Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 12/03/2003 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Procedure). |
Art. 2. (Norma transitoria). |
Art. 3. (Proroga dei termini). |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 3.1.68 - L.R. 12 marzo 2003, n. 8. [1]
Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).
(B.U. 19 marzo 2003, n. 5).
TITOLO I
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
DEI PREZZI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
Art. 1. (Procedure).
1. I gestori degli stabilimenti balneari comunicano entro il 10 marzo di ogni anno i prezzi da applicarsi fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
1 bis. Qualora esigenze eccezionali lo rendano necessario, la Giunta regionale può autorizzare integrazioni alle comunicazioni di cui al comma 1 relativamente alle determinazioni delle tariffe [2].
1 ter. Per gli anni successivi al 2004, la Giunta regionale può modificare, con proprio provvedimento, il termine di cui al comma 1 [3].
2. I modelli di denuncia prezzi di cui alla
3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l’implicita conferma della precedente comunicazione.
Art. 2. (Norma transitoria).
1. Per l’anno 2003 i gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti a ripresentare entro il 30 aprile i modelli di cui all’articolo 1, comma 2, solo nel caso di variazione dei prezzi presentati entro il 10 ottobre 2002.
2. In caso di mancata ripresentazione dei modelli, i prezzi denunciati sono applicati fino al mese di febbraio 2004.
TITOLO II
PROROGA DEL PERIODO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI
RICETTIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1982 N. 11
(NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE)
Art. 3. (Proroga dei termini).
1. Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla
2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell’esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 74 della
[2] Comma inserito dall'art. 2 della
[3] Comma inserito dall'art. 2 della