Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 03/12/2013 |
Numero: | 144 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199 |
Art. 2 . Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3 . Entrata in vigore |
§ 46.9.194 - D.M. 3 dicembre 2013, n. 144.
Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato».
(G.U. 21 dicembre 2013, n. 299)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 24-quater del
Visto l'articolo 12 del
Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del
Visto il proprio decreto 1° agosto 2002, n. 199, recante il regolamento delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi del citato articolo 24-quater, comma 6, del
Ritenuto necessario, allo scopo di dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del
Ritenuto, pertanto, di integrare e modificare il proprio decreto in data 1° agosto 2002, n. 199;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al
a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» è inserito il seguente: «Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del
b) dopo il Capo II - Concorso interno per titoli ed esame scritto, è inserito il seguente:
«Capo II-bis - Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate»;
c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«13-bis (Procedure e modalità concorsuali semplificate). - 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del
2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del
3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del
13-ter (Bando di concorso) - 1. Il concorso di cui all'articolo 13-bis è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso dei quali i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
c) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
13-quater (Titoli) - 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
d) titoli di studio, fino a 3 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
d) titoli di studio, fino a 8 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità anche sul sito dell'Amministrazione.
13-quinquies (Formazione ed approvazione della graduatoria) - 1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.
2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.
13-sexies (Rinvio) - 1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonchè quelle di cui al Capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24-quater, commi 3, 4 e 7, del
13-septies (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente Capo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del
d) all'articolo 14 le parole: «ed ha la durata di quattro mesi;» sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 Registro n.6 Interno, foglio n. 360