§ 3.2.69 - L.R. 11 aprile 1996, n. 18.
Norme di attuazione della Legge 4 agosto 1978, n. 440: "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:11/04/1996
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Terreni incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati).
Art. 3.  (Zone di applicazione).
Art. 4.  (Terreni e soggetti esclusi).
Art. 5.  (Destinatari).
Art. 6.  (Modalità di presentazione della domanda).
Art. 7.  (Assegnazione di terreni incolti).
Art. 8.  (Effetti del provvedimento di assegnazione).
Art. 9.  (Revoca dell'assegnazione).
Art. 10.  (Utilizzazione dei terreni da parte di lavoratori emigrati all'estero).
Art. 10 bis  (Assegnazione di terreni ad enti pubblici).
Art. 11.  (Commissione provinciale per l'utilizzo dei terreni incolti).
Art. 12.  (Funzionamento della Commissione).
Art. 13.  (Compiti delle Commissioni provinciali per l'utilizzo dei terreni incolti).
Art. 14.  (Agevolazioni per il ripristino dei terreni incolti).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Norme finali).


§ 3.2.69 - L.R. 11 aprile 1996, n. 18.

Norme di attuazione della Legge 4 agosto 1978, n. 440: "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

(B.U. 1 maggio 1996, n. 9).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (norme per l'utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate), al fine di:

     a) salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici nonché perseguire la protezione dell'ambiente mediante la promozione e la valorizzazione delle capacità produttive delle aree abbandonate a vocazione agricola;

     b) favorire l'accorpamento delle superfici delle aziende agricole verso unità colturali più razionali ed economicamente valide;

     c) favorire l'occupazione in agricoltura con particolare riguardo a quella giovanile.

 

     Art. 2. (Terreni incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati).

     1. Ai fini della presente legge si considerano quali terreni incolti o abbandonati i terreni ex coltivi, suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie.

     2. Si considerano terreni non sufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute per le stesse colture nel medesimo periodo in terreni della zona aventi le stesse caratteristiche fisico-chimiche ed agronomiche, a meno che su tali terreni non siano in atto tecniche agronomiche a basso impatto ambientale in grado di assicurare la protezione del suolo e la conservazione dello spazio naturale, nel rispetto degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia agroambientale.

     3. Nei terreni serviti da impianti di irrigazione, la comparazione per la determinazione dei valori di produzione unitaria di cui al comma 2 è effettuata da parte della Commissione di cui all'articolo 11 tenendo conto delle produzioni unitarie dei terreni irrigui.

     4. La difformità delle colture esistenti sui terreni di cui al comma 2, rispetto alle previsioni dei piani di sviluppo agricoli vigenti, non comporta di per sé la classificazione di terreno non sufficientemente coltivato.

     5. Ai fini della presente legge si intende per "annata agraria" il periodo decorrente dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno solare successivo.

 

     Art. 3. (Zone di applicazione).

     1. La presente legge si applica ai terreni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, purché ricadenti nelle zone classificate "colture agrarie" (COL) e "praterie in mantenimento" (PR-MA) nella cartografia relativa all'"assetto vegetazionale" del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (di seguito definito PTCP) e a destinazione agricola, compatibile con le vigenti discipline urbanistiche.

     2. I terreni classificati "PR-MA" nel PTCP possono essere utilizzati ai fini della presente legge esclusivamente a prato o pascolo mediante piani di sviluppo volti al miglioramento del cotico erboso.

     3. I terreni a destinazione agricola non rientranti nelle zone classificate "COL" e "PR-MA" e identificabili nelle aree di cui all'articolo 69, comma 3, delle Norme di Attuazione del PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26 febbraio 1990, sono suscettibili di recupero produttivo, per le finalità di cui alla presente legge, solo se tali zone risultano caratterizzate, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 11, da estesi fenomeni di totale abbandono agricolo che pregiudichino la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente o quando la mancata messa a coltura di tali terreni possa arrecare un danno alle colture agrarie contigue.

     4. Ai fini dell'individuazione delle zone di cui al comma 3, la Commissione di cui all'articolo 11 esprime parere utilizzando anche i dati di base di programmazione territoriale in possesso delle strutture regionali e disponibili presso i sistemi informatici e sugli strumenti cartografici regionali.

