§ III.7.12 - L.R. 19 luglio 2013, n. 20.
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 sport e tempo libero
Data:19/07/2013
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33


§ III.7.12 - L.R. 19 luglio 2013, n. 20.

Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti).

(B.U. 26 luglio 2013, n. 104)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33

1. All’articolo 6, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), punto 2, della legge regionale 19 novembre 2012, n. 32, le parole: “e degli enti sportivi delle confessioni religiose” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni religiose.”

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.