§ 6.1.27 - L.R. 13 luglio 1998, n. 28.
Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:13/07/1998
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Importo dell'addizionale).
Art. 3.  (Modalità di pagamento dell’addizionale)
Art. 4.  (Disciplina dell'addizionale).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Disposizioni finali).
Art. 7.  (Finalizzazione dell'addizionale).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.1.27 - L.R. 13 luglio 1998, n. 28. [1]

Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche.

(B.U. 30 luglio 1998, n. 21 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Con la presente legge la Regione istituisce l'addizionale sui canoni di concessione di acque pubbliche prevista dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

     Art. 2. (Importo dell'addizionale).

     1. L'importo dell'addizionale di cui all'articolo 1 è determinato in misura pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale.

 

     Art. 3. (Modalità di pagamento dell’addizionale) [2]

     1. L’addizionale regionale di cui alla presente legge è dovuta dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica nonché da coloro che utilizzino acqua pubblica senza titolo in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

     2. L’addizionale è dovuta contestualmente al pagamento del canone entro il 31 marzo di ciascun anno.

     3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere stabilite modalità di pagamento diverse da quella di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Disciplina dell'addizionale).

     1. Per la disciplina dell'accertamento delle violazioni e delle relative sanzioni, della riscossione coattiva, della decadenza dei rimborsi, dei ricorsi amministrativi, nonché dell'obbligo di aggiornamento dell'archivio tributario regionale, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni con esclusione dell'articolo 5 e dell'articolo 11, terzo comma.

     2. Per quanto non previsto dalla l.r. 30/1980 e successive modificazioni si applicano all'addizionale regionale le disposizioni di legge concernenti il canone statale per l'utenza di acqua pubblica.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. L'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge affluiscono sul capitolo 00101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per il 1998 che assume la seguente denominazione: «Addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica».

 

     Art. 6. (Disposizioni finali).

     1. Le norme contenute nella legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni, non si applicano relativamente alle concessioni di acque pubbliche.

     2. La legge regionale 29 novembre 1984, n. 73, è abrogata.

 

     Art. 7. (Finalizzazione dell'addizionale).

     1. I proventi dell'addizionale regionale di cui all'articolo 1 sono iscritti in apposito capitolo istituito con la seguente denominazione: «Proventi connessi all'addizionale regionale sui canoni di concessione di acque pubbliche», e sono utilizzati in via esclusiva per il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, nonché per gli scopi di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 60.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 aprile 2013, n. 2.