     5. L'estensione del fenomeno di abbandono cui al comma 3 deve comunque interessare superfici contigue superiori a tre ettari.

 

     Art. 4. (Terreni e soggetti esclusi).

     1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

     a) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente naturale;

     b) le dipendenze e pertinenze delle case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile ivi compresi i giardini e i parchi urbani pubblici;

     c) i boschi, così come definiti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, anche se fortemente degradati per cause diverse, nonché i terreni destinati ad imboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti. Non rientrano nella definizione di bosco i terreni agricoli che, a causa del perdurare dello stato di abbandono, sono caratterizzati da un soprassuolo quasi esclusivamente costituito da arbusti e cespugli;

     d) i terreni a seminativo ritirati dalla produzione o comunque vincolati ai sensi delle vigenti normative comunitarie;

     e) i terreni adibiti a cave o a discariche. Sulle discariche dismesse sono consentite colture non alimentari;

     f) i terreni destinati ad attività di interesse sociale o ricreativo e a servizi di pubblica utilità da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti;

     g) i terreni necessari per attività industriali, commerciali e turistiche nonché i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili da piani urbanistici vigenti o adottati;

     h) i terreni di cui all'articolo 3, comma 2, ove la richiesta di recupero produttivo di parte della zona interessata all'abbandono possa pregiudicare la salvaguardia degli equilibri idrogeologici della restante parte.

     2. L'utilizzazione dei prati e pascoli assoggettati nel PTCP al regime normativo di "praterie in trasformazione a bosco" (PR-TRZ) può essere consentita a fini pascolivi sulla base delle previsioni contenute nei Piani di Settore previsti dal comma 3 dell'articolo 76 delle Norme di Attuazione del PTCP.

     3. L'esclusione dei terreni di cui al comma 1, lettera g), opera a far data dalla emissione dell'atto che consente l'effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati in applicazione della legge 440/1978, l'assegnatario rilascia i terreni stessi entro la data fissata dalla Regione. Al fine di stabilire la data del rilascio la Commissione di cui all'articolo 11 esprime relativo parere sentite le parti interessate.

     4. Per quanto previsto dal comma 3, il terreno deve essere rilasciato non oltre sei mesi a decorrere dalla data di richiesta dell'avente titolo e comunque non prima della conclusione del ciclo colturale annuale. I termini fissati per eventuali concessioni edilizie restano sospesi fino alla data del rilascio.

     5. In caso di terreni gravati da uso civico assegnati in applicazione della presente legge e richiesti da uno o più residenti aventi titolo, l'assegnatario rilascia i terreni stessi entro la data fissata dalla Regione. Al fine di stabilire la data del rilascio, la Commissione di cui all'articolo 11 esprime il relativo parere, sentite le parti interessate.

     6. Nel caso di cui al comma 5 il terreno deve essere rilasciato comunque entro un anno a decorrere dalla data di richiesta dell'avente titolo all'uso civico il quale è tenuto al rimborso per lavori in corso o per qualsiasi titolo legittimo da liquidarsi nella misura stabilita dallo stesso decreto di rilascio, previo parere della Commissione di cui all'articolo 11. Non sono da computarsi nell'eventuale indennizzo i lavori effettuati dopo la presentazione della richiesta di assegnazione da parte degli aventi titolo.

     7. Non sono assegnabili i terreni non sufficientemente coltivati da piccoli proprietari e conduttori il cui reddito lordo complessivo annuo, ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), non superi i diciotto milioni di lire. Tale limite può essere adeguato dalla Regione sulla base delle variazioni ISTAT intervenute.

 

     Art. 5. (Destinatari).

     1. La Regione, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 11, assegna per la coltivazione i terreni incolti o abbandonati, o non sufficientemente coltivati, aventi i requisiti di cui alla presente legge, ai richiedenti che si impegnano a coltivarli attraverso il piano di sviluppo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

     2. Possono essere oggetto di richiesta i terreni appartenenti a privati, ad enti pubblici e morali e i terreni demaniali, con esclusione da terreni compresi nel demanio forestale regionale.

     3. Nel caso di istanze per terreni appartenenti al demanio idrico dello Stato, l'assegnazione deve avvenire nel rispetto del disposto di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche).

