§ 3.1.88 - L.R. 13 marzo 2014, n. 5.
Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:13/03/2014
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione [...]
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 1/2008)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli [...]
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))
Art. 5.  (Modifica all’articolo 74 della l.r. 2/2008)
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
Art. 7.  (Abrogazione di norme)
Art. 8.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.1.88 - L.R. 13 marzo 2014, n. 5.

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.

(B.U. 19 marzo 2014, n. 3)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali))

1. Il comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2 bis. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione d’uso che, in base all’istanza, s’intende insediare nell’immobile oggetto della richiesta di svincolo non risulti già ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione, previo assenso del Consiglio comunale, la disciplina urbanistico-edilizia operante nella contigua zona di Piano Regolatore Generale (PRG) o nel contiguo ambito di Piano Urbanistico Comunale (PUC) e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora il Comune ritenga che non ricorrano le condizioni per l’applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della contigua zona omogenea del PRG o del contiguo ambito del PUC indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l’approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di svincolo.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 1/2008)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 bis della l.r. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: “consentire” sono inserite le seguenti: “, a fronte di richiesta da parte del proprietario,”.

2. Il comma 4 dell’articolo 2 bis della l.r. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“4. Per la pronuncia sulle richieste di parziale trasformazione della destinazione d’uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2, si applicano le procedure di cui all’articolo 2, comma 2 bis.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi))

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013, le parole: “25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.

3. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013 è sostituito dal seguente:

“4. Per la pronuncia sulle richieste di parziale trasformazione della destinazione d’uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della l.r. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))

1. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “delle strutture balneari” sono soppresse.

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 60 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“8 bis. I titolari delle strutture balneari espongono, ogni anno, con modalità e tempistiche definite dalla Giunta regionale, i prezzi che intendono applicare per l’anno in corso.”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 74 della l.r. 2/2008)

1. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 74 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)) [1]

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “con esclusione degli interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere b) e c)” sono soppresse.

2. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “con esclusione degli interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere b) e c)”.

 

     Art. 7. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 (Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive));

b) l’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8).

 

     Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35.