§ 69.4.82 - D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 69.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:17/04/2014
Numero:69


Sommario
Art. 1 . Campo di applicazione
Art. 2 . Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 28 e dall'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento
Art. 3 . Violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, dall'articolo 36, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e [...]
Art. 4 . Violazione degli obblighi in materia di classificazione e modifica dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento
Art. 5 . Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, derivanti dall'articolo 46, secondo capoverso, del regolamento
Art. 6 . Violazione degli obblighi in materia di informazione sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed effetti inattesi, derivanti dall'articolo 56, paragrafi 1, 2 e [...]
Art. 7 . Violazione di obblighi generali in materia di duplicazione di test, derivanti dall'articolo 61 del regolamento
Art. 8 . Violazione di obblighi in materia di test e studi su animali vertebrati, derivanti dall'articolo 62, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento
Art. 9 . Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e presentazione, derivanti dall'articolo 64 del regolamento
Art. 10 . Violazione degli obblighi in materia di pubblicità dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 66 del regolamento
Art. 11 . Violazione degli obblighi in materia di registrazione dei dati, derivanti dall'articolo 67 del regolamento
Art. 12 . Sanzioni amministrative accessorie e divieto di pagamento della sanzione in misura ridotta
Art. 13 . Pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni
Art. 14 . Autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni
Art. 15 . Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
Art. 16 . Disposizioni di rinvio
Art. 17 . Disposizioni finali
Art. 18 . Disposizioni finanziarie


§ 69.4.82 - D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 69.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonchè del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

(G.U. 6 maggio 2014, n. 103)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;

     Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 65 e 72;

     Visto il regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 119;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, l'articolo 8, comma 3;

     Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, e successive modificazioni;

     Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

     Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2011, n. 186, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, come modificato dal regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, nonchè dal regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, come modificato dal regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012;

     Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, di seguito denominato «regolamento», che disciplina l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, attribuisce, in particolare all'articolo 72, agli Stati membri il compito di dettare le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento stesso e di prendere i provvedimenti necessari per la loro applicazione e definisce, all'articolo 65, paragrafo 1, le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, nonchè del regolamento (CE) n. 547/2011.

     2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, paragrafi 2 e 3, il presente decreto si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e ai coadiuvanti. Ai fini del presente decreto il termine «prodotto fitosanitario» si riferisce al prodotto destinato all'impiego in ambito agricolo, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti, o coadiuvanti.

 

     Art. 2. Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 28 e dall'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in libera pratica nel territorio dell'Unione europea prodotti fitosanitari in violazione degli obblighi indicati nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, dall'articolo 36, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso, il quale non rispetta le prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, anche per effetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 44 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso o il responsabile dell'etichettatura, il quale non appone in modo indelebile e inequivoco sull'etichetta del prodotto fitosanitario le informazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate, e comunque non conformi ai requisiti di cui all'allegato I, II e III del regolamento (CE) n. 547/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonchè le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

 

     Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di classificazione e modifica dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo il quale, a seguito di modifiche della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario disposte dall'Autorità competente, non provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l'etichetta conformemente alla direttiva 1999/45/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito delle modifiche di cui al comma 1, adegua la classificazione o aggiorna l'etichetta con ritardo ingiustificato, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le modifiche della classificazione e l'aggiornamento dell'etichetta disposte dall'Autorità competente siano peggiorative rispetto a quelle precedentemente autorizzate, è comminata la sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito di modifiche di cui al comma 3, adegua la classificazione o aggiorna l'etichetta con ritardo ingiustificato, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.

 

     Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, derivanti dall'articolo 46, secondo capoverso, del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

 

     Art. 6. Violazione degli obblighi in materia di informazione sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed effetti inattesi, derivanti dall'articolo 56, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale omette di notificare immediatamente al Ministero della salute, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, qualsiasi informazione nuova sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili concernenti tale prodotto, la sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto medesimo, sulla base della quale si possa ritenere che il prodotto fitosanitario non soddisfi più i criteri di cui, rispettivamente, all'articolo 29 e all'articolo 4 del regolamento.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale omette di notificare immediatamente al Ministero della salute, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, le informazioni sulle decisioni o valutazioni in merito agli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, emanate dalle organizzazioni internazionali o dagli organismi pubblici che autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei Paesi terzi.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale effettua le notifiche di cui ai commi 1 e 2, non rispettando le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, o con ingiustificato ritardo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o di un permesso al commercio parallelo relativo ad un prodotto fitosanitario, il quale, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, omette di comunicare annualmente al Ministero della salute, qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza dell'efficacia prevista e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull'ambiente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

 

     Art. 7. Violazione di obblighi generali in materia di duplicazione di test, derivanti dall'articolo 61 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatto salvo il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, chiunque omette di consultare le informazioni di cui all'articolo 57 del regolamento, prima di effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, onde verificare presso il Ministero della salute se e a chi sia già stata concessa un'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un coadiuvante, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

 