     4. Nel caso di più domande per i medesimi terreni l'assegnazione spetta nel seguente ordine prioritario:

     a) ai confinanti che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 3;

     b) ai richiedenti che dimostrino di aver condotto il fondo in passato ovvero di aver svolto in esso la propria opera;

     c) ai richiedenti disoccupati singoli o associati di età non superiore a quaranta anni aventi adeguata capacità professionale a giudizio della Commissione di cui all'articolo 11;

     d) agli imprenditori agricoli singoli o associati se la richiesta è ai fini dell'ampliamento aziendale e della ricomposizione fondiaria;

     e) ai richiedenti singoli o associati residenti nel territorio del Comune;

     f) agli altri richiedenti secondo la data di presentazione delle domande.

 

     Art. 6. (Modalità di presentazione della domanda).

     1. La domanda di assegnazione è presentata alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno e contiene:

     a) gli elementi di identificazione dei terreni richiesti con certificazione della destinazione urbanistica ivi vigente in base allo strumento urbanistico e della relativa disciplina e della loro condizione colturale al momento di presentazione della domanda;

     b) i dati relativi al proprietario dei terreni richiesti, degli eventuali aventi titolo e dei confinanti;

     c) la dichiarazione delle capacità professionali dei richiedenti ai sensi di quanto disposto dal Regolamento CEE 2328/91 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 17 novembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

     d) la destinazione colturale che si intende attuare attraverso un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, della durata massima di due anni, descritto su modello conforme alla vigente normativa comunitaria in materia.

     2. Il piano di sviluppo di cui al comma 1, lettera d), a miglioramento effettuato, deve prevedere l'utilizzo a tempo pieno di almeno una unità lavorativa attiva pari, con riferimento alle giornate lavorative per ettaro coltura, a duecento giornate se i terreni richiesti ricadono in zona definita montana o svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE o a trecento giornate per i terreni situati in altre zone. A tal fine possono concorrere anche le superfici già possedute a vario titolo dal richiedente.

     3. Non possono essere richieste superfici inferiori a mille metri quadrati nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1 e inferiori a cinquemila metri quadrati nelle zone di cui all'articolo 3, comma 3.

     4. Qualora il piano di sviluppo preveda l'utilizzo di terreni a foraggio o pascolo, non possono essere richieste superfici accorpate inferiori a cinque ettari a meno che non siano confinanti o contigue con terreni già posseduti dal richiedente. L'utilizzo di tali terreni è consentito alle sole aziende con attività zootecnica.

 

     Art. 7. (Assegnazione di terreni incolti).

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione notifica le istanze di assegnazione ai proprietari, agli aventi titolo, ai confinanti e alla Commissione di cui all'articolo 11.

     2. Entro il 31 marzo la Commissione esprime parere nel rispetto del principio del contraddittorio. La Regione, entro i successivi trenta giorni, comunica tale parere al richiedente, ai proprietari, agli aventi titolo e ai confinanti.

     3. In caso di parere favorevole i proprietari, gli aventi titolo e i confinanti possono chiedere alla Regione, entro il 30 giugno, di utilizzare direttamente i terreni a partire dall'annata agraria successiva, allegando un piano di utilizzo dei terreni elaborato su modello conforme alla vigente normativa comunitaria in materia. Il piano può prevedere anche l'imboschimento dei terreni in conformità con le indicazioni del PTCP, Assetto Vegetazionale, e con i programmi di sviluppo agricolo e forestale presenti sul territorio.

     4. L'indirizzo tecnico-colturale del piano di utilizzo di cui al comma 3 deve essere conforme alla programmazione agricola presente sul territorio e valutato dalla Commissione provinciale che si esprime entro il 31 luglio.

     5. La Regione accoglie o respinge i piani di utilizzo di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di emissione del parere. In caso di mancato accoglimento del piano di utilizzo, la Regione decreta l'assegnazione dei terreni ai richiedenti.

     6. I proprietari e gli aventi titolo, per la realizzazione degli interventi previsti dai piani di utilizzo di cui al comma 3, possono avvalersi di manodopera salariata per un impegno non inferiore a due anni. Per tale periodo non è comunque consentita la realizzazione del piano mediante contratti che prevedano l'utilizzo del terreno da parte di terzi.

