§ 3.7.36 - L.R. 30 aprile 1990, n. 56.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982: «Potenziamento e funzionalità della Delegazione regionale Corpo Nazionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:30/04/1990
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese e di assicurare idonei interventi di soccorso a turisti e frequentatori di montagne abruzzesi negli ormai [...]
Art. 2.      In aggiunta a quanto già previsto dalle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982 la Regione concede un contributo a favore della Delegazione regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Urgenza).


§ 3.7.36 - L.R. 30 aprile 1990, n. 56. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982: «Potenziamento e funzionalità della Delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino».

(B.U. n. 16 del 15 giugno 1990).

 

Art. 1.

     Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese e di assicurare idonei interventi di soccorso a turisti e frequentatori di montagne abruzzesi negli ormai frequenti casi di incidenti, la Regione Abruzzo interviene a favore della Delegazione regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, allo scopo di consentire il rafforzamento delle sue attività con mezzi più adeguati e personale altamente specializzato.

 

     Art. 2.

     In aggiunta a quanto già previsto dalle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982 la Regione concede un contributo a favore della Delegazione regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.

     Il contributo è deliberato dalla Giunta regionale d'intesa con la Commissione consiliare permanente di competenza, previa presentazione alla Giunta stessa dei bilanci preventivo e consuntivo e di apposita relazione, ed è stabilito in lire 100.000.000 (centomilioni) annui.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.