§ 3.1.102 - L.R. 3 agosto 2013, n. 10.
Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:03/08/2013
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Censimento dei beni da destinarsi ad attività agricola)
Art. 2 bis.  (Banca delle terre Campane)
Art. 2 ter.  (Utilizzo dei beni inseriti nella Banca delle terre Campane)
Art. 3.  (Soggetti destinatari)
Art. 4.  (Giovani imprenditori agricoli)
Art. 5.  (Regolamento di attuazione)
Art. 6.  Norma transitoria
Art. 7.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.102 - L.R. 3 agosto 2013, n. 10.

Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani

(B.U. 12 agosto 2013, n. 44)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le modalità di affidamento dei beni pubblici a vocazione agricola di proprietà della Regione ad imprenditori agricoli, per favorire lo sviluppo economico del settore e la salvaguardia del patrimonio collettivo campano.

2. La Regione promuove misure atte a salvaguardare i suoli agricoli, nonché a ridurre l'abbandono delle attività agricole e a sostenere il recupero produttivo.

 

     Art. 2. (Censimento dei beni da destinarsi ad attività agricola)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle competenti strutture regionali, censisce tutti i beni di proprietà della Regione e degli enti ed organismi di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), che presentano le caratteristiche di vocazione all'attività agricola, così come definita all'articolo 2135 del codice civile, ed istituisce un corrispondente elenco.

2. La Regione Campania valorizza le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro - forestali, tutelare l'ambiente ed il paesaggio e conservare le biodiversità [1].

2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione istituisce la Banca delle terre Campane con l'obiettivo di:

a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;

b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;

c) promuovere l’insediamento di nuove aziende agricole;

d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;

e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell’attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;

f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;

g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;

h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;

i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile [2].

 

     Art. 2 bis. (Banca delle terre Campane) [3]

1. La Banca delle terre Campane consiste in un elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica e privata dichiarati disponibili per operazioni di locazione o di concessione. L'elenco contiene terreni di proprietà regionale, comunale e di altri enti pubblici, compresi quelli eventualmente affidati in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti privati nonché i fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate). L'elenco è tenuto dalla competente struttura amministrativa della Giunta regionale ed è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. I beni inseriti nella Banca delle terre non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso per un periodo non inferiore ai cinque anni e, comunque, sino a quando risultano iscritti nel suddetto elenco, salvo che per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni coltivabili ed i fabbricati rurali che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ad esclusione dei terreni che sono oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive.

3. Si considerano insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non hanno raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle zone dove esistono terreni serviti da impianti d’irrigazione, la comparazione necessaria ai fini previsti dal precedente periodo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

4. La Banca delle terre Campane è strutturata in:

a) beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di enti pubblici;

b) beni di proprietà privata i cui proprietari fanno domanda di inserimento nella banca dati per la loro messa a disposizione ai fini della presente legge.

5. La Giunta regionale attraverso la struttura amministrativa competente predispone i bandi o avvisi contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze sia per gli Enti pubblici che per i soggetti privati nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all’articolo 5.

 

     Art. 2 ter. (Utilizzo dei beni inseriti nella Banca delle terre Campane) [4]

l. I beni elencati nella Banca delle terre Campane sono destinati esclusivamente alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'assegnazione dei terreni presenti nella Banca è finalizzata ad incentivare lo sviluppo della filiera agricola campana.

2. Entro centottanta giorni dalla formulazione della Banca delle terre Campane, la Giunta regionale, attraverso le proprie strutture territoriali, effettua i necessari sopralluoghi finalizzati alla valutazione dei terreni sia pubblici che privati. Tale valutazione è necessaria ai fini della quantificazione del canone.

3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene è concesso, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario. L’ammontare del canone è stabilito dalla competente struttura della Giunta regionale ed è vincolante sia per il proprietario che per l’assegnatario.

 

     Art. 3. (Soggetti destinatari)

1. I destinatari dell’affidamento dei beni individuati dall'articolo 2, sono:

a) gli imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b) le categorie riconosciute dall'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 , concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).