     Art. 8. Violazione di obblighi in materia di test e studi su animali vertebrati, derivanti dall'articolo 62, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua sperimentazione su animali vertebrati ai fini del presente regolamento, ove siano disponibili altri metodi, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque duplica test e studi su animali vertebrati o avvia i medesimi laddove avrebbe potuto utilizzare i metodi convenzionali di cui all'allegato II della direttiva 1999/45/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, prima di eseguire test e studi su animali vertebrati ai fini del presente regolamento, omette di verificare presso il Ministero della salute che tali test e studi non siano stati eseguiti o avviati, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, il richiedente l'autorizzazione il quale omette di informare il Ministero della salute che non è stato raggiunto l'accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, con il titolare delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o lo stesso sinergizzante, o con il titolare di coadiuvanti, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

 

     Art. 9. Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e presentazione, derivanti dall'articolo 64 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione e del permesso al commercio parallelo o il responsabile dell'imballaggio finale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale effettua l'imballaggio o la presentazione in modo tale da indurre in errore, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico, che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale non aggiunge sostanze atte a scoraggiarne o impedirne l'ingestione è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.

 

     Art. 10. Violazione degli obblighi in materia di pubblicità dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 66 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, con qualunque mezzo pubblicizza prodotti fitosanitari non autorizzati è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Qualora la pubblicità venga effettuata con il mezzo telematico è altresì disposto l'oscuramento del sito, fino alla rimozione della pubblicità di prodotti non autorizzati, formalmente comunicata al Ministero della salute.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggio privo della frase di cautela «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto» è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui la frase di cautela è presente ma non facilmente leggibile e chiaramente distinguibile rispetto al messaggio pubblicitario complessivo, è comminata la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari, informazioni sotto forma testuale o grafica potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari non a basso rischio, la frase «Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009» è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo o il responsabile dell'etichetta finale il quale riporta nell'etichetta di un prodotto fitosanitario non a basso rischio la frase «Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009» è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento, include nel messaggio pubblicitario affermazioni tecnicamente non giustificabili è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggi che contengono rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, l'impiego del prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza o diffonde materiale promozionale per prodotti fitosanitari, senza aver richiamato l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo appropriati che figurano nell'etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

 

     Art. 11. Violazione degli obblighi in materia di registrazione dei dati, derivanti dall'articolo 67 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall'articolo 67 del regolamento, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione, ovvero, qualora richiesti non mettono a disposizione del Ministero della salute le informazioni ivi contenute, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti di prodotti fitosanitari i quali, ove richiesti dal Ministero della salute, non realizzano un monitoraggio successivo all'autorizzazione ovvero non comunicano alla medesima autorità i risultati di tale monitoraggio, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari di autorizzazioni o di permessi al commercio parallelo i quali, ove richiesti omettono di fornire al Ministero della salute tutti i dati concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

 

     Art. 12. Sanzioni amministrative accessorie e divieto di pagamento della sanzione in misura ridotta

     1. In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi di particolare tenuità del fatto, all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.

     2. In caso di reiterazione della medesima violazione o di più violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 4, commi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 6, commi 3 e 4, all'articolo 7, all'articolo 8, commi 3 e 4, all'articolo 10, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, all'articolo 11, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.

     3. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia commessa un'ulteriore violazione, è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.

     4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 

     Art. 13. Pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni

     1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 7.500 euro l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, la pubblicazione di un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione in concreto applicata su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, e la comunicazione di tale pubblicazione al Ministero della salute.

     2. La pubblicazione deve essere eseguita, decorso il termine per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui al comma 1, in seguito al passaggio in giudicato, a norma dell'articolo 324 del codice di procedura civile, dell'ordinanza o della sentenza emessa a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

     3. Il provvedimento che accerta la violazione è comunicato dall'Autorità procedente al Ministero della salute il quale, annualmente, provvederà alla pubblicazione sul portale istituzionale di tutti i provvedimenti sanzionatori emanati in applicazione del presente decreto.

     4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

 

     Art. 14. Autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni

     1. In applicazione dell'articolo 17, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto è presentato all'autorità amministrativa competente ai sensi delle norme regionali.

     2. L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 9, all'articolo 10, comma 6, all'articolo 11, comma 1, limitatamente all'omessa tenuta del registro è di competenza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     3. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 11, comma 1, limitatamente all'omessa trasmissione delle informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 67 del regolamento, comma 2 e comma 3, del presente decreto, è di competenza del Ministero della salute per il tramite della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

     4. Restano salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

     Art. 15. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

     1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 23, è sostituito dal seguente:

     «Art. 23 (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza prodotti fitosanitari). - 1. Gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.500 euro.»;

     b) l'articolo 26, è sostituito dal seguente:

     «Art. 26 (Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura). - 1. I titolari delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), di indicare la data dell'autorizzazione e il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.»;

     c) l'articolo 27, è sostituito dal seguente:

     «Art. 27 (Sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza degli obblighi di informazione). - 1. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;

     d) gli articoli 24, comma 1, 25, commi 1 e 2, e 28 sono abrogati.

 

     Art. 16. Disposizioni di rinvio

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

     Art. 17. Disposizioni finali

     1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo è aggiornata ogni due anni, con applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

     2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di spettanza statale, per le violazioni, previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

     3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di cui al presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.