§ 3.7.122 - L.R. 17 aprile 2014, n. 20.
Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:17/04/2014
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo)
Art. 2.  (Soccorso ed elisoccorso)
Art. 3.  (Finanziamento delle attività)
Art. 4.  (Attività specialistiche diverse)
Art. 5.  (Rete radio)
Art. 6.  (Segni distintivi)
Art. 7.  (Informazione, prevenzione e divulgazione)
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Abrogazioni)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.122 - L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

(B.U. 28 aprile 2014, n. 48 Speciale)

 

Art. 1. (Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, in conformità alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" e 18 febbraio 1992, n. 162 "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso" e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione dell'art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e dell'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), riconosce e promuove l'attività del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito denominato SASACNSAS, rivolta a:

a) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche, torrentistiche e forristiche, e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti, l'evacuazione impianti a fune ed il monitoraggio valanghe;

b) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale;

c) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

d) curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative;

e) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui al presente comma e per ottemperare agli obblighi di legge.

 

     Art. 2. (Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 74/2001, si avvale del SASA-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) delle Aziende Unità Locali Sociosanitarie, attraverso il numero unico 118.

2. La Regione Abruzzo individua nella struttura operativa regionale del SASACNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 74/2001, ed assume ogni iniziativa volta a riconoscere il ruolo del SASA-CNSAS nelle costituende centrali uniche NUE 112.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASA - CNSAS mediante apposita convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza".

4. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso l'Azienda Unità Locale Sociosanitaria di L'Aquila (Centrale Operativa SUEM 118 di L'Aquila) e presso le ulteriori Aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le Aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 74/2001, del personale SASA-CNSAS.

 

     Art. 3. (Finanziamento delle attività)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASACNSAS ed in particolare:

a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge 74/2001;

b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASA-CNSAS, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASA-CNSAS;

c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASA-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;

d) le spese relative all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale tecnico ed alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASA-CNSAS;

e) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

 

     Art. 4. (Attività specialistiche diverse)

1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA-CNSAS, sostiene l'intera struttura del SASA-CNSAS e lo riconosce quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di Enti in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

2. Il SASA-CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.

 

     Art. 5. (Rete radio)

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare al SASA - CNSAS un'efficiente rete radio in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASA - CNSAS agisce in regime di convenzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 2, promuove le opportune intese fra il SASA-CNSAS e gli Enti locali con i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

 

     Art. 6. (Segni distintivi)

1. Il SASA-CNSAS può apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.

 

     Art. 7. (Informazione, prevenzione e divulgazione)

1. La Regione Abruzzo, al fine di prevenire e contrarre gli incidenti derivanti dallo svolgimento delle attività contemplate dall'art. 1, oltre che di garantire un'attività informativa efficace, sostiene le iniziative del SASA-CNSAS volte alla divulgazione di supporti cartacei e video-informatici allo scopo predisposti.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria) [1]

1. La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, inerenti l'apporto del SASA-CNSAS per l'attuazione del servizio regionale di elisoccorso del 118, nonchè l'organizzazione del servizio stesso e le attività di formazione degli operatori, e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, è assicurata con quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 81501.12, Titolo 1, Missione 13, Programma 01 del bilancio regionale, relative al Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione dell'emergenza medica e per le attività di Protezione Civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASA-CNSAS, trattandosi di spesa continuativa ricorrente necessaria per il mantenimento di un servizio di pubblica utilità, viene stanziata annualmente sul bilancio regionale, a decorrere dal 2017, la somma di euro 105.000,00 a cui si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo di spesa 151405.1 denominato "Interventi in materia di soccorso alpino e speleologico", Titolo 1, Missione 11, Programma 01.

3. Al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio così come previsto dal comma 2, il capitolo di spesa 151405.1, Titolo 1, Missione 11, Programma 01, è incrementato per l'anno 2017 di euro 25.000,00 a cui si fa fronte con la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio 2017:

a) in aumento per euro 25.000,00 del capitolo di spesa 151405.1, Titolo 1, Missione 11, Programma 01;

b) in diminuzione per euro 25.000,00 del Titolo 1, Missione 01, Programma 08.

4. Per gli anni successivi al 2017, l'onere di cui al comma 2 è iscritto nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5. Il contributo per la copertura degli oneri di cui al comma 2 viene erogato:

a) per il trenta per cento, in acconto, su presentazione del bilancio preventivo e del Piano di attività contenente la previsione di spesa;

b) per il restante settanta per cento, a titolo di saldo, su presentazione della relazione consuntiva dell'attività svolta per l'intero anno di riferimento e della elencazione delle spese sostenute con i relativi giustificativi quietanzati.

 

     Art. 9. (Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) gli articoli da 71 a 78 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)";

b) legge regionale 23 agosto 1977, n. 52 "Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico";

c) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 "Modifica ed integrazione della legge regionale 23 agosto 1977, n. 52: Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico e delle iniziative per l'educazione alpinistico-naturalistica dei giovani";

d) legge regionale 30 aprile 1990, n. 56 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 52 del 1977 e alla L.R. n. 8 del 1982: "Potenziamento e funzionalità della Delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino"";

e) legge regionale 13 novembre 1990, n. 86 "Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 56, relativa a: Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52 del 1977 e n. 8 del 1972: "Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino"";

f) legge regionale 23 dicembre 1997, n. 152 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 agosto 1977, n. 52 come modificata dalla L.R. 15 gennaio 1982, n. 8".

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 giugno 2017, n. 37.