§ 6.5.156 - Regolamento 10 agosto 2009, n. 790.
Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:10/08/2009
Numero:790


Sommario
Art. 1. L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato
Art. 2. 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 6.5.156 - Regolamento 10 agosto 2009, n. 790.

Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(G.U.U.E. 5 settembre 2009, n. L 235)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 [1], in particolare l'articolo 53,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. La tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [2]. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate. Occorre inoltre sopprimere le voci relative a determinate sostanze.

 

(2) È necessario modificare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio [3] e dalla direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio [4]. Le suddette misure costituiscono adattamenti al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

(3) Il considerando n. 53 del regolamento (CE) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere conto pienamente del lavoro svolto e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE, comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell'allegato I di tale direttiva.

 

(4) Le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, non si applicano immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo di tempo per permettere agli operatori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni. Inoltre, sarà necessario prevedere un determinato periodo di tempo per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ed in particolare agli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE [5].

 

(5) Nel caso delle sostanze di cui al presente regolamento che vengono aggiornate o aggiunte all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è inoltre opportuno che l'obbligo di classificare le sostanze secondo le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, preveda la stessa data fissata all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1 dicembre 2010.

 

(6) I fornitori devono avere la possibilità di applicare le classificazioni armonizzate di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, e di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza entro il 1 dicembre 2010, come previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

(7) La versione pubblicata della direttiva 2009/2/CE contiene per errore la voce 607-674-00-0 (branched C10-alkyl benzoates) ed è pertanto opportuno correggere questo errore materiale e non inserire tale voce nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

 

(1) La tabella 3.1 è così modificata:

 

(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell'allegato I sono sostituite dalle voci di cui al suddetto allegato;

 

(b) le voci dell'allegato II sono inserite secondo l'ordine delle voci inserite nella tabella 3.1;

 

(c) le voci dell'allegato III sono soppresse dalla tabella 3.1.

 

(2) La tabella 3.2 è così modificata:

 

(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell'allegato IV sono sostituite dalle voci di cui al suddetto allegato;

 

(b) le voci dell'allegato V sono inserite secondo l'ordine delle voci inserite nella tabella 3.2;

 

(c) le voci dell'allegato III sono soppresse dalla tabella 3.2.

 

     Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2. L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1 dicembre 2010.

 

3. Le classificazioni armonizzate di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente al 1 dicembre 2010.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

 

[2] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

 

[3] GU L 246 del 15.9.2008, pag. 1.

 

[4] GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6.

 

[5] GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)