Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 16/01/2014 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1 . (Disposizioni in materia di aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche) |
Art. 2 . (Disposizioni applicative dell’articolo 11, comma 15 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) |
Art. 3 . (Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1) |
Art. 4 . (Riversamento delle somme giacenti sui conti correnti accesi ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978 , n. 51) |
Art. 5 . (Disposizioni in materia di sperimentazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di [...] |
Art. 6 . (Modifiche all’articolo 47, comma 3 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7) |
Art. 7 . (Modifiche relative all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili -IRESA-) |
Art. 8 . (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida) |
Art. 9 . (Contratti di servizio) |
Art. 10 . (Modifiche legislative) |
Art. 11 . (Abrogazioni) |
§ 1.1.129 - L.R. 16 gennaio 2014, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania -Legge di stabilità regionale 2014.
(B.U. 17 gennaio 2014, n. 4)
Art. 1. (Disposizioni in materia di aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della
2. Per il medesimo periodo d’imposta e per i successivi, le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sono confermate nelle misure vigenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, rifinalizzando la riduzione di cui al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del
3. L’ammontare della rifinalizzazione è rideterminata ogni anno sulla base dell’obiettivo intermedio certificato dal tavolo tecnico previsto nel comma 1.
Art. 2. (Disposizioni applicative dell’articolo 11, comma 15 del
1. A decorrere dall’anno 2014, il gettito fiscale derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 15 del
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 44, della
Art. 4. (Riversamento delle somme giacenti sui conti correnti accesi ai sensi dell’articolo 11 della
1. Le somme giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui conti correnti accesi ai sensi dell’articolo 11 della
Art. 5. (Disposizioni in materia di sperimentazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti all’articolo 36 del
1. A decorrere dall’anno 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16 della
Art. 6. (Modifiche all’articolo 47, comma 3 della
1. Dopo la lettera c) del comma 3, dell’articolo 47 della
“c bis) acquisizione di beni e servizi, in assenza del necessario impegno di spesa, nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;”.
Art. 7. (Modifiche relative all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili -IRESA-)
1. All'articolo 1 della
a) al comma 170 le parole: “entro il giorno successivo a quello” sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese successivo a ciascun trimestre solare”;
b) alla lettera a) del comma 171 le parole: “entro il mese successivo al trimestre di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento”;
c) alla lettera b) del comma 171 le parole: “entro il mese successivo al trimestre di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento”;
d) dopo il comma 174 è inserito il seguente:
“174 bis. Il corrispettivo annuale spettante alle società di gestione aeroportuale oppure, in mancanza, all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all’articolo 7 del
e) dopo il comma 176 è inserito il seguente:
“176 bis. In armonia con quanto stabilito dall’articolo 1 della
2. In attuazione dei principi di cui alla
3. Per l’anno d’imposta 2013, gli importi dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’allegato C della
Art. 8. (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida)
1. A decorrere dall’anno 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzinaelettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
Art. 9. (Contratti di servizio)
1. Al fine di verificare l'equilibrio economico e finanziario dei contratti di servizio e la qualità dei servizi erogati agli utenti, le Direzioni generali competenti provvedono ogni trimestre a trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull'adempimento degli obblighi degli affidatari o dei gestori del servizio, sugli aspetti economici e operativi e le risorse finanziarie impegnate e spese, sulla qualità dei servizi erogati e il numero degli utenti coinvolti per aree territoriali.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno le Direzioni generali competenti provvedono, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale una relazione sullo stato dei pagamenti dei corrispettivi del servizio da parte degli utenti e delle iniziative adottate per conseguire l’adempimento delle prestazioni degli affidatari o dei gestori del servizio, indicando le azioni promosse e i provvedimenti adottati per contrastare gli inadempimenti accertati.
3. La Giunta regionale, agli esiti delle relazioni trimestrali e annuali di cui ai commi 1 e 2, individua le misure volte a conseguire l'equilibrio economico e finanziario dei contratti di servizio e provvede al loro adeguamento.
4. Fermo restando le misure previste nel comma 3 e la responsabilità dei soggetti inadempienti, in caso di accertata inattività degli enti locali, dei gestori o degli affidatari del servizio nella riscossione dei corrispettivi e nell’adozione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa fissazione di un termine ad adempiere e sentito l'ente locale interessato, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissari ad acta.
Art. 10. (Modifiche legislative)
1. Al comma 103 dell'articolo 1 della
Art. 11. (Abrogazioni)
1. L’articolo 20 della
2. La
a) al comma 8 dell’articolo 11 le parole: "previste nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7," sono soppresse;
b) al comma 1 dell’articolo 18 le parole: “In sede di prima applicazione gli organi dei consorzi Asi restano in carica fino alla loro scadenza naturale.” sono soppresse.
3. Il comma 26 dell’articolo 52 della