§ 3.7.71 - L.R. 23 dicembre 1997, n. 152.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 agosto 1977, n. 52 come modificata dalla L.R. 15 gennaio 1982, n. 8 «Corpo Nazionale Soccorso [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:23/12/1997
Numero:152


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Benefici e procedure.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.7.71 - L.R. 23 dicembre 1997, n. 152. [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 agosto 1977, n. 52 come modificata dalla L.R. 15 gennaio 1982, n. 8 «Corpo Nazionale Soccorso Alpino».

(B.U. n. 21 del 29 dicembre 1997).

 

     Art. 1. Finalità. [2]

 

     Art. 2. Benefici e procedure. [3]

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 20.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Fondo Globale - che è corrispondentemente ridotta.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     - Capitolo 323000 denominato: «Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»

     - in diminuzione L. 20.000.000

     Capitolo 91628 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 09, Tit. 01 Ctg. 6, Sez. 8) denominato: «Sostegno al CAI - Sez. L'Aquila per le iniziative di comunicazione e diffusione della informazione sull'ambiente montano e le attività alpinistiche».

     - in aumento L. 20.000.000

     Con la legge di Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 i pertinenti capitoli di spesa: 71620, 71621 e 71622, oggi afferenti al Settore Sicurezza Sociale, verranno ricompresi in un unico capitolo di nuova istituzione ed iscrizione nel settore Sport e Tempo Libero.

     Nelle more dell'applicazione della presente legge continuano ad operare i capitoli di cui al comma che precede con le modalità stabilite dalle LL.RR. 23.8.1977, n. 52, 15.1.1982, n. 48 [4], 3.9.1984, n. 62 e 30.4.1990 n. 55.

     Per gli esercizi successivi al 1997 alla copertura dell'onere si farà fronte con le somme iscritte sui pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci regionali compatibilmente con quanto disposto dal precedente articolo 2».

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[2] Il testo è aggiunto, come secondo comma, all'art. 1 della L.R. 23 agosto 1977, n. 52 quale sostituito dell'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1982, n. 8.

[3] Il testo è aggiunto, come commi terzo, quarto e quinto, all'art. 2 della L.R. 23 agosto 1977, n. 52, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 gennaio 1982 n. 8.

[4] Leggasi "15.1.1982, n. 8".