2. Nelle procedure di alienazione e affitto dei terreni individuati dall’articolo 2 si applicano le disposizioni previste all’articolo 66, commi 2, 3, 4 e 4 bis del decreto-legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012.

 

     Art. 4. (Giovani imprenditori agricoli) [5]

1. Hanno la priorità nell'affidamento dei beni individuati dall'articolo 2 per una quota non inferiore al cinquanta per cento, i giovani imprenditori agricoli che:

a) non hanno ancora compiuto quaranta anni di età; per le società, anche costituite in forma di cooperativa, il requisito è soddisfatto dal rappresentante legale e dalla maggioranza dei soci;

b) possiedono le conoscenze e le competenze professionali; per le società, anche costituite in forma di cooperativa, il requisito è posseduto dal rappresentante legale e dalla maggioranza dei soci;

c) presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale.

2. I soggetti previsti dal comma 1 e dall'articolo 3 possono usufruire di agevolazioni finanziarie e fiscali, in attuazione della normativa dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.

3. I soggetti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di concessione dell'affidamento del bene previsto dall'articolo 2, sono tenuti alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale ed a presentare:

a) il titolo di proprietà o il contratto di affitto dei fondi rustici inserito nel fascicolo aziendale, ovvero il provvedimento emesso dalla competente Autorità che ne legittima il possesso;

b) lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società agricola o della cooperativa, se persone giuridiche;

c) l'apertura, per la prima volta, della partita IVA per l'attività agricola intrapresa;

d) l'iscrizione, per la prima volta, nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole, o delle imprese costituite in cooperative, presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); per le società agricole o cooperative agricole, in sede di presentazione dell'istanza, è ritenuta ammissibile esclusivamente l'iscrizione nel registro delle imprese; in tal caso la società richiedente gli aiuti deve dimostrare, in occasione della richiesta di liquidazione del premio o del saldo del contributo, l'avvenuto transito nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole;

e) l'apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di imprenditore agricolo professionale ovvero di unico titolare coltivatore diretto dell'unità attiva di azienda agricola.

4. I requisiti previsti dai commi 1 e 3 devono essere posseduti entro il termine di centottanta giorni dalla data di concessione dell'affidamento ed essere comprovati da atti contrattuali, nonché dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti alle iscrizioni previste dal comma 3 della lettera d).

5. La presentazione del piano aziendale costituisce parte sostanziale dell'istanza presentata per la sua ammissibilità.

 

     Art. 5. (Regolamento di attuazione)

1. La Regione, entro sessanta giorni dal censimento di cui all'articolo 2, approva il regolamento di attuazione nel quale, tra l'altro, stabilisce:

a) le modalità di affidamento con procedura ad evidenza pubblica;

b) il canone di fitto;

c) lo schema dei contratti agrari da stipulare con i legittimi affidatari.

 

     Art. 6. Norma transitoria

1. I beni pubblici individuati all'articolo 2 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano legittimamente affidati anche a soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3 permangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei termini contrattuali.

2. E' riservato il diritto di precedenza nell'affidamento dei beni, ai soggetti già legittimi affidatari dei medesimi beni, se rivestono la qualifica prevista all'articolo 3.

3. Gli enti territoriali, proprietari di beni immobili aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, nell’ambito della propria autonomia statutaria ed in attuazione del principio di leale collaborazione, se promuovono interventi con le medesime finalità fissate all’articolo 1, applicano i criteri e le procedure definiti con la presente legge.

 

     Art. 7. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l’amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Per le maggiori entrate, la Giunta regionale adotta le opportune variazioni finanziarie al bilancio gestionale, con applicazione dell’articolo 3, comma 8, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) e trasmette al Consiglio regionale la relazione nella quale sono esposte le modifiche finanziarie e le loro cause.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2016, n. 21.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2016, n. 21.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2016, n. 21.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2016, n. 21.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 17.