     7. La Regione accerta che i piani di cui al comma 3 siano realizzati entro i termini in essi stabiliti. In caso di esito negativo i terreni sono assegnati ai richiedenti, qualora ancora interessati, e il proprietario non può inoltrare richiesta di coltivarli direttamente fino alla scadenza dell'assegnazione.

     8. In assenza di richiesta di coltivazione da parte dei proprietari, degli aventi titolo o dei confinanti entro il termine fissato dal comma 3, la Regione, entro il 15 settembre di ogni anno, assegna i terreni ai richiedenti.

 

     Art. 8. (Effetti del provvedimento di assegnazione).

     1. Il provvedimento di assegnazione comporta la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di locazione o di natura associativa relativo ai terreni richiesti, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per le spese relative a lavori in corso o per altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere della Commissione di cui all'articolo 11. Non sono da computare nell'eventuale indennizzo i lavori effettuati dopo la notifica delle domande ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

     2. I rapporti fra proprietari o usufruttuari dei terreni e assegnatari sono regolati dalle leggi vigenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici. La durata del contratto di locazione è comunque non inferiore a quindici anni, con canone di affitto determinato dalla vigente legislazione in materia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5.

     3. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione nonché ai proprietari o agli aventi titolo.

 

     Art. 9. (Revoca dell'assegnazione).

     1. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni assegnati e non realizzi il piano di sviluppo concordato entro due annate agrarie decorrenti dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, la Regione, su istanza dei proprietari e sentita la Commissione di cui all'articolo 11, revoca l'assegnazione entro novanta giorni dalla richiesta e dispone gli eventuali rimborsi per migliorie effettuate dall'assegnatario ai sensi del Codice Civile e della vigente normativa sui contratti agrari.

 

     Art. 10. (Utilizzazione dei terreni da parte di lavoratori emigrati all'estero).

     1. Per i proprietari di terreni, lavoratori emigrati o trasferiti all'estero, che dichiarino, entro il 30 giugno dell'anno di ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, comma 1, di impegnarsi direttamente nella coltivazione dei terreni di proprietà richiesti ai sensi dell'articolo 6, l'emanazione dei provvedimenti di cui alla presente legge è sospesa di due anni dalla data di notificazione.

 

     Art. 10 bis (Assegnazione di terreni ad enti pubblici). [1]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) e ove sussistano gravi condizioni di dissesto, del territorio, la domanda di assegnazione, può essere presentata anche da enti pubblici.

     2. La domanda di assegnazione contiene gli elementi di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a), b) e d) nonché la documentazione dalla quale si evince l'esigenza dell'intervento e l'incarico della redazione e direzione; del piano di sviluppo a soggetti aventi idonee capacità professionali.

     3. Nei casi di impossibilità di notifica alla totalità degli aventi titolo, a causa dell'elevato numero o per difficoltà di identificazione, la notifica può essere effettuata anche tramite pubblici proclami e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. La procedura di assegnazione si effettua secondo quanto previsto all'articolo 7. I rapporti fra proprietari ed ente assegnatario sono regolati da contratti di locazione con canone non superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di affitto di fondi rustici. In caso di irreperibilità del proprietario l'importo stabilito è accantonato dall'ente assegnatario.

     5. Gli enti pubblici, a seguito del decreto di assegnazione, provvedono al coordinamento delle opere di rimessa a coltura e miglioramento dei terreni assegnati, secondo quanto previsto dal piano di sviluppo concordato. L'ente assegnatario può affidare i terreni a richiedenti che si impegnino a coltivarli secondo quanto previsto dal piano di sviluppo; tale affidamento tiene conto delle priorità individuate dal piano stesso ferma restando l'attività di coordinamento a carico dell'ente assegnatario.

     6. Gli enti pubblici, per il recupero delle spese sostenute per il ripristino della coltivazione, al netto dei contributi pubblici, possono rivalersi sui proprietari dei terreni anche mediante rateizzazione.

     7. Nel caso di assegnazione ad enti pubblici il termine di cui all'articolo 9 è prorogato di ulteriori due annate agrarie.

     8. Con apposito provvedimento la Giunta regionale indica le modalità di affidamento dei terreni a soggetti diversi dall'ente pubblico assegnatario.

 

     Art. 11. (Commissione provinciale per l'utilizzo dei terreni incolti).

