualità;
f) implementare innovazione di prodotto e di processo nelle strutture agroalimentari e della pesca, anche mediante l’utilizzo delle più moderne tecnologie e un rapporto sinergico con il sistema della conoscenza;
g) migliorare lo stato patrimoniale delle cooperative agricole e della pesca con mirate azioni di carattere finanziario;
h) promuovere il consumo di prodotti della pesca, agricoli, agroindustriali e zootecnici del territorio e, in particolare, quelli ottenuti con metodi che salvaguardino l’ambiente e la salute degli agricoltori, degli operatori della pesca e dei consumatori;
i) sostenere l’adozione di strategie comuni alle varie componenti delle filiere agroalimentari e della pesca per sistemi di qualità, tracciabilità e rintracciabilità innovativi;
j) sostenere progetti innovativi sotto il profilo organizzativo, in grado di razionalizzare i processi produttivi all’interno delle filiere di prodotto e migliorarne l’efficacia del profilo economico;
k) sostenere interventi di formazione e aggiornamento del personale delle cooperative agricole e della pesca, finalizzati all’acquisizione e perfezionamento delle competenze tecniche e delle
capacità gestionali e manageriali;
I) favorire l’accesso al credito delle cooperative agricole e della pesca;
m) sostenere con azioni proprie gli operatori della pesca, agricoli, zootecnici e forestali in crisi [1].
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la legge disciplina gli interventi di competenza regionale in materia e individua obiettivi, strumenti e risorse per la realizzazione degli interventi, raccordandosi con la normativa comunitaria e nazionale.
Art. 2. Destinatari degli interventi
1. I soggetti destinatari dei benefici di cui alla presente legge sono le cooperative singole e/o associate e i loro consorzi che svolgono una o più delle seguenti attività: raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali, agroalimentari e della pesca, iscritte all’albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente; sono altresì destinatarie dei benefici della presente legge, le imprese agricole singole e/o associate che abbiano costituito tra esse un contratto di rete, nonché i singoli operatori del settore della pesca, agricoli, zootecnici e forestali interessati da momentanea crisi del settore di appartenenza [2].
2. Per poter beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) avere la propria sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia;
b) disporre di un conferimento annuo da parte dei soci di almeno il 65 per cento del prodotto lavorato, salvo comprovate cause di forza maggiore;
c) aver stipulato contratti di filiera nei quali siano concordati i termini delle transazioni anche ai sensi dell’articolo 62 del
d) che sia verificata la permanenza della maggioranza dei soci, presenti sul libro soci al momento della richiesta, da almeno un triennio all’interno del sodalizio; ovvero dalla data di costituzione della cooperativa, in caso di nuove cooperative o con meno di tre esercizi;
d-bis) che svolgono attività, dichiarata in crisi,da almeno dieci anni [3].
3. Nel caso di iniziative a carattere interregionale, la Regione Puglia finanzia la parte degli interventi che riguardano il territorio e gli interessi economici pugliesi.
1. La Regione Puglia dà priorità, nell’ambito di tutte le iniziative tese a sostenere il settore agricolo, agroalimentare e della pesca, con particolare riferimento alla programmazione per lo sviluppo rurale cofinanziata dalla Unione europea, alle aggregazioni di imprese agricole, alle cooperative agricole e ai loro consorzi, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale pertinente.
Art. 4. Interventi ammissibili
1. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo, presentati dai destinatari di cui all’articolo 2, che prevedano uno o più delle seguenti tipologie di interventi:
a) aggregazione e concentrazione delle cooperative, di cui al comma 1 dell’articolo 2, già esistenti;
b) progetti commerciali e di marketing con carattere innovativo;
c) introduzione di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e di mercato;
d) riqualificazione di impianti produttivi per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e della pesca;
e) capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi, ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale;
e-bis) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei natanti e dei mezzi che consentono lo svolgimento delle attività di settore [5];
f) operazioni che favoriscano il credito a favore delle cooperative, sia attraverso l’istituzione di fondi di garanzia e co-garanzia, sia mediante accordi e convenzioni con il sistema bancario regionale e nazionale, sia con eventuali partecipazioni ai costi degli interessi bancari.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), potrà essere concesso un contributo pubblico nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti della Commissione (UE) relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, dai regolamenti relativi all’applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e dai regolamenti (UE) relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere e) e f), la Regione:
a) istituisce un fondo di rotazione e stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito;
b) può concedere, attraverso l’erogazione di un prestito da parte del fondo di rotazione, un aiuto non inferiore a euro 10 mila e non superiore a euro 50 mila e comunque sino al 50 per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa. Il destinatario restituirà il prestito, attraverso il progressivo versamento del capitale sociale, entro cinque anni;
c) può concedere, attraverso un intervento sul tasso di interesse a fronte di mutui erogati da banche convenzionate, un aiuto superiore a euro 50 mila, e comunque sino al 50 per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa, a fronte dell’impegno da parte del destinatario al versamento del capitale sociale sottoscritto entro dieci anni;
d) gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) saranno erogati nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti della Commissione (UE) relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, dai regolamenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e dai regolamenti (UE) relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Art. 5. Osservatorio regionale
sulla cooperazione agroalimentare
1. Presso l’Assessorato alle risorse agroalimentari è costituito l’Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare che, analogamente a quanto previsto per il corrispettivo Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del
2. L’Osservatorio rappresenta uno strumento di approfondimento e analisi del fenomeno cooperativo nel sistema agroalimentare regionale che, periodicamente, offre contributi informativi qualificati e aggiornati in collaborazione con l’Osservatorio nazionale.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6. Programma annuale
1. La Giunta regionale, sentito il parere dell’Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare di cui al comma 1 dell’articolo 5, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata n vigore della legge di bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, un programma annuale con il quale vengono stabilite le modalità di attuazione degli interventi stessi.
Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1 “Associazionismo e Tutela della Qualità”, sono istituiti i seguenti nuovi capitoli di spesa:
a) C.N.I. “Contributi in regime di “de minimis” per la realizzazione di progetti integrati in favore di cooperative e loro consorzi. - (
b) C.N.I. “Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale. (
2. La dotazione finanziaria sarà assicurata nei limiti degli stanziamenti previsti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.
Art. 8. Norme finali
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 62 della
[2] Comma così modificato dall'art. 62 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 62 della
[4] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 62 della
[5] Lettera aggiunta dall'art. 62 della