Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 30/03/2012 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale) |
Art. 4. (Istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali) |
Art. 5. (Istituzione e funzioni dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale) |
Art. 6. (Regolamento) |
Art. 7. Definizione delle modalità operative) |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11) |
Art. 10. (Disposizioni finali) |
§ 3.1.95 - L.R. 30 marzo 2012, n. 5.
Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)”.
(B.U. 10 aprile 2012, n. 22)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla
2. La Regione riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale dell'agricoltura quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) fattoria sociale, l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore;
b) orti sociali, appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica che sono appositamente destinati all'attività agricola.
2. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 3. (Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale)
1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:
a) imprese costituite ai sensi del
b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'articolo 1 che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:
1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;
c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell’articolo 46 della
2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.
Art. 4. (Istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali)
1. E' istituito il registro delle fattorie e degli orti sociali con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie e dagli orti sociali nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.
2. L'iscrizione al registro delle fattorie sociali è consentita ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, previa istruttoria da effettuarsi da una commissione costituita da membri dell'assessorato alle politiche sociali e dell'assessorato all'agricoltura.
Art. 5. (Istituzione e funzioni dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale con le seguenti funzioni:
a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;
b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
c) monitorare gli interventi svolti dalle amministrazioni pubbliche nel campo degli orti sociali;
d) promuovere studi e ricerche;
e) promuovere le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle politiche sociali, dai rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole.
3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è a titolo gratuito.
4. Il numero dei componenti e le modalità di funzionamento dell’osservatorio sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all’articolo 6.
Art. 6. (Regolamento)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.
2. Le imprese già iscritte nel registro regionale delle fattorie e orti sociali sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.
Art. 7. Definizione delle modalità operative)
1. Gli interventi per la realizzazione di fattorie ed orti sociali si attuano con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione (con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 8. (Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.
Art. 9. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Le funzioni amministrative previste dall’articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), e n), sono delegate alle province e alle comunità montane, di cui alla
Art. 10. (Disposizioni finali)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.