     1. Per ogni provincia è costituita una Commissione per l'utilizzo dei terreni incolti, di seguito definita Commissione, composta da:

     a) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Agricoltura o suo delegato con funzioni di presidente;

     b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Beni Ambientali e Naturali o suo delegato;

     c) due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

     d) due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

     e) due rappresentanti della cooperazione agricola;

     f) due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

     g) quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM) regionale. Svolge funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto.

     h) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

     2. I componenti la Commissione di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), e i relativi supplenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancato accordo le singole organizzazioni provinciali segnalano entro i termini prescritti, i loro rappresentanti. Trascorso tale termine la Regione nomina la Commissione qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

     3. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

     4. Ai componenti della Commissione non dipendenti regionali spettano le indennità e il rimborso spese previste dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 12. (Funzionamento della Commissione).

     1. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.

     2. Il Presidente della Commissione può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, personale regionale, del Corpo Forestale dello Stato e di Enti a diverso titolo interessati.

     3. In caso di perdurante assenza senza giustificato motivo di uno dei componenti la Commissione la Regione ne dichiara la decadenza.

 

     Art. 13. (Compiti delle Commissioni provinciali per l'utilizzo dei terreni incolti).

     1. Alle Commissioni provinciali compete:

     a) definire gli elementi di comparazione indicati dall'articolo 2, comma 2, nonché verificare, per i terreni non sufficientemente coltivati, la comparazione tra la situazione di fatto e gli elementi di comparazione stessi;

     b) verificare la sussistenza dei requisiti di assegnabilità dei terreni richiesti, la capacità professionale del richiedente, le unità lavorative attive impegnate a fine piano, la validità del piano di sviluppo proposto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) nonché la sua conformità al relativo piano di bacino e il rispetto della normativa relativa al vincolo idrogeologico mediante acquisizione del relativo parere da parte della Provincia;

     c) definire l'entità del rimborso, di cui all'articolo 8, comma 1, dovuto da parte dell'assegnatario al precedente conduttore dei terreni assegnati;

     d) verificare le condizioni di mancata utilizzazione dei terreni da parte degli assegnatari ai sensi dell'articolo 9;

     e) esprimere parere ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'articolo 4, comma 5 e dell'articolo 7, commi 2 e 4;

     f) quant'altro necessario a definire l'assegnabilità dei terreni richiesti.

     2. La Commissione, in caso di esame di quanto previsto al comma 1 lettere c) e d) nonché in caso di eventuali sopralluoghi, ne dà comunicazione agli interessati tramite invito scritto agli stessi.

 

     Art. 14. (Agevolazioni per il ripristino dei terreni incolti).

     1. Agli assegnatari di terreni incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati di età inferiore a quaranta anni è data precedenza nella erogazione dei benefici comunque previsti dalle normative regionali, nazionali o comunitarie per il ripristino delle condizioni colturali e l'avvio dell'esecuzione dei piani di sviluppo o di utilizzo dei terreni.

     2. Il mancato accesso ai benefici di cui al comma 1 non pregiudica i termini di esecuzione del piano di miglioramento.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     1. Alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali la Commissione di cui all'articolo 11 non abbia espresso parere, si provvede secondo le disposizioni della presente legge in quanto applicabili.

     2. Al fine dell'utilizzo dei terreni di cui all'articolo 4, comma 2, e fino all'emanazione dei Piani di settore, la Commissione di cui all'articolo 11 valuta i piani di sviluppo aziendali presentati dai richiedenti, consentendo soltanto sfruttamenti economici atti a consolidare ed a favorire le condizioni di equilibrio idrogeologico per il mantenimento dell'integrità dei versanti e degli ecosistemi ambientali.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione di cui all'articolo 11 è nominata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data restano in carica le Commissioni nominate ai sensi della l. 440/1978.

     4. Fino all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 6 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali), le funzioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5; all'articolo 5, comma 1; all'articolo 7, commi 7 e 8; all'articolo 9; all'articolo 11, comma 2; all'articolo 12; all'articolo 15, comma 3, sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale e quelle di cui all'articolo 4, comma 7 e all'articolo 7, comma 5 sono esercitate dalla Giunta Regionale.

 

          Art. 17. (Norme finali).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla L. 440/1978.

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2001, n. 6.