§ 69.3.91 - D.Lgs. 13 settembre 2013, n. 108.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:13/09/2013
Numero:108


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate
Art. 4.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili
Art. 5.  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o [...]
Art. 6.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate
Art. 7.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione
Art. 8.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate
Art. 9.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e [...]
Art. 10.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale
Art. 11.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate
Art. 12.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo
Art. 13.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate
Art. 14.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate
Art. 15.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove
Art. 16.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati
Art. 17.  Procedimento di applicazione delle sanzioni
Art. 18.  Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 19.  Disposizioni finanziarie


§ 69.3.91 - D.Lgs. 13 settembre 2013, n. 108.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

     Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

     Visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, ed in particolare l'articolo 29;

     Visto il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate e diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

     Vista la decisione della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;

     Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli 'halon', come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006;

     Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 4, commi 57, 58 e 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2012, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni, di seguito denominato 'regolamento'.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni:

     a) 'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate': persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto;

     b) 'contenitore': contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate;

     c) 'contenitori non riutilizzabili': rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.

 

     Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

 

     Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in contenitori non riutilizzabili è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.

 

     Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

     2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto [1].

 

     Art. 6. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

 

     Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come agente di fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

 

     Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai requisiti previsti dall'allegato V del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

 

     Art. 9. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11, paragrafi 3 e 6, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, primo periodo, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

 

     Art. 10. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

 

     Art. 11. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

 

     Art. 12. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.

 

     Art. 13. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonchè di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

 

     Art. 14. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le attività di cui al comma 2, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che utilizza sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

     6. Alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 è soggetto, l'impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento.

 

     Art. 15. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

 

     Art. 16. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare, nel termine stabilito, la comunicazione di cui all'articolo 27 del regolamento, ovvero la presenta in modo incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

 

     Art. 17. Procedimento di applicazione delle sanzioni

     1. Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi per i quali sono previste dal presente decreto sanzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni che a tal fine si avvalgono, rispettivamente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito delle rispettive competenze, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.

     2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

     3. È disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore, della sostanza controllata o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto.

     4. La sostanza controllata in quanto tale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura, sequestrata in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese del trasgressore.

     5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

     Art. 18. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

     1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra, e del Ministero dell'economia e delle finanze, per il potenziamento delle attività di controllo.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

    Allegato I [2]

     Formato per la denuncia degli utenti finali di cui all'articolo 5, comma 2-bis.

     Da inviare a:

     Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

     Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

     Divisione TV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo

     Via Cristoforo Colombo, 44

     00147 ROMA (RM)

     Ministero dello sviluppo economico

     Direzione generale per la politica industriale e la competitività

     Divisione XV Politiche ambientali

     Via Molise, 2

     00187 ROMA- (RM)

 

 

Da compilare a cura del detentore:

 

Denominazione

 

Indirizzo

 

C.a.p.

 

Comune

 

Provincia

 

Telefono

 

Fax

 

Cod. Ateco (1)

 

Partita I.V.A.

 

 

Tipologie d'impianti antincendio:

 

 

Tipo (2)

Quantità d'impianti (numero)

 

 

 

1

Impianti fissi

 

2

Impianti mobili (estintori)

 

 

Tipologia delle sostanze controllate

 

 

Quantità di estinguente (chilogrammi)|

 

 

Halon 1211

 

Halon 1301

 

Halon 2402

 

Idroclorofluorocarburi (HCFC)

 

 

     Note:

     (1) Codice delle attività economiche Istat.

     (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.

     (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.


[1] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[2] Allegato aggiunto dall'art. 11 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.