Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 sport e tempo libero |
Data: | 19/11/2012 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifica al titolo della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 1 della l.r. 33/2006 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 1 bis alla l.r. 33/2006 |
Art. 4. Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della l.r. 33/2006 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 2 bis alla l.r. 33/2006 |
Art. 6. Modifica dell’articolo 3 della l.r. 33/2006 |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 3 bis alla l.r. 33/2006 |
Art. 8. Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della l.r. 33/2006 |
Art. 9. Modifica all’articolo 5 della l.r. 33/2006 |
Art. 10. Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della l.r. 33/2006. |
Art. 11. Inserimento dell’articolo 6 bis alla l.r. 33/2006 |
Art. 12. Modifica dell’articolo 7 della l.r. 33/2006. |
Art. 13. Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della l.r. 33/2006 |
Art. 14. Modifica dell’articolo 9 della l.r. 33/2006 |
Art. 15. Modifiche e integrazioni all’articolo 10 della l.r. 33/2006 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 33/2006 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 33/2006 |
Art. 18. Modifica dell’articolo 13 della l.r. 33/2006. |
Art. 19. Modifica all’articolo 14 della l.r. 33/2006 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 33/2006 |
Art. 21. Modifica all’articolo 18 della l.r. 33/2006 |
Art. 22. Modifica all’articolo 19 della l.r. 33/2006 |
Art. 23. Modifica all’articolo 20 della l.r. 33/2006 |
Art. 24. Inserimento dell’articolo 20 bis alla l.r. 33/2006. |
Art. 25. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 33/2006 |
Art. 26. Abrogazione |
Art. 27. Norma finanziaria |
§ III.7.11 - L.R. 19 novembre 2012, n. 32.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti)
(B.U. 21 novembre 2012, n. 167)
Art. 1. Modifica al titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 1 della
1. All’articolo 1 della
a) la rubrica dell’articolo è sostituta dalla seguente: “Oggetto e finalità”;
b) al comma 2, dopo le parole: “politica sportiva per” sono inserite le seguenti: “tutte le cittadine e”;
c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: “sicuro e sano” sono aggiunte le seguenti: “e accessibile agli sportivi disabili;”;
d) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole “migliore utilizzo” sono aggiunte le seguenti: “e della loro piena fruibilità da parte degli sportivi disabili;”;
e) alla lettera f) del comma 3:
1) le parole: “della pubblica istruzione (MPI)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Istruzione, Università e Ricerca”;
2) dopo l’acronimo “CONI” sono inserite le seguenti parole: “e/o dal CIP”;
f) dopo la lettera i) del comma 3 è aggiunta la seguente:
“i bis) promuove progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con priorità per quelli della scuola primaria finalizzati a trasmettere nuovi modelli di stile di vita, favorire l’attività fisica, correggere abitudini alimentari sbagliate;”;
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Pur riconoscendo alle attività sportive svolte in ambito professionistico un ruolo promozionale e trainante soprattutto per le fasce giovanili, le stesse sono escluse dai benefici della presente legge.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 1 bis alla
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis. Definizioni e acronimi
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sport: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l’educazione, l’espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi;
b) attività fisica: l’esercizio della pratica motorio-sportiva, distinto in:
1) attività agonistica, quale modalità di esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche inserita in un sistema organizzato per il perseguimento di un risultato sportivo, attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia;
2) attività amatoriale, quale modalità d’esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche non inserita in un sistema organizzato, finalizzata al miglioramento del proprio stato di benessere, attraverso qualsiasi espressione della pratica sportiva;
c) impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezzato, all’aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;
d) area sportiva attrezzata: qualsiasi area, anche non espressamente destinata all’uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;
e) attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili: attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili.
2. Ai fini della comprensione degli acronimi utilizzati si danno le seguenti definizioni:
a) CONI: Comitato olimpico nazionale italiano;
b) CIP: Comitato italiano paraolimpico;
c) FSN: Federazioni sportive nazionali;
d) EPS: Enti di promozione sportiva;
e) DSA: Discipline sportive associate;
f) MIUR: Ministero dell’istruzione, università e ricerca;
g) USR: Ufficio scolastico regionale.”
Art. 4. Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni della Regione”;
b) alla lettera a) del comma 1:
1) le parole: “MPI - Ufficio scolastico regionale” sono sostituite dai seguenti acronimi: “MIUR - USR”;
2) dopo le parole: “studi e ricerche,” sono soppresse le seguenti: “convegni, seminari,”;
3) dopo le parole: “enti di promozione sportiva” sono inserite le seguenti: “discipline associate, associazioni benemerite”;
4) dopo l’acronimo “CONI”, sono inserite le parole “e/o dal CIP” [1].
