§ 6.2.320 - Regolamento 24 marzo 2011, n. 291.
Regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:24/03/2011
Numero:291


Sommario
Art. 1. Possono essere consentite la produzione e l’importazione di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per qualsiasi uso essenziale di laboratorio e a fini di analisi indicato [...]
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 6.2.320 - Regolamento 24 marzo 2011, n. 291.

Regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(G.U.U.E. 25 marzo 2011, n. L 79)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [1], in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’Unione ha già abbandonato gradualmente la produzione e il consumo di sostanze controllate per la maggior parte degli usi. La Commissione deve determinare gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi.

 

(2) La decisione XXI/6 delle parti al protocollo di Montreal consolida le decisioni esistenti e estende l’esenzione globale per usi di laboratorio e a fini di analisi oltre il 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2014 per tutte le sostanze controllate eccetto gli idroclorofluorocarburi, autorizzando in tal modo la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate, fatte salve le condizioni stabilite nell’ambito del protocollo di Montreal.

 

(3) La decisione VI/25 delle parti al protocollo di Montreal specifica che un uso può essere considerato essenziale solo se non sono disponibili alternative o sostituti praticabili sotto il profilo tecnico ed economico e accettabili sotto il profilo dell’ambiente e della salute. Nella sua relazione sull’avanzamento dei lavori del 2010, la commissione di valutazione tecnica ed economica (TEAP) ha individuato un numero significativo di procedure per le quali sono ora disponibili alternative all’uso di sostanze controllate. Sulla base di tali informazioni e della decisione XXI/6, è necessario stabilire un elenco degli usi per i quali sono disponibili alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico e accettabili sotto il profilo dell’ambiente e della salute.

 

(4) È necessario stabilire un elenco positivo di usi essenziali autorizzati del bromuro di metile, come deciso dalle parti nella decisione XVIII/15, nonché gli usi che la TEAP ha individuato come privi di alternative.

 

(5) Inoltre, deve essere chiarito che l’uso di sostanze controllate per scopi attinenti all’istruzione primaria e secondaria non può essere considerato essenziale e deve essere limitato all’istruzione superiore o alla formazione professionale. Inoltre, l’uso di sostanze controllate in kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico non deve essere considerato essenziale.

 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Possono essere consentite la produzione e l’importazione di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per qualsiasi uso essenziale di laboratorio e a fini di analisi indicato nell’allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

 

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

 

1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

 

a) l’uso di sostanze controllate come riferimento o standard

 

- per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,

 

- per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,

 

- per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;

 

b) l’uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;

 

c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;

 

d) l’uso del bromuro di metile all’interno di un laboratorio per compararne l’efficacia rispetto alle sue alternative;

 

e) l’uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide;

 

f) l’uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;

 

g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un’alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

 

2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

 

a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell’aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe;

 

b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;

 

c) conservazione di pubblicazioni e archivi;

 

d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;

 

e) l’utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;

 

f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;

 

g) per fini di pulizia e essiccatura, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;

 

h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell’acqua, nel terreno, nell’aria o nei rifiuti;

 

i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;

 

j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;

 

k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;

 

l) come solvente per determinare l’indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;

 

m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;

 

n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;

 

o) per determinare l’indice di iodio in grassi e oli;

 

p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un’alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.