Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 30/04/1990 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese e di assicurare idonei interventi di soccorso a turisti e frequentatori di montagne abruzzesi negli ormai [...] |
Art. 2. In aggiunta a quanto già previsto dalle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982 la Regione concede un contributo a favore della Delegazione regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino. |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
Art. 4. (Urgenza). |
§ 3.7.36 - L.R. 30 aprile 1990, n. 56. [1]
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982: «Potenziamento e funzionalità della Delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino».
(B.U. n. 16 del 15 giugno 1990).
Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese e di assicurare idonei interventi di soccorso a turisti e frequentatori di montagne abruzzesi negli ormai frequenti casi di incidenti, la Regione Abruzzo interviene a favore della Delegazione regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, allo scopo di consentire il rafforzamento delle sue attività con mezzi più adeguati e personale altamente specializzato.
In aggiunta a quanto già previsto dalle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982 la Regione concede un contributo a favore della Delegazione regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.
Il contributo è deliberato dalla Giunta regionale d'intesa con la Commissione consiliare permanente di competenza, previa presentazione alla Giunta stessa dei bilanci preventivo e consuntivo e di apposita relazione, ed è stabilito in lire 100.000.000 (centomilioni) annui.
Art. 3. (Norma finanziaria).
(Omissis).
Art. 4. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 9 della