c) alla lettera d) del comma 1:
1) dopo le parole: “dei soggetti” sono inserite le seguenti: “con disabilità e di quelli”;
2) le parole “MPI - Ufficio scolastico regionale” sono sostituite dai seguenti acronimi: “MIUR - USR”;
3) tra le parole “il CONI, il MIUR” sono inserite le seguenti: “il CIP”;
4) dopo le parole: “di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” la parola “e” è sostituita dalle seguenti: “e/o”;
d) alla lettera h) del comma 1 le parole: “alle persone diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “alle persone disabili”;
e) dopo la lettera i) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
“i bis) organizzazione diretta di convegni e seminari”;
i ter) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate a favorire le pari opportunità nello sport per tutte le categorie di persone soggette a disagio, svantaggio o qualsivoglia forma di discriminazione sociale o sessuale o con diverse disabilità.”;
f) i commi 2 e 3 sono abrogati;
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate anche tramite convenzione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, il MIUR - USR, le università pugliesi, il Centro giustizia minorile per la Puglia, le FSN, le DSA, le associazioni benemerite e gli EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP attraverso:
1) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale, nonché per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili con deficit mentale, fisico o sensoriale;
2) la promozione, anche nell’ambito di progetti di educazione alla legalità per minori a rischio, di campagne d’informazione per la diffusione della cultura sportiva, il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini, nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 2 bis alla
1. Dopo l’articolo 2 della
“Art. 2 bis. Programmazione regionale
1. La Giunta regionale definisce, con cadenza triennale ed entro il semestre precedente alla scadenza del programma vigente, le linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo sport”.
2. Le linee guida per lo sport definiscono:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
c) i criteri per l’individuazione delle priorità da attuare nel programma operativo annuale degli interventi di cui al comma 4.
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva le linee guida per lo sport entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
4. Nell’ambito delle linee guida triennali la Giunta regionale approva annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario, i programmi operativi annuali degli interventi in materia di sport, nei quali vengono individuati:
a) i soggetti destinatari delle provvidenze;
b) le priorità e i tempi di realizzazione;
c) le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi;
d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.”.
Art. 6. Modifica dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:
a) programmazione e coordinamento istituzionale e associativo, istituendo a tal fine sedi di confronto tra i comuni, le organizzazioni sportive e i soggetti pubblici e privati interessati denominati “Forum provinciali”;
b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, del CONI e/o del CIP, dei programmi provinciali per l’impiantistica sportiva aventi valenza propositiva per l’elaborazione del programma operativo annuale, di cui al Titolo II, articolo 7, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla Giunta regionale;
c) elaborazione ed eventuale finanziamento dei progetti relativi a impianti sovracomunali, in attuazione delle linee guida per lo sport.
2. Alle Province è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 10.”.
Art. 7. Inserimento dell’articolo 3 bis alla
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Funzioni dei Comuni
1. I Comuni:
a) svolgono le funzioni amministrative e promozionali, anche attraverso i loro consorzi, attribuite dalla presente legge;
b) elaborano i progetti riguardanti l’impiantistica e gli spazi sportivi.
2. Ai Comuni è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 10.”.
Art. 8. Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) alla rubrica dell’articolo è aggiunta la parola:” - Osservatorio”;
b) al comma 1, dopo le parole: “riconosciuti dal CONI” sono inserite le seguenti: “e/o dal CIP”;
c) al comma 2, dopo le parole “I soggetti destinatari”, sono inserite le seguenti: “di contributi e”;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di agenzie regionali, società in house o enti pubblici.”.
Art. 9. Modifica all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. La Regione, con regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con il supporto delle strutture universitarie e di ricerca scientifica, ferme restando le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive e previa concertazione con la Consulta regionale dello sport, individua la figura e i profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e all’attività motoria, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.”.
Art. 10. Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) al comma 2 le parole: “delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “della funzione”;
b) al comma 3:
1) dopo le parole “medico-sportiva italiana” la parola “inoltre” è sostituita dalla seguente: “e”;
2) dopo la parola “associate” il segno di punteggiatura “,” è sostituito dal seguente: “;”;
3) dopo la parola “benemerite” la parola “nonché” è sostituita dalla seguente: “e”;
4) dopo le parole: “riconosciute dal CONI” sono inserite le seguenti: “e/o dal CIP”;
5) le parole: “MPI - Ufficio scolastico regionale” sono sostituite dai seguenti acronimi: “MIUR - USR”;
6) le parole: “dell’Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI)” sono soppresse;
7) dopo le parole: “degli enti sportivi delle” la parola “altre” è soppressa;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito; ai componenti che risiedono fuori dalla sede dei lavori della Consulta compete il rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle disposizioni regionali in materia di trattamento di trasferta per i dipendenti del comparto della Regione.”
Art. 11. Inserimento dell’articolo 6 bis alla
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. Procedure ad evidenza pubblica
1. I contributi e i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in favore dei beneficiari a seguito dell’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.”.
Art. 12. Modifica dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7
Programma regionale per l’impiantistica e gli spazi sportivi
1. Per la realizzazione degli interventi previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con il supporto tecnico del CONI e del CIP per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 56 e 60 del
2. Nel caso di inadempienza da parte di una Provincia in ordine a quanto indicato alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 3, la Regione, previa messa in mora, nell’esercizio dei poteri di surroga, provvede direttamente.”.
Art. 13. Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
a) al comma 1:
1) dopo le parole: “conto capitale o” sono inserite le seguenti: “, ove stipulate, le convenzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell’articolo 2”;
2) dopo le parole: “per la costruzione” sono inserite le seguenti: “l’eliminazione delle barriere architettoniche,”;
3) la lett. b) è sostituita dalla seguente:
“b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
4) alla lett. c), dopo l’acronimo “CONI” sono inserite le seguenti parole: “e/o dal CIP”;
5) alla lett. d) sono aggiunte le seguenti parole: “, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro”;
6) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 5, dopo le parole: “e successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “e dal CIP per quanto di competenza.”;
d) il comma 9 è sostituto dal seguente:
“9. Gli impianti sportivi ammessi a contributo sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale e, pertanto, l’ammissione a finanziamento equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, di cui alla
Art. 14. Modifica dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive
1. Per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili, la Regione concede ogni anno contributi a favore dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 8, nella misura indicata nei programmi operativi annuali di cui all’articolo 7.”.
Art. 15. Modifiche e integrazioni all’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
a) al comma 1, dopo le parole: “ed enti di promozione sportiva”, sono aggiunte le seguenti: “riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.”;
b) al comma 2 le parole: “deve stipulare” sono sostituite dalla seguente: “stipula”;
c) al comma 4:
1) la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”;
2) dopo la parola “legge”, le parole: “con cui” sono sostituite dalle seguenti: “nella quale”;
3) alla lett. a) le parole: “istruttore in possesso di uno dei titoli” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile tecnico”;
d) alla lett. b) del comma 5:
1) dopo le parole: “riconosciuti dal CONI” sono inserite le seguenti: “e/o dal CIP”;
2) dopo le parole: “benemerite riconosciute dal CONI” sono aggiunte le seguenti: “e/o dal CIP”;
3) dopo le parole: “dilettantistiche riconosciute dal CONI” sono aggiunte le seguenti: “e/o dal CIP”.
Art. 16. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della
a) alle lettera a), dopo l’acronimo “CONI” sono inserite le seguenti parole: “e/o dal CIP”;
b) la lett. b) è sostituita dalla seguente:
“b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;”;
c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nell Registro regionale istituito con la
Art. 17. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 18. Modifica dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13
Integrazione delle politiche di intervento
1. La Regione sostiene, nell’ottica dell’integrazione funzionale delle politiche di intervento, le competizioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale produttive di effetti in termini di promozione territoriale e di creazione di un indotto economico.”.
Art. 19. Modifica all’articolo 14 della
1. Dopo la lett. c) del comma 1 dell’articolo 14 della
“c bis) promuovere un efficace coordinamento delle iniziative per la formazione di personale dello sport paraolimpico.”.
Art. 20. Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
a) al comma 1 le parole: “MPI - Ufficio scolastico regionale” sono sostituite dai seguenti acronimi: “MIUR - USR”;
b) al comma 3 le parole: “devono disporre” sono sostituite dalla seguente: “dispongono”.
Art. 21. Modifica all’articolo 18 della
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della
Art. 22. Modifica all’articolo 19 della
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della
Art. 23. Modifica all’articolo 20 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 24. Inserimento dell’articolo 20 bis alla
1. Dopo l’articolo 20 della
“Art. 20 bis. Adeguamento alle prescrizioni della legge e sanzioni
1. I soggetti destinatari della presente legge si adeguano alle prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 e all’articolo 10 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. In caso di mancato adeguamento, le Province o i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, indicano con formale diffida il termine entro il quale provvedere.
3. In caso di mancato adeguamento entro il termine fissato nella diffida, le Province o i Comuni dispongono la sospensione dell’attività fino all’adempimento delle prescrizioni di legge.
4. La Provincia o il Comune che ha accertato la difformità degli impianti e delle attrezzature dispone l’applicazione delle sanzioni e ne introita i relativi proventi.
5. L’accertamento della difformità degli impianti e delle attrezzature determina la ulteriore sanzione della revoca e del recupero del contributo eventualmente concesso al titolare degli impianti e delle attrezzature.
6. La revoca e il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione alla data del recupero, sono disposti dall’ente che ha concesso il contributo, su segnalazione della Provincia o del Comune che ha accertato la difformità.
7. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di dall’entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le infrazioni e le relative sanzioni, anche pecuniarie.”.
Art. 25. Modifiche all’articolo 21 della
1. All’articolo 21 della
a) i commi 1, 2, 3, 6 e 8 sono abrogati;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente comma si adeguano a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 10 entro il 30 giugno 2013.”.
Art. 26. Abrogazione
1. L’articolo 22 della
Art. 27. Norma finanziaria
1. Per l’anno 2012 la presente legge non comporta variazioni quantitative e qualitative della spesa prevista in bilancio.
2. Per gli esercizi finanziari successivi il finanziamento delle attività previste dalla
3. Al fine di favorire progetti finalizzati a trasmettere nuovi e corretti modelli di stili di vita è istituito nell’ambito della U.P.B .5.4.1 del bilancio regionale il capitolo di spesa epigrafato “Spese per il finanziamento di progetti per la diffusione di corretti di stili di vita - Art. 1, comma 3, lett. i bis), della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Punto così rettificato